Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3627 del 14/02/2011

Cassazione civile sez. II, 14/02/2011, (ud. 25/11/2010, dep. 14/02/2011), n.3627

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.A., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale a margine del ricorso, dall’Avv. BARBATO Antonio,

elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell’Avv.

Francesco Di Giorgio, Via di Tor Fiorenza, n. 56;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI PORTICI, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato

e difeso, in forza di procura speciale a margine del controricorso,

dall’Avv. MANZO Giuseppe, per legge domiciliato presso la Cancelleria

civile della Corte di Cassazione, Piazza Cavour, Roma;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA POLIS s.p.a.;

– intimata –

avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di

Portici, n. 10 del 19 gennaio 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25 novembre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che il consigliere designato ha depositato, in data 2 agosto 2010, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.: ” B.A., con ricorso depositato il 14 maggio 2007, ha proposto opposizione a cartella esattoriale emessa a suo carico in relazione ad una sanzione amministrativa per contravvenzione al codice della strada.

Il Giudice di pace di Portici ha dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione.

Il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Portici, con sentenza depositata il 19 gennaio 2009, ha accolto l’appello del B. e, in riforma dell’impugnata sentenza, ha annullato la cartella esattoriale.

Il Tribunale ha rilevato che era nulla la notifica al destinatario del verbale di accertamento elevato dalla Polizia municipale.

Il Tribunale ha compensato le spese del grado di appello, attesa la riscontrata sussistenza di giustificati motivi.

Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso il B., sulla base di due motivi.

Il Comune di Portici ha resistito con controricorso, mentre l’altro intimato – la s.p.a. Equitalia Polis -non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Entrambi i motivi sono manifestamente fondati.

Il primo motivo, perchè, in base al principio fissato dall’art. 336 cod. proc. civ., comma 1, secondo il quale la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado determina la caducazione ex lege della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d’appello, di provvedere d’ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse (Cass., Sez. 1^, 16 maggio 2006, n. 11491).

Il secondo mezzo, perchè il giudice, pur versandosi al di fuori dell’ipotesi della soccombenza reciproca, ha compensato le spese senza esplicitare in motivazione quali giusti motivi ricorressero nella specie. Sussistono le condizioni per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, prima dell’inizio della adunanza in Camera di consiglio, è stato depositato in cancelleria atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal ricorrente personalmente e dal suo difensore e ritualmente comunicato allei parte controricorrente;

che la rinuncia è da considerare tempestiva, giacchè il termine utile per rinunciare al ricorso va individuato nel momento in cui è precluso alle parti l’esercizio di un’ulteriore attività processuale e non in quello, antecedente, della notifica agli avvocati della relazione depositata dal consigliere relatore nominato ai sensi dell’art. 377 cod. proc. civ. (Cass., Sez. Un., 16 luglio 2008, n. 19514);

che, pertanto, deve dichiararsi l’estinzione del processo per intervenuta rinuncia;

che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, avendo alla rinuncia aderito il Comune controricorrente, come è da desumere dalla sottoscrizione apposta, sullo stesso atto di rinuncia, da parte del Sindaco e del suo difensore.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del processo per intervenuta rinuncia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2011

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