Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3625 del 10/02/2017
Cassazione civile, sez. VI, 10/02/2017, (ud. 10/01/2017, dep.10/02/2017), n. 3625
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –
Dott. CIRILLO Fracesco Maria – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26921-2015 proposto da:
V.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMANUELE
FILIBERTO 257, presso lo studio dell’avvocato MARIA LAURA TURCO, che
la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
ESATTORIE SPA, COMUNE DI VITERBO;
– intimati –
avverso la sentenza n. 315/2015 del TRIBUNALE di VITERBO
dell’8/04/2015, depositata il 09/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 10/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. BARRECA
GIUSEPPINA LUCIANA.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
CHE:
– con la sentenza impugnata, il Tribunale ha accolto l’appello proposto da Esattorie s.p.a. contro la sentenza del Giudice di Pace di Viterbo che, accogliendo l’opposizione proposta da V.A., aveva annullato l’intimazione di pagamento della somma di Euro 242,68, notificata per infrazione al codice della strada;
– il ricorso è proposto con due motivi;
– gli intimati non si sono difesi;
– ricorrendo uno dei casi previsti dall’art. 375, comma 1, su proposta del relatore della sezione sesta, il presidente ha fissato con decreto l’adunanza della Corte, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;
– il decreto è stato notificato come per legge.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
CHE:
– col primo motivo di ricorso si deduce “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia”, ai sensi art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;
– col secondo si deduce “carenza dell’impianto motivazionale (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) illogicità della motivazione”.
– entrambi i motivi così come proposti sono inammissibili;
– essi sono, infatti, formulati facendo riferimento alla norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo non applicabile al caso di specie;
– dal momento che la sentenza impugnata è stata pubblicata il 9 aprile 2015 si applica l’art. 360 c.p.c., n. 5, come sostituito dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), convertito nella L. n. 134 del 2012, che consente esclusivamente la censura di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”; censura, quest’ultima, diversa da quelle avanzate con i motivi di ricorso;
non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità poichè gli intimati non si sono difesi;
sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis..
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sesta sezione civile – 3 della Corte suprema di cassazione, il 10 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2017