Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3625 del 14/02/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 3625 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA
RD INANZA
sul ricorso 14200-2011 proposto da:
MUSSO SALVATORE MSSSVT38D21G580R, MUSCARA’ MARCELLA
MSCMCL48B49G580j, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 94
– int. 8, presso lo studio dell’avvocato FIORE GIOVANNA, che li rappresenta e
difende unitamente all’avvocato MOLLICA AMILCARE, giusta delega in calce al
ricorso;
– ricorrenti contro
MORGANTE MARTINA MRGMTN78T42F205E, elettivamente domiciliata in
ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II n. 142, presso lo studio dell’avvocato
FORTI DAMIANO, rappresentata e difesa dall’avvocato MAZZI MASSIMO, giusta
procura speciale in calce al controricorso;
– con troricorrente –
1
Data pubblicazione: 14/02/2013
nonché contro
MORGANTE ROCCO, MORGANTE FILIPPO;
–
intimati
–
avverso la sentenza n. 743/2011 della CORTE D’APPELLO di MILANO del 2.3.2011,
depositata il 15/03/2011;
Consigliere Relatore Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;
udito per i ricorrenti l’Avvocato Fiore Giovanna che ha chiesto raccoglimento del
ricorso.
E presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI che
nulla osserva rispetto alla relazione scritta.
RITENUTO IN FATTO
stata depositata la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:
< Con sentena n. 8992 / 2007 il Tribunale di Milano respinse la domanda proposta da Salvatore
Musso e Marcella Muscarà, proprietari di una delle due unità immobiliari di una villetta bifamiliare,
per ottenere la dichiara
La suddetta relazione è stata notificata agli avvocati delle parti costituite e comunicata al
Pubblico Ministero presso la Corte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Collegio condivide le osservazioni in fatto e le argomentazioni e le conclusioni in
diritto della relazione.
Le parti non hanno mosso rilievi.
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato. In applicazione del principio della
soccombenza, le spese del presente giudizio, che vengono liquidate come da dispositivo,
devono essere poste a carico dei ricorrenti in solido.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del
presente giudizio, che liquida in complessivi curo 2000,00, di cui euro 200,00 per esborsi,
oltre agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile, il 12 dicembre
2012.
indi ari, deponenti nel senso del carattere fittiRio dei due negoi, rimanevano superati dalla prova