Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3628 del 10/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 10/02/2017, (ud. 27/10/2016, dep.10/02/2017),  n. 3628

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4480/2015 proposto da:

Z.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. FARNESE 7,

presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO BERLIRI, che lo rappresenta e

difende unitamente agli avvocati FRANCESCO BOCCHINI, ERMANNO

BOCCHINI, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tetnpore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9266/17/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 24/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI;

uditi gli Avvocati Claudio Berliri, Francesco ed Ermanno Bocchini

difensori del ricorrente che si riportano agli scritti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella controversia nascente dall’impugnazione da parte di Z.L., medico, dell’avviso di accertamento, conseguente ad accertamenti su conti correnti bancari e relativo ad IRAP, IVA e sanzioni dell’annualità 2009, il contribuente ricorre avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria Regionale della Campania – in accoglimento dell’appello principale dello stesso contribuente limitatamente alla debenza dell’IRAP e dell’IVA ed in accoglimento dell’appello incidentale proposto dall’Agenzia delle Entrate – riformava la decisione di primo grado che, in parziale accoglimento del ricorso, aveva rideterminato, riducendolo, il reddito da lavoro autonomo rispetto all’importo indicato dall’Amministrazione erariale e ridotto le sanzioni della L. n. 472 del 1997, ex art. 7, comma 4.

Il ricorso è affidato a quattro motivi.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. e di fissazione dell’adunanza della Corte in Camera di consiglio, ritualmente comunicate, il ricorrente ha depositato memoria.

Il Collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, laddove la Commissione regionale aveva ritenuto che anche i prelevamenti dai conti correnti bancari costituissero reddito da assoggettare ad imposta, malgrado il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 1, n. 2), secondo periodo, come modificato della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 402, lett. a), n. 1), fosse stato (con sentenza n. 228/2014 della Corte Costituzionale) dichiarato costituzionalmente illegittimo limitatamente alle parole “o compensi”.

1.1. La censura è fondata alla luce della sentenza 24 settembre 2014, n. 228, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della sopra riportata disposizione “limitatamente alle parole o compensi”, ritenendo che la presunzione posta dalla citata norma con riferimento ai compensi percepiti dai lavoratori autonomi fosse “lesiva del principio di ragionevolezza nonchè della capacita contributiva, essendo arbitrario ipotizzare che i prelievi ingiustificati da conti correnti bancari effettuati da un lavoratore autonomo siano destinati ad un investimento nell’ambito della propria attività professionale e che questo a sua volta sia produttivo di un reddito”.

In conseguenza della predetta pronuncia, pertanto, “non è più proponibile l’equiparazione logica tra attività d’impresa e attività professionale fatta, ai fini della presunzione posta dall’art. 32, dalla giurisprudenza di legittimità per le annualità anteriori” (Cass. n. 23041 del 2015), cosicchè è definitivamente venuta meno la presunzione di imputazione dei prelevamenti operati sui conti correnti bancari ai ricavi conseguiti nella propria attività dal lavoratore autonomo o dal professionista intellettuale, che la citata disposizione poneva, spostandosi, quindi, sull’Amministrazione finanziaria l’onere di provare che i prelevamenti ingiustificati dal conto corrente bancario e non annotati nelle scritture contabili, siano stati utilizzati dal libero professionista per acquisti inerenti alla produzione del reddito, conseguendone dei ricavi.

Con riferimento ai versamenti effettuati dai predetti soggetti (lavoratori autonomi) sui propri conti correnti resta, quindi, invariata la presunzione legale posta dalla predetta disposizione a favore dell’Erario, che data la fonte legale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 2729 c.c., per le presunzioni semplici, superabile da prova contraria fornita dal contribuente (Cass. n. 16697/2016; Cass. n. 6237/2015 e n. 9078/2016), “il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili” (Cass. sent. n. 18081 del 2010; cfr. anche sent. n. 22179 del 2008 e n. 26018 del 2014).

2. Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 7, L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, nonchè del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 7, laddove il Giudice di appello aveva ritenuto la non necessità dell’allegazione dell’autorizzazione alla richiesta dei dati ed allo svolgimento dei controlli bancari.

2.1. La censura è infondata. La sentenza impugnata appare, infatti, conforme all’orientamento in materia di questa Corte (cfr. Cass. n. 16874 del 21/07/2009, id n. 20420 del 26/09/2014) la quale ha, anche di recente, ribadito che “in tema di accertamento dell’IVA, l’autorizzazione prescritta dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51, comma 2, n. 7 (nel testo, applicabile ratione temporis)”, risultante dalle modifiche introdotte dalla L. 30 dicembre 1991, n. 413 , art. 18, comma 2, lett. c) e d)) ai fini dell’espletamento delle indagini bancarie risponde a finalità di mero controllo delle dichiarazioni e dei versamenti d’imposta e non richiede alcuna motivazione; pertanto, la mancata esibizione della stessa all’interessato non comporta l’illegittimità dell’avviso di accertamento fondato sulle risultanze delle movimentazioni bancarie acquisite dall’Ufficio o dalla Guardia di Finanza, potendo l’illegittimità essere dichiarata soltanto nel caso in cui dette movimentazioni siano state acquisite in materiale mancanza dell’autorizzazione, e sempre che tale mancanza abbia prodotto un concreto pregiudizio per il contribuente”.

D’altro canto l’esibizione tempestiva di tale autorizzazione non è indispensabile neppure ai fini del controllo della motivazione della stessa, considerato che, in tema di accertamento delle imposte sia dirette che indirette, l’autorizzazione necessaria agli Uffici per l’espletamento di indagini bancarie non deve essere corredata dall’indicazione dei motivi che ne hanno giustificato il rilascio. E ciò per un duplice ordine di ragioni. In primo luogo, perchè in relazione a detta autorizzazione la legge non dispone alcun obbligo di motivazione, a differenza di quanto stabilito, invece, per gli accessi e le perquisizioni domiciliari, dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 33 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52. Ma poi, anche perchè la medesima autorizzazione, ad onta del “nomen iuris” adottato, esplicando una funzione organizzativa, incidente esclusivamente nei rapporti tra uffici, e avendo natura di atto meramente preparatorio, inserito nella fase di iniziativa del procedimento amministrativo di accertamento, non è nemmeno qualificabile come provvedimento o atto impositivo, tipologie di atti per le quali, rispettivamente, la L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, comma 1 e la L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, prevedono l’obbligo di motivazione (cfr. Cass. 14026/12; 5849/12). 1.3.3. Per tali ragioni, pertanto, il fatto che l’autorizzazione in parola non sia stata allegata, è da reputarsi del tutto irrilevante ai fini della validità degli atti impositivi emessi dall’Ufficio, non essendo stati addotti dal contribuente motivi di pregiudizio diversi dalla sindacabilità della motivazione di tale autorizzazione, in relazione alla quale, per contro, – come dianzi detto – la legge non prevede obbligo alcuno di motivazione (v. Cass. n. 20420/2014).

3.Con il terzo motivo – rubricato “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – si censura la sentenza impugnata per non avere il Giudice di appello, relativamente ai versamenti di Euro 2.774,00 confluiti sul conto corrente del figlio del contribuente, considerato che per l’anno precedente gli stessi verificatori avevano giudicato dei piccoli versamenti sufficientemente plausibili.

3.1. La censura è inammissibile laddove a fronte del nuovo disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 8053/2014) con il mezzo non si introduce un “fatto storico” quanto piuttosto ci si duole, inammissibilmente in questa sede, dell’accertamento in fatto ad opera della Commissione Tributaria Regionale.

4. Infine, con il quarto motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 2, nonchè dell’art. 2727 c.c., per avere il Giudice di appello ritenuto che tutti i contestati versamenti sui conti intestati a terzi (coniuge e figlio) fossero riconducibili al contribuente senza che vi fosse un’effettiva riconducibilità di queste movimentazioni al soggetto accertato.

4.1. La censura è, in parte infondata ed in parte inammissibile. Non è, infatti, sussistente la dedotta violazione di legge laddove, da un canto, la sentenza impugnata è conforme ai principi dettati da questa Corte in materia (cfr. ex multis Cass. n. 18083 del 04/08/2010, id n. 20668 del 01/10/2014 secondo le quali: in tema di poteri di accertamento degli uffici finanziari devono ritenersi legittime le indagini bancarie estese ai congiunti del contribuente persona fisica, ovvero a quelli degli amministratori della società contribuente – in quanto sia il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, n. 7, riguardo alle imposte sui redditi, che il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51, riguardo all’IVA autorizzano l’Ufficio finanziario a procedere all’accertamento fiscale anche attraverso indagini su conti correnti bancari formalmente intestati a terzi, ma che si ha motivo di ritenere connessi ed inerenti al reddito del contribuente, ipotesi, questa, ravvisabile nel rapporto familiare, sufficiente a giustificare, salva prova contraria, la riferibilità al contribuente accertato delle operazioni riscontrate su conti correnti bancari degli indicati soggetti) e, dall’altro, il mezzo di ricorso, nei termini in cui è formulato, introduce, inammissibilmente, sotto l’egida della violazione di legge, una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dal giudice di merito.

Conclusivamente, in accoglimento del solo primo motivo, la sentenza impugnata va, sul punto attinto dal mezzo, cassata e va disposto il rinvio al Giudice del merito il quale, adeguandosi ai superiori principi, provvederà al riesame oltre che a regolare le spese di lite.

PQM

La Corte, in accoglimento del primo motivo di ricorso, rigettati gli altri, cassa la sentenza impugnata nei termini di cui in motivazione e rinvia, anche per le spese processuali, alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2017

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