Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3628 del 14/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3628 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: D’ARRIGO COSIMO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23389-2016 R.G. proposto da:
Smalbo s.r.I., in persona del legale rappresentante

pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, piazza Cavour
presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e
difesa dall’avvocato Felice Cellino;
– ricorrente contro
Comune di San Maurizio Canavese, in persona del Sindaco pro

tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, viale Cesare

Pavese, n. 141, presso lo studio dell’avvocato Roberto
Zambrotti, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato Roberto Valenza;
– controrícorrente contro
Equitalia Nord s.p.a., in persona dei legale rappresentante pro

tempore;
– intimata –

Data pubblicazione: 14/02/2018

avverso la sentenza n. 782/2016 del Tribunale di Ivrea,
depositata il 14/09/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 13/09/2017 dal Consigliere Dott. Cosimo
D’Arrigo.

La Smalbo s.r.l. ha proposto opposizione, innanzi al giudice di
pace di Ivrea, avverso un avviso di pagamento emesso dal
Equitalia Nord s.p.a. per la riscossione di una contravvenzione
amministrativa al codice della strada emessa dal Comune di
San Maurizio Canavese.
Nel contraddittorio delle parti, il giudice di pace ha respinto
l’opposizione, ritenendo valida la notificazione della cartella di
pagamento e, di conseguenza, che la Smalbo s.r.l. fosse
decaduta dalla possibilità di proporre opposizione.
Il Tribunale di Ivrea, adito in grado d’appello dalla Smalbo
s.r.I., ha rigettato l’impugnazione, confermando la decisione di
primo grado.
La Smalbo s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione articolato in
due motivi e ha depositato successive memorie. Il Comune di
San Maurizio Canavese ha resistito con controricorso. Equitalia
Nord s.p.a., invece, non ha svolto attività difensiva.
Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di
cui all’art. 380-bis cod. proc. civ. (come modificato dal comma
1, lett. e), dell’art. 1-bis d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con
modif. dalla I. 25 ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta
di trattazione del ricorso in camera di consiglio non
partecipata.

CONSIDERATO
La motivazione del presente provvedimento può essere redatta
in forma semplificata.
Ric. 2016 n. 23389 sez. M3 – ud. 13-09-2017
-2-

RITENUTO

Il ricorso è inammissibile.
La Smalbo s.r.l. sostiene che l’avviso di intimazione opposto le
sarebbe stato notificato in data 3 settembre 2014, ossia
decorsi più di cinque anni dalla notificazione della cartella di
pagamento (26 giugno 2009). L’opposizione è stata rigettata in

fosse alcuna prova circa la data dell’effettiva notificazione
dell’avviso di intimazione e che sarebbe spettato all’opponente,
che deduceva l’estinzione del diritto fatto valere dall’ente
impositore, l’onere di dimostrare gli elementi costitutivi della
sua eccezione.
Con il primo motivo la Smalbo s.r.l. deduce la violazione o falsa
applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ., in quanto nessuna
delle parti in causa avrebbe tempestivamente contestato
l’esattezza della data indicata dalla stessa società opponente
nel proprio ricorso atto introduttivo.
Sul punto il ricorso è sprovvisto dei requisiti di autosufficienza,
in quanto non vengono indicati gli atti con i quali il Comune ed
Equitalia Nord s.p.a. avrebbero prestato acquiescenza,
mediante non contestazione, all’esattezza dell’elemento di fatto
dedotto dalla Smalbo s.r.l. Al contrario, non risulta che le parti
resistenti abbiano mai articolato una difesa incompatibile con la
negazione di quanto apoditticamente affermato, in punto di
fatto, dalla società ricorrente.
Non risultando provata la data di notificazione della cartella di
pagamento, deve essere dichiarato assorbito il secondo motivo
di ricorso, col quale si deduce la durata quinquennale, anziché
decennale, della prescrizione successiva a tale data.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e
le spese del giudizio di legittimità, da liquidarsi in favore del
solo Comune di San Maurizio Canavese, vanno poste a carico
Ric. 2016 n. 23389 sez. M3 – ud. 13-09-2017
-3-

quanto entrambi i giudici di merito hanno ritenuto che non vi

del ricorrente, ai sensi dell’art. 385, comma primo, cod. proc.
civ., nella misura indicata nel dispositivo.
Sussistono altresì i presupposti per l’applicazione dell’art. 13,
comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito
dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,

pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da lui
proposta.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento, in favore della sola controparte costituita, delle
spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.200,00
per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,
agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del
2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012,
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da
parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma
del comma 1-bis, dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, il 13 settembre 2017.

sicché la società ricorrente deve essere condannata al

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