Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3625 del 14/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 3625 Anno 2018
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: PICARONI ELISA

ORDINANZA
sul ricorso 14577-2016 proposto da:
PREFETTURA BARI, in persona del prefetto pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

Società AGORA’ S.R.L.;
– intimati –

avverso la sentenza n. 382/2016 del TRIBUNALE di BARI,
depositata il 25/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 05/10/2017 dal Consigliere Dott. ELISA
PICARONI.

Data pubblicazione: 14/02/2018

Ritenuto che la Prefettura di Bari ricorre per la cassazione
della sentenza del Tribunale di Bari, depositata in data 25
gennaio 2016, che ha dichiarato inammissibile l’appello
proposto avverso la sentenza del Giudice di pace di Bari n.
1556 del 2014, e nei confronti di Agorà s.r.I.;

dalla Prefettura con atto notificato il 4 settembre 2014 avverso
la sentenza di primo grado, notificata in data 19 giugno 2014,
evidenziando che non era possibile risalire alla data di deposito
in cancelleria del ricorso in appello;
che la ricorrente si affida ad un motivo di ricorso, con il
quale denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 434
cod. proc civ., 74 disp. att. cod. proc. civ. e 325 cod. proc.
civ.;
che la parte intimata non ha svolto difese;
che il relatore ha formulato proposta di decisione, ai
sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., di manifesta fondatezza
del ricorso;
che il ricorso è fondato;
che nel giudizio in esame, di opposizione a ordinanzaingiunzione sottoposto ratione temporis al d.lgs. n. 150 del
2011, l’appello doveva essere proposto con le modalità e i
termini previsti dall’art. 434 cod. proc. civ., sicché la
tempestività doveva essere riscontrata con riferimento alla
data di deposito (per tutte, Cass. Sez. U. 10/02/2014, n.
2907);
che, invece, il Tribunale ha ritenuto tardivo l’appello
facendo riferimento alla data di notifica dell’atto;
che lo stesso Tribunale ha anche rilevato che non era
possibile risalire alla data di deposito del ricorso, non essendo

Ric. 2016 n. 14577 sez. M2 – ud. 05-10-2017
-2-

che il Tribunale ha ritenuto tardivo l’appello proposto

sufficiente il timbro recante la data del 14 luglio 2014, apposto
sull’indice dei documenti del fascicolo di parte appellante;
che la ratio decidendi, costituita dall’accertata tardività
dell’appello con riferimento alla data di notifica dello stesso,
viola l’art. 434 cod. proc. civ. e ciò impone l’accoglimento del

per un nuovo esame dell’atto di appello;
che il giudice di rinvio provvederà anche a liquidare le
spese del giudizio di legittimità.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata
e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale
di Bari in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-II
Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 5 ottobre
2017.
Il Presidente

Il Funzio~rio
Paoio TA

a

DEPOSITATO IN CANCEUS7`.!”

ricorso con rinvio al Tribunale di Bari, in diversa composizione,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA