Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3627 del 10/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 10/02/2017, (ud. 10/01/2017, dep.10/02/2017),  n. 3627

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28774/2015 proposto da:

G.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO CONTI

ROSSINI 26, presso lo studio dell’avvocato SABRINA METTA,

rappresentato e difeso dall’avvocato MATTEO BRIGANDI’, giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCA MONTE PASCHI di SIENA SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1847/2015 del TRIBUNALE di MILANO, depositata

il 11/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 10/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA

LUCIANA BARRECA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, a seguito di ordinanza con la quale la Corte d’Appello di Milano ha dichiarato inammissibile l’appello ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., viene impugnata la sentenza di primo grado indicata in epigrafe;

– il ricorso è proposto da G.M. con un motivo;

– l’intimata non si è difesa;

– ricorrendo uno dei casi previsti dall’art. 375, comma 1, su proposta del relatore della sezione sesta, il presidente ha fissato con decreto l’adunanza della Corte, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

– il decreto è stato notificato come per legge.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, l’art. 348 ter c.p.c., comma 3, è chiaro nel prevedere che il termine per impugnare la sentenza di primo grado decorre dalla comunicazione, da parte della cancelleria, dell’ordinanza della Corte d’Appello ovvero dalla sua notificazione, ma soltanto se anteriore. Riserva, inoltre, l’applicazione dell’art. 327 c.p.c., nei limiti di compatibilità, quindi all’eventualità che non vi siano state nè comunicazione nè notificazione (cfr., da ultimo, Cass. S.U. n. 25208/15);

– nella specie, l’ordinanza della Corte d’Appello è indicata in ricorso come depositata in Cancelleria in data 25 settembre 2015 e notificata in data 30 settembre 2015 dalla Banca Monte dei Paschi di Siena, mentre il ricorso è stato consegnato per le notificazioni il 30 novembre 2015, nel rispetto del termine di sessanta giorni di cui agli artt. 348 ter e 325 c.p.c., decorrente tuttavia dalla data di notificazione dell’ordinanza che è stata fatta dalla controparte;

– invece, dal fascicolo d’ufficio e dal registro di cancelleria risulta che la comunicazione dell’ordinanza di inammissibilità è stata fatta a mezzo PEC sia al procuratore costituito che al domiciliatario dell’appellante, qui ricorrente, in data 25 settembre 2015 (come da attestazioni telematiche inviate dalla Corte d’appello di Milano – sezione prima);

– in tale situazione processuale sarebbe stato onere della parte ricorrente contestare dette risultanze;

– ferme restando, invece, queste ultime, la decorrenza del termine di sessanta giorni di cui al citato art. 348 ter c.p.c., è fissata al 25 settembre 2015 e quindi è tardiva la notificazione del ricorso, effettuata mediante consegna all’ufficiale giudiziario il 30 novembre 2015;

il ricorso è perciò inammissibile;

non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità poichè l’intimata non si è difesa;

– sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 10 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2017

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