Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3625 del 16/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 16/02/2010, (ud. 21/10/2009, dep. 16/02/2010), n.3625

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato e presso

la stessa domiciliata in Roma in via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

T.L.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Emilia Romagna n. 43/21/06, depositata il 10 marzo 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21 ottobre 2009 dal Relatore Cons. GRECO Antonio;

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“L’Agenzia delle entrate propone ricorso per Cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia – Romagna n. 43/21/06, depositata il 10 marzo 2006, che, rigettando l’appello dell’Agenzia delle entrate, ufficio di Fiorenzuola d’Arda, ha riconosciuto a T.R., ingegnere, il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1998, 1999, 2000 e 2001.

Il contribuente non ha svolto attivita’ nella presente sede.

Il ricorso contiene due motivi, rispondenti ai requisiti prescritti dall’art. 366 bis c.p.c..

Con il primo motivo si denuncia violazione della normativa istitutiva dell’IRAP sotto il profilo del presupposto impositivo costituito dalla sussistenza di autonoma organizzazione; con il secondo si censura la sentenza per vizio di motivazione.

La ratio decidendi della sentenza impugnata e’ conforme al consolidato principio affermato da questa Corte in materia, secondo cui, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attivita’ di lavoro autonomo di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, e’ escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attivita’ non autonomamente organizzata: il requisito della autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed e’ insindacabile in sede di legittimita’ se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilita’ ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumgue accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attivita’ in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; costituisce poi onere del contribuente che richieda il rimborso fornire la prova dell’assenza delle condizioni anzidette (ex plurimis, Cass. n. 3676, n. 3673, n. 3678, n. 3680 del 2007).

D’altra parte, non e’ oggetto di adeguata censura l’accertamento di fatto compiuto dal giudice d’appello in ordine all’insussistenza, nella specie, di autonoma organizzazione.

In conclusione, si ritiene, che, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, e art. 380 bis c.p.c., il ricorso possa essere deciso in Camera di consiglio in quanto manifestamente infondato”;

che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite;

che la ricorrente ha depositato memoria ma non sono state depositate conclusioni scritte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, rilevato che gli elementi offerti col secondo motivo in ordine ai “compensi corrisposti a terzi” non sono decisivi al fine di ritenere adeguata la censura alla motivazione dell’accertamento dell’insussistenza in concreto dell’autonoma organizzazione, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribaditi i principi di diritto enunciati, il ricorso va rigettato;

non vi e’ luogo a provvedere sulle spese, considerato il mancato svolgimento di attivita’ difensiva da parte dell’intimato.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, il 21 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2010

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