Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3628 del 14/02/2011

Cassazione civile sez. II, 14/02/2011, (ud. 25/11/2010, dep. 14/02/2011), n.3628

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.B., rappresentata e difesa, in forza di procura

speciale a margine del ricorso, dall’Avv. VAGLIO MAURO, elettivamente

domiciliata nel suo studio in Roma, via Dardanelli, n. 21;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza del Giudice di pace di Roma n. 51991 del 20

novembre 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25 novembre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il Giudice di pace di Roma ha dichiarato inammissibile, in limine litis, l’opposizione a cartella esattoriale che M. B. aveva proposto, ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, denunciando che i verbali di accertamento delle contestate violazioni del codice della strada, presupposto della cartella, non le erano mai stati notificati;

che la ragione della inammissibilità è stata individuata nel fatto che l’atto di opposizione era stato depositato, il 6 aprile 2006, tardivamente, oltre il termine di trenta giorni previsto dalla legge, stante l’intervenuta notifica della cartella esattoriale il 6 febbraio 2006;

che la M. ha chiesto la revocazione della predetta ordinanza, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, per errore di fatto, avendo il giudice ritenuto che la notifica della cartella a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento fosse avvenuta in data 6 febbraio 2006, anzichè in data 8 marzo 2006, come poteva per tabulas ricavarsi dal timbro apposto sulla parte posteriore della busta contenente la cartella;

che l’adito Giudice di pace di Roma, con sentenza depositata in data 20 novembre 2008, ha dichiarato la “inammissibilità ed improcedibilità” della domanda di revocazione, rilevando che “l’unico mezzo di impugnazione atto a dedurre tutte le doglianze contro” l’ordinanza di inammissibilità L. n. 689 del 1981, ex art. 23, comma 1, “comprese quelle inerenti l’errore di fatto commesso dal giudice nell’individuare la data di notifica della cartella di pagamento opposta”, è “il ricorso per cassazione… e non la revocazione di cui all’art. 395 c.p.c.”;

che per la cassazione della predetta sentenza la M. ha proposto ricorso, con atto notificato il 23 novembre 2009, sulla base di un unico mezzo;

che l’intimato Comune non ha resistito con controricorso.

Rilevato che il ricorso è stato avviato alla decisione in camera di consiglio, sulla base di relazione ex art. 380 bis c.p.c., con la quale il consigliere designato ha proposto l’accoglimento dell’impugnazione.

Letta, la memoria del ricorrente.

Considerato che, preliminarmente, la proposta impugnazione deve ritenersi ammissibile;

che, invero, poichè la L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, comma 1, prevede il rimedio impugna torio del ricorso per cassazione avverso l’ordinanza, pronunciata ante portas dal giudice, di inammissibilità dell’opposizione per tardività, lo stesso rimedio deve ritenersi esperibile contro la sentenza del giudice di pace dichiarativa dell’inammissibilità (o della improcedibilità) della domanda di revocazione proposta avverso detta ordinanza, considerato che contro la sentenza resa nel giudizio di revocazione sono ammessi, ai sensi dell’art. 403 c.p.c., comma 2, i mezzi di impugnazione ai quali era originariamente soggetta la decisione impugnata per revocazione;

che, nel merito, il Collegio – condividendo argomenti e proposte contenuti nella relazione ex art. 380 bis c.p.c., alla quale non sono stati mossi rilievi critici – ritiene fondato l’unico motivo in cui si articola il ricorso;

che ove il giudice di pace, adito in sede di opposizione recuperatoria a cartella esattoriale, abbia dichiarato inammissibile per tardività detta opposizione, con ordinanza ai sensi della citata L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 1, il rimedio per dedurre l’errore di fatto in cui sia incorso il detto giudice nella lettura della data di notifica della cartella impugnata, è, non il ricorso per cassazione, ma la revocazione davanti allo stesso giudice di pace, ex art. 398 c.p.c., e art. 395 c.p.c., n. 4, (Cass., Sez. 2^, 30 aprile 2009, n. 10169; Cass., Sez. 2^, 28 gennaio 2010, n. 1916);

che il ricorso deve essere accolto;

che la sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata e la causa rinviata, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Giudice di pace di Roma, che la giudicherà in persona di diverso giudicante.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa, la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, al Giudice di pace di Roma, in persona di diverso giudicante.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2011

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