Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3624 del 14/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 14/02/2018, (ud. 05/10/2017, dep.14/02/2018),  n. 3624

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che B.A. ricorre per la cassazione della sentenza del Tribunale di Palermo, depositata in data 5 novembre 2015, che ha accolto l’appello proposto dal Comune di Palermo avverso la sentenza del Giudice di pace di Palermo n. 3263 del 2014;

che il Giudice di pace aveva accolto l’opposizione della sig.ra B. al verbale di contestazione n. (OMISSIS) del (OMISSIS), elevato per violazione dell’art. 7 C.d.S., comma 1, lett. f) e art. 15 C.d.S. (sosta del veicolo in zona adibita a parcheggio a pagamento senza esposizione della relativa scheda), sul rilevo assorbente che non era soddisfatta la condizione prevista dal comma 8 dello stesso art. 7, non essendovi area destinata a parcheggio gratuito nelle immediate vicinanze;

che il Tribunale ha riformato la decisione, rilevando che il Comune aveva dimostrato che la strada ove sostava il veicolo della sig.ra B. ricadeva in zona per la quale non vige l’obbligo di riserva di aree di parcheggio gratuito e, nel merito, ha ritenuto infondati i motivi di opposizione;

che il ricorso è affidato a due motivi, ai quali resiste con controricorso il Comune di Palermo;

che il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., di manifesta infondatezza del ricorso;

che il ricorso è infondato;

che con il primo motivo è denunciata violazione dell’art. 7 C.d.S., comma 6, e si contesta che il Tribunale ha interpretato l’espressione “le aree destinate a parcheggio devono essere ubicate fuori dalla carreggiata” sulla base della erronea ricognizione della nozione di carreggiata;

che la carreggiata, diversamente da quanto affermato dal Tribunale, non potrebbe essere ridotta alla parte della sede stradale destinata al transito dei veicoli, ma comprende anche la zona laterale, che costituisce una fascia di pertinenza, parte integrante della sede stradale;

che, nel caso di specie, poichè l’area destinata a parcheggio si trovava all’interno e non all’esterno della carreggiata, si trattava di area di sosta, donde la nullità della delibera istitutiva del parcheggio per violazione dell’art. 7, comma 6, cod. strada, che doveva essere disapplicata, con conseguente nullità e/o annullabilità del verbale di contestazione;

che la doglianza è infondata;

che, a partire dalla definizione di carreggiata contenuta nell’art. 3 C.d.S., n. 7, quale “parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; (…) composta da una o più corsie di marcia ed, in genere, (…) pavimentata e delimitata da strisce di margine”, il Tribunale ha accertato che il parcheggio a pagamento fiancheggiava la carreggiata, che risultava identificata per esclusione, dalla sagoma degli stalli di colore blu e che residuava spazio sufficiente per il transito di una fila di veicoli – trattandosi di strada urbana a senso unico di marcia – comunque non inferiore a tre metri;

che, pertanto, non sussiste la violazione dell’art. 7 C.d.S., comma 6;

che con il secondo motivo di ricorso è denunciata violazione dell’art. 91 cod. proc. civ. e del D.M. n. 55 del 2014;

che la doglianza è infondata sotto tutti i profili prospettati;

che il Tribunale ha fatto applicazione del principio consolidato secondo cui, in caso di riforma della sentenza di primo grado, il giudice d’appello è tenuto a provvedere, anche d’ufficio, ad un nuovo regolamento delle spese di lite alla stregua dell’esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all’art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (ex plurimis, Cass. 24/01/2017, n. 1775);

che nella specie, la soccombenza della sig.ra B. giustificava la condanna alle spese del doppio grado ai sensi dell’art. 91 cod. proc. civ.;

che non si ravvisa la violazione del D.M. n. 55 del 2014, giacchè i valori medi indicati nel citato D.M., richiamati dalla ricorrente, non sono vincolanti e non risultano superati i valori massimi (ex plurimis, Cass. 31/01/2017, n. 2386);

che al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alle spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo;

che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6-2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 5 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA