Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3625 del 04/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 04/02/2022, (ud. 12/10/2021, dep. 04/02/2022), n.3625

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12891-2020 proposto da:

I.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASSIODORO

19, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO CALO’, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE MAGGIONI;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.A.S.;

– intimato –

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di CATANZARO, depositato il

23/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non

partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. Vella

Paola.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. con decreto del 23 gennaio 2020 il Tribunale di Catanzaro ha liquidato il compenso, ai sensi della L. fall., art. 39, ai due curatori succedutisi nella curatela del Fallimento (OMISSIS) s.a.s., il Dott. I.G. dal 2006 al 2013 – “revocato perché sottoposto a misura cautelare nell’ambito di procedimento penale” – e il Dott. F.A., nominato in sua sostituzione, dal 2013 al 2019;

1.1. avverso detto decreto I.G. ha proposto ricorso straordinario per cassazione affidato a tre motivi; la curatela fallimentare intimata non ha svolto difese;

2. a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

2.1. con il primo motivo si deduce la nullità del procedimento e del decreto per violazione del contraddittorio, stante la mancata partecipazione del curatore revocato all’udienza camerale L. fall. ex art. 39, nonché violazione degli artt. 24 e 111 Cost. (art. 360 c.p.c., n. 4);

2.2. il secondo mezzo denunzia la nullità del decreto per omessa motivazione, la violazione dell’art. 111 Cost., comma 6, dell’art. 132c.p.c., n. 4, e degli artt. 135 e 737 c.p.c., nonché della L. fall., art. 39 e del D.M. 25 gennaio 2012, n. 30, artt. 1 e 2, sempre ex art. 360 c.p.c., n. 4;

2.3. il terzo lamenta le stesse violazioni di cui al motivo precedente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3;

3. I motivi, esaminabili unitariamente per la loro connessione, meritano accoglimento sotto il profilo della inadeguatezza della motivazione, che non raggiunge la soglia del “minimo costituzionale” sindacabile in sede di legittimità (Cass. Sez. U, 8053/2014; cfr. Cass. Sez. U, 22232/2016; Cass. 13977/2019), con assorbimento delle restanti censure;

3.1. questa Corte ha invero più volte ribadito che “la liquidazione del compenso ai diversi curatori fallimentari che si sono succeduti nell’incarico necessita di specifica ed analitica motivazione, sorretta dalla valutazione personalizzata, non cumulativa, dell’opera prestata da ciascuno di essi, dei risultati ottenuti e della sollecitudine con cui sono state condotte le operazioni; in particolare, ai fini dell’applicazione del criterio di proporzionalità L. fall. ex art. 39, comma 3, deve essere precisato l’ammontare dell’attivo realizzato da ciascun curatore, determinando, all’interno dei valori così identificati, il compenso da attribuire ad ognuno temperando il criterio di cassa della realizzazione dell’attivo con quello di competenza, nei casi in cui il momento solutorio, conseguente alla fase liquidatoria dei beni, ricada temporalmente nella gestione del curatore subentrato, pur essendo causalmente riferibile ad operazioni condotte da quello revocato” (Cass. 22272/2019; conf. Cass. 16739/2018, 19230/2009);

3.2. nel caso di specie, la motivazione è incongrua perché contempera dichiaratamente “il criterio della comparazione tra le due masse attive (pre e posi revoca)”, in modo del tutto generico ed ellittico, “con le ragioni che hanno determinato la revoca del Dott. I.”, finendo per attribuire al curatore revocato la quota del 30% del compenso ed al curatore che lo ha sostituito la quota del 70% del compenso complessivamente dovuto (nonostante il primo avesse verificato il 99% del passivo e liquidato l’80% dell’attivo, come si deduce in ricorso), peraltro senza tener conto che il curatore revocato era stato assolto in sede penale sin dal 2016 “per non aver commesso il fatto” e “perché il fatto non sussiste”, con sentenza confermata dalla Corte d’appello di Catanzaro, che nel 2019 aveva anche condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze a corrispondere al Dott. I. la riparazione per l’ingiusta detenzione;

4. il decreto va quindi cassato per una più specifica e pertinente motivazione circa i criteri di riparto del compenso tra i due curatori succedutisi nel fallimento, oltre che per la pronuncia sulle spese di lite.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Catanzaro, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2022

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