Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3627 del 12/02/2021

Cassazione civile sez. I, 12/02/2021, (ud. 07/10/2020, dep. 12/02/2021), n.3627

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22122/2015 R.G. proposto da:

COMUNE DI SARZANA, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e

difeso dagli Avv. Sebastiano Briganti, e Fabio Cozzani, con

domicilio eletto in Roma, via Paolo Emilio, n. 57, presso lo studio

dell’Avv. Marcello Greco;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO SOC. COOP., in persona

del legale rappresentante p.t. V.P., rappresentato e

difeso dall’Avv. Stefano De Ferrari, con domicilio eletto in Roma,

via del Tritone, n. 169, presso lo studio dell’Avv. Monica

Bucarelli;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova n. 708/15,

depositata il 27 maggio 2015.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 7 ottobre

2020 dal Consigliere Dott. Guido Mercolino.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Consorzio Cooperative di Produzione e Lavoro Soc. Coop. convenne in giudizio il Comune di Sarzana, per sentirlo condannare al pagamento della somma complessiva di Lire 205.007.145, oltre interessi, ivi comprese Lire 73.536.144 a titolo di revisione dei prezzi dei lavori eseguiti in adempimento di un contratto di appalto stipulato il 1 luglio 1988, e Lire 18.809.259 a titolo di credito residuo risultante dal certificato di collaudo, nonchè gl’interessi dovuti per il ritardo nel pagamento degli stati di avanzamento dei lavori.

Si costituì il Comune, ed eccepì il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in ordine alla domanda di pagamento della revisione dei prezzi, sostenendo inoltre che per la somma richiesta a titolo di residuo credito non era stata emessa fattura, contestando il calcolo delle somme richieste ed aggiungendo che nel calcolo degl’interessi non doveva tenersi conto del periodo anteriore alla ricezione del mandato da parte della tesoreria, come previsto dal D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, art. 13, convertito in L. 26 aprile 1983, n. 131.

1.1. Con sentenza non definitiva del 22 settembre 2003, il Tribunale di La Spezia dichiarò il difetto di giurisdizione in ordine alla domanda di pagamento della revisione dei prezzi, dichiarò cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di pagamento del residuo credito di Lire 15.806.100, oltre IVA, e dichiarò inapplicabile al contratto di appalto del D.L. n. 55 del 1983, art. 13, u.c..

1.2. La causa fu pertanto rimessa in istruttoria, disponendo procedersi a c.t.u. per il calcolo degl’interessi, all’esito del quale il Tribunale, con sentenza definitiva del 24 luglio 2007, condannò il Comune al pagamento della somma complessiva di Euro 35.114,70, ivi compresi Euro 25.713,32 a titolo di interessi maturati alla data del 5 ottobre 2005, ed Euro 9.401,38 per interessi anatocistici, oltre agl’interessi legali su Euro 25.713,32 ed agl’interessi anatocistici con decorrenza dal 5 ottobre 2005.

2. L’impugnazione proposta dal Comune avverso la sentenza definitiva è stata dichiarata inammissibile dalla Corte d’appello di Genova con sentenza del 27 maggio 2015.

A fondamento della decisione, la Corte ha rilevato che la sentenza impugnata si era limitata a determinare la somma dovuta a titolo d’interessi sulla base del principio enunciato dalla sentenza non definitiva; premesso che avverso quest’ultima era stato proposto appello, da essa rigettato con sentenza n. 119/05, a sua volta impugnata con ricorso per cassazione, e precisato che il giudizio di legittimità era ancora pendente, ha escluso la possibilità di pronunciarsi nuovamente in ordine all’applicabilità del D.L. n. 55 del 1983, art. 13, u.c., trattandosi di questione già esaminata con la precedente sentenza.

3. Avverso la predetta sentenza il Comune ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, illustrato anche con memoria. Il Consorzio ha resistito con controricorso, anch’esso illustrato con memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo d’impugnazione, il Comune denuncia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, osservando che, nel rilevare la pendenza del ricorso per cassazione avverso la propria precedente sentenza, pronunciata sul gravame proposto contro la sentenza non definitiva di primo grado, la sentenza impugnata non ha tenuto conto della circostanza, segnalata da esso ricorrente nella comparsa conclusionale, che il ricorso per cassazione era stato già deciso con sentenza del 14 ottobre 2013, n. 23231, la quale lo aveva accolto, riconoscendo espressamente l’applicabilità del D.L. n. 55 del 1983, art. 13, u.c. e rinviando la causa alla Corte d’appello di Genova.

1.1. La chiara illustrazione delle ragioni addotte a sostegno dell’impugnazione, consentendo d’individuare senza incertezze il vizio lamentato, indipendentemente dall’indicazione riportata in premessa, comporta l’infondatezza dell’eccezione d’inammissibilità sollevata dalla difesa della controricorrente, secondo cui, in quanto configurabile come error in procedendo, l’omessa considerazione dell’intervenuta cassazione della sentenza non definitiva avrebbe dovuto essere dedotta ai sensi del n. 4, anzichè del n. 5 dello art. 360 c.p.c., comma 1. Ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, è infatti sufficiente che le censure proposte dal ricorrente siano immediatamente ed inequivocabilmente riconducibili ad una delle fattispecie tassativamente previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, non richiedendosi l’adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi, e non rivestendo portata vincolante neppure la qualificazione risultante dalla rubrica del motivo, poichè è solo l’esposizione delle ragioni di diritto dell’impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura (cfr. Cass., Sez. II, 7/05/2018, n. 10862; Cass., Sez. III, 29/08/2013, n. 19882; Cass., Sez. I, 30/03/2007, n. 7981).

1.2. Il motivo è peraltro fondato.

E’ infatti pacifico che con la sentenza indicata dal ricorrente questa Corte ha accolto il ricorso per cassazione proposto dal Comune avverso la sentenza del 9 febbraio 2005, n. 119/05 della Corte d’appello di Genova, che aveva rigettato il gravame interposto dalla stessa Amministrazione contro la sentenza non definitiva emessa il 22 settembre 2003 dal Tribunale di La Spezia, enunciando il seguente principio di diritto: “in tema di appalti pubblici, il D.L. n. 55 del 1983, art. 13, comma 6, introdotto dalla Legge di Conversione n. 131 del 1983, è applicabile anche ai contratti di appalto di opere pubbliche, e la condizione del richiamo nel bando di gara, cui esso subordina l’effetto sospensivo della mora, è assolta anche dalla diretta previsione contrattuale del ricorso al finanziamento della Cassa Depositi e Prestiti, la quale soddisfa l’obbligo di trasparenza e buona fede nei confronti dell’appaltatore, al cui adempimento è finalizzata la previsione di legge”.

Tale pronuncia, intervenuta successivamente alla proposizione dell’appello avverso la sentenza definitiva di primo grado ma in data anteriore alla relativa decisione, ha comportato, ai sensi dell’art. 336 c.p.c., comma 2, la caducazione non solo della sentenza non definitiva cassata, con cui era stata individuata la decorrenza degl’interessi per il ritardo nel pagamento, ma anche di quella definitiva, dalla stessa dipendente, in quanto avente ad oggetto la determinazione dell’importo dovuto al predetto titolo. La giurisprudenza di legittimità ha infatti ribadito più volte che la cassazione, anche se con rinvio, della sentenza non definitiva, che abbia pronunciato positivamente sull’an debeatur, comporta la caducazione della sentenza definitiva sul quantum, dipendendo quest’ultima totalmente dalla prima, che della sentenza definitiva costituisce il fondamento logico-giuridico, non sostituibile ex post dalla nuova pronuncia eventualmente adottata in sede di rinvio, neppure se contenente statuizioni analoghe a quella della sentenza cassata (cfr. Cass., Sez. II, 19/08/2019, n. 21456; 15/04/2010, n. 9070; Cass., Sez. III, 31/01/2006, n. 2125).

E’ stato altresì chiarito che la riforma o la cassazione di una sentenza non definitiva, ponendo nel nulla le statuizioni successivamente pronunciate, che risultino dipendenti dalla sentenza riformata o cassata, comporta il venir meno dell’interesse all’impugnazione della sentenza definitiva, la cui automatica caducazione si traduce nella mancanza di un provvedimento impugnabile (cfr. Cass., Sez. I, 6/06/2019, n. 15411; Cass., Sez. III, 27/08/2015, n. 17213; Cass., Sez. lav., 3/01/2011, n. 34). E poichè l’interesse ad appellare costituisce una condizione dell’impugnazione, la cui sussistenza dev’essere valutata in riferimento alla data della decisione, la Corte territoriale, in applicazione del predetto principio, avrebbe dovuto astenersi dal rilevare l’inammissibilità dell’appello, in quanto volto a riproporre la questione concernente la decorrenza degl’interessi, già risolta con la sentenza del 9 febbraio 2005, limitandosi a prendere atto del venir meno dell’interesse alla decisione, in conseguenza della cassazione della predetta sentenza, che aveva determinato la caducazione di quella impugnata, e a dichiarare cessata la materia del contendere.

Nessun rilievo poteva assumere, a tal fine, la circostanza, fatta valere dalla controricorrente, che l’intervenuta cassazione della sentenza non definitiva fosse stata segnalata dal Comune so(tanto nella comparsa conclusionale, trattandosi di un fatto che, in quanto idoneo a determinare il venir meno dell’interesse delle parti alla decisione, non costituiva oggetto di una eccezione in senso stretto, ma poteva essere rilevato anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, senza che il relativo rilievo fosse subordinato neppure ad una specifica allegazione di parte, alla sola condizione, pacificamente sussistente nel caso di specie, che il fatto risultasse documentato ex actis (cfr. Cass., Sez. II, 17/07/2020, n. 15309; 3/05/2017, n. 10728; Cass., Sez. VI, 4/05/2016, n. 8903).

2. Il ricorso va pertanto accolto, e la sentenza impugnata va conseguentemente cassata, senza rinvio, non potendo il giudizio proseguire utilmente, a seguito della cassazione della sentenza non definitiva.

L’esito del giudizio giustifica la dichiarazione dell’integrale compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata. Compensa integralmente le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2021

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