Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3626 del 24/02/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 1 Num. 3626 Anno 2016
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: NAZZICONE LOREDANA

SENTENZA

sul ricorso 6698-2010 proposto da:
CICCONI GERARDO (C.F. CCCGRD36T17D542V), elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA NEMEA 21, presso l’avvocato
ROBERTO CAPICI, rappresentato e difeso dall’avvocato
NAZZARENO CIARROCCHI, giusta procura a margine del

Data pubblicazione: 24/02/2016

ricorso;
– ricorrente –

2016
181

contro

CEMENTOR S.R.L. (p.i. 00084090430), in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA FABIO MASSIMO 60, presso

1

l’avvocato SEBASTIANO MASTROBUONO, rappresentata e
:

difesa dall’avvocato STEFANO BENEDETTI, giusta procura
in calce al controricorso;
– controxicorrente contro

FALLIMENTO C.E.S.A.F. DI CICCONI GERARDO & C.,

WOTING

S.R.L., HEWLETT PACKARD ITALIANA S.P.A., CANZIAN
S.N.C., NAZARENO GABRIELLI S.P.A., IFICAL S.P.A.,
VARISCO WELLPOINT S.R.L., G.P. S.N.C. DI GIACCHETTA
GIANCARLO & C., CAPPARUCCINI GIOVANNI, MALLONI MARCO,
ORAZIETTI FABRIZIO, ORAZIETTI GRAZIANO, ROGANTE EZIO,
MORRONI GIANFRANCO, MASCITTI ENNIO, TRAINI GIUSEPPE,
CERRETANI ADRIANO, MORA GIOVANNI, TRASARTI PRIMO,
IACOPINI GRAZIANO, SPLENDIANI LUIGI, ROSSETTI
GIUSEPPE, ROSSI FERNANDO, ROSSI ROBERTO, TERIACA
ALESSANDRO, VALLASCAINI

ORLANDO, CIFERRI

FERNANDO,

PEROZZI ITALO, MECOZZI DANILO, CIPRIANI MARIO, SCOCCIA
GIUSEPPE;

intimati

avverso la sentenza n. 170/2009 della CORTE D’APPELLO
di ANCONA, depositata il 28/02/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/01/2016 dal Consigliere Dott. LOREDANA
NAZZICONE;
udito, per la controricorrente, l’Avvocato B. EMPLER,
con delega, che si riporta;

/

2

udito, il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANNA MARIA SOLDI che ha concluso per il

/

/
/
/

/

rigetto del ricorso.

3

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Ancona in data 28 febbraio
2009 ha confermato la sentenza del Tribunale di Fermo del
19 settembre 2002, che aveva respinto l’opposizione
proposta da Gerardo Cicconi contro la sentenza
dichiarativa del fallimento della Cesaf di Cicconi Gerardo
responsabile.
La corte territoriale ha ritenuto che, ove il
debitore sia convocato per l’udienza prefallimentare al
fine di esservi ascoltato, il rinvio

d’ufficio

della

stessa deve essergli comunicato ed ha rilevato che, nella
specie, il tribunale aveva convocato i due soci
illimitatamente responsabili. Era comparso il solo
Fernando Cicconi che, in sede di audizione, aveva ammesso
lo stato di dissesto della società, cagionato da
distrazioni del fratello; il giudice, quindi, aveva dato
atto a verbale della mancata comparizione di quest’ultimo,
“benché

ritualmente

convocato”,

ma ciò, in mancanza di

idonea documentazione probatoria al riguardo, non appare
sufficiente a ritenere avvenuta la convocazione. Il vizio,
però, riguarda il solo socio e non la società; quanto al
primo, inoltre, il fallimento non va revocato, in quanto,
non avendo egli mai contestato l’insolvenza della società
e la sussistenza dei presupposti per il fallimento, non è
sufficiente a tal fine il solo motivo formale dell’omessa
audizione, in quanto andrebbe immediatamente dichiarato di
nuovo il fallimento.
Contro questa sentenza viene proposto ricorso per
cassazione dalla soccombente, affidato ad un motivo.
Resiste con controricorso la creditrice Cementor s.r.1.,
mentre non svolgono difese gli altri intimati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
l. –

Con l’unico motivo, il ricorrente deduce la

violazione e la falsa applicazione dell’art. 15 1.f.,
perché non gli fu comunicato il rinvio d’ufficio
R.G. 6698/2010

4

& C. s.n.c. e del medesimo, quale socio illimitatamente

dell’udienza fissata per

l’audizione prefallimentare:

chiede, dunque, alla Corte se, operata dal tribunale la
scelta dell’audizione, l’omessa comunicazione del rinvio
d’ufficio dell’udienza prefallimentare di audizione
dell’imprenditore ne leda il diritto di difesa; e se ciò
vizi di nullità il procedimento per la dichiarazione di
sede prefallimentare sia il socio illimitatamente
responsabile che ricopra anche la veste di legale
rappresentante.
Il ricorso è inammissibile.
Mentre quanto al primo quesito il ricorrente è privo
di interesse a ricorrere, posto che il principio che egli
invoca è stato confermato dalla sentenza impugnata, il
secondo quesito non rispetta i criteri dell’art. 366-bis
c.p.c., applicabile

ratione temporis,

in quanto non

coerente con il motivo, il quale a sua volta opera una
continua confusione tra fallimento sociale e fallimento
del socio, per terminaVepoi nel quesito plurimo, senza
alcun chiaro riferimento all’unico motivo che precede e
privo di un chiaro ed inequivoco riferimento all’uno o
all’altro piano.
2. – Le spese seguono la soccombenza nei confronti
dell’intimato costituitosi.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e
condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di
lite del giudizio di legittimità in favore della
controricorrente Cementor s.r.1., liquidate in

e

2.825,00,

di cui C 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie
ed agli accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
26 gennaio 2016.

fallimento della società, qualora il soggetto convocato in

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA