Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3626 del 14/02/2011

Cassazione civile sez. II, 14/02/2011, (ud. 25/11/2010, dep. 14/02/2011), n.3626

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.G., rappresentato e difeso da se medesimo, domiciliato in

Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte suprema

di cassazione;

– ricorrente –

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25 novembre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che l’Avvocato C.G. ha chiesto la liquidazione del compenso spettantegli per prestazioni professionali svolte nel giudizio di cassazione iscritto al R.G. n. 25811 del 2008, in favore di B.E. e di C.N., ammessi “al gratuito patrocinio a spese dello Stato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino in data 8 ottobre 2008”;

che l’istanza non è stata notificata ad alcuno;

che essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380 bis cod. proc. civ., ai sensi di tale norma è stata redatta relazione, che è stata notificata alle parti e comunicata al pubblico ministero.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il relatore designato, nella relazione depositata il 2 agosto 2010, ha formulato la seguente proposta di decisione:

“… Non vi è luogo a provvedere sulla istanza. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 83, comma 2, la liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all’atto della cessazione dell’incarico, dall’autorità giudiziaria che ha proceduto; per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio, ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato. In ogni caso, il giudice competente può provvedere anche alla liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i gradi anteriori del processo, se il provvedimento di ammissione al patrocinio è intervenuto dopo la loro definizione”.

Può quindi provvedersi in tal senso in camera di consiglio”;

che il Collegio condivide la richiamata proposta di decisione, alla quale non sono state rivolte critiche di sorta;

che occorre peraltro chiarire che, una volta iscritto l’atto nel registro ricorsi, la pronuncia che deve essere adottata è quella della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, sia per la ragione evidenziata nella relazione, sia perchè il ricorso stesso non è stato notificato ad alcuno;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese, non essendo il ricorso stato notificato ad alcuno.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione, il 25 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2011

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