Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3625 del 14/02/2011

Cassazione civile sez. II, 14/02/2011, (ud. 25/11/2010, dep. 14/02/2011), n.3625

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI STIGNANO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato

e difeso, in forza di Delib. G.C. 17 febbraio 2009, n. 10 e di

procura speciale a margine del ricorso, dall’Avvocato Carniccio

Francesco, presso lo studio del quale in Roma, via Ottaviano n. 32,

e’ elettivamente domiciliato;

– ricorrente –

contro

F.G.;

– intimato –

avverso la sentenza del Tribunale di Locri – Sezione distaccata di

Siderno n. 482/08, depositata in data 2 ottobre 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22 giugno 2010 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il Comune di Stignano ha impugnato per cassazione la sentenza n. 482/08, depositata in data 2 ottobre 2008, con la quale il Tribunale di Locri – Sezione staccata di Siderno ha rigettato l’appello da esso Comune proposto avverso la sentenza del Giudice di pace di Stilo depositata il 23 ottobre 2006, che aveva accolto l’opposizione proposta, L. n. 689 del 1981, ex art. 22 da F.G. avverso il verbale di accertamento e contestazione di infrazione del Comando della Polizia municipale di Stignano in data (OMISSIS), avente ad oggetto l’accertata violazione dell’art. 142 C.d.S., commi 1 e 8;

che, a fondamento della opposizione, il F. aveva dedotto la violazione dell’art. 200 C.d.S. per mancata contestazione immediata dell’infrazione, l’inidoneita’ tecnica, per mancata taratura, della strumentazione di accertamento; la carenza di potere degli agenti accertatori;

che il Tribunale, dopo aver rilevato che, nel caso di specie, la violazione del limite di velocita’ era stata accertata a mezzo velomatic 512 e che non vi era stata contestazione immediata, ha rigettato l’appello del Comune osservando che il quadro normativo conseguente alla entrata in vigore del D.L. n. 121 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 168 del 2002, esclude la sussistenza di un’arbitraria facolta’ per l’amministrazione di precostituirsi un’ipotesi di deroga al principio di contestazione immediata, della violazione, che costituisce ora la regola della contestazione, essendo al contrario prede terminati sia i casi che le sedi stradali interessate dall’utilizzazione degli strumenti elettronici di rilevazione della velocita’;

che, nella specie, la violazione era stata accertata, in un tratto di strada non ricompresa dal Prefetto tra le strade extraurbane secondarie in cui e’ stata accertata l’esistenza di obiettive circostanze che legittimano l’impiego di apparecchiature a distanza;

che, inoltre, il Tribunale, pur dando atto che l’apparecchiatura utilizzata risultava dal verbale di accertamento omologata con D.M. Lavori pubblici del 27 novembre 1989, ha rilevato che il Comune, nei due gradi di giudizio, non aveva prodotto il certificato di omologazione del velomatic in concreto utilizzato, sicche’ questo non poteva ritenersi una valida fonte di prova della violazione dell’art. 142;

che il Tribunale, infine, ha ritenuto infondato il motivo di opposizione concernente la sottoscrizione del verbale di contestazione, rigettando il motivo di opposizione concernente la regolarita’ formale del verbale, mentre ha affermato l’incompetenza della Polizia municipale in quanto enti proprietari della strada sulla quale era avvenuto l’accertamento erano la Provincia di Reggio Calabria e l’ANAS;

che il Comune di Stignano propone cinque motivi di ricorso;

che l’intimato non ha svolto attivita’ difensiva;

che essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380-bis cod. proc. civ., ai sensi di tale norma e’ stata redatta relazione, che e’ stata notificata alle parti e comunicata al pubblico ministero.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il relatore designato, nella relazione depositata il 2 agosto 2010, ha formulato una proposta di accoglimento del ricorso;

che il Collegio ritiene necessario approfondire la questione della competenza della Polizia Municipale in ordine alla elevazione del verbale di contestazione su strada statale, oggetto di specifica censura con il quinto motivo di ricorso;

che a tal fine si rende necessario il rinvio della trattazione del ricorso alla pubblica udienza.

P.Q.M.

LA CORTE rinvia la causa alla pubblica udienza (struttura).

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte suprema di Cassazione, il 25 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA