Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3624 del 16/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 16/02/2010, (ud. 21/10/2009, dep. 16/02/2010), n.3624

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.P., rappresentato e difeso dall’avv. Napoletano

Francesco, presso il quale e’ elettivamente domiciliato in Roma in

via Po n. 9;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Toscana n. 10/35/06, depositata il 28 aprile 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21 ottobre 2009 dal Relatore Cons. Dott. GRECO Antonio;

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“ M.P., ingegnere, propone ricorso per Cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 10/35/06, depositata il 28 aprile 2006, che, accogliendo l’appello dell’Agenzia delle entrate, ufficio di Arezzo, gli ha negato il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1998 e 1999.

L’Agenzia delle entrate non ha svolto attivita’ nella presente sede.

Il ricorso contiene due motivi, che rispondono ai requisiti prescritti dall’art. 366 bis c.p.c..

Con il primo motivo si denuncia violazione della normativa istitutiva dell’IRAP sotto il profilo del presupposto impositivo costituito dalla sussistenza di autonoma organizzazione; con il secondo si lamenta la violazione della disciplina della liquidazione delle spese a favore del Ministero delle finanze quando sia assistito da funzionari dell’amministrazione.

La ratio decidendi della sentenza impugnata – secondo la quale, con l’espressione autonoma organizzazione il legislatore ha inteso circoscrivere l’allibito applicativo della tassazione, escludendo dalla stessa soltanto il lavoro dipendente e le collaborazioni coordinate e continuative, sicche’ la nozione di organizzazione autonoma non consiste soltanto nel fatto di servirsi di uomini e mezzi, poiche’ se l’attivita’ professionale produce comunque un valore aggiunto… per cio’ stesso quella attivita’ deve intendersi come autonomamente organizzata; e secondo la quale per produrre valore aggiunto non sono sempre indispensabili quantita’ anche minime di capitali o lavoro altrui, ma ben puo’ bastare la capacita’ di ottenere credito o la possibilita’ di procurarsi un’autonoma clientela – non e’ conforme al consolidato principio affermato da questa Corte in materia, secondo cui, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attivita’ di lavoro autonomo di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, e’ escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attivita’ non autonomamente organizzata: il requisito della autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed e’ insindacabile in sede di legittimita’ se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilita’ ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attivita’ in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; costituisce poi onere del contribuente che richieda il rimborso fornire la prova dell’assenza delle condizioni anzidette (ex plurlmis, Cass. n. 3676, n. 3673, n. 3678, n. 3680 del 2007).

In conclusione, si ritiene, che, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, e 380 bis c.p.c., il ricorso possa essere deciso in Camera di consiglio in quanto il primo motivo e’ manifestamente fondato, assorbito l’esame del secondo”;

che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state depositate conclusioni scritte ne’ memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il ricorso deve essere accolto, la sentenza deve essere cassata e la causa rinviata, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Toscana.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia,anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Toscana.

Cosi’ deciso in Roma, il 21 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2010

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