Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3624 del 14/02/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3624 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA

ORDINANZA
sul ricorso 14078-2011 proposto da:
ALOI GIOVANNI LAOGNN55B09F231C, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI GOZZADINI 30, presso lo studio
dell’avvocato PROSPERINI ALBERTO, che lo rappresenta e difende,
giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente contro
ROMA CAPITALE – già COMUNE DI ROMA 02438750586 in
persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA TEMPIO DI GIOVE 21, presso l’AVVOCATURA
COMUNALE, rappresentato e difeso dall’avvocato GRAGLIA
FEDERICA, giusta delega a margine del controricorso;

Data pubblicazione: 14/02/2013

- controricorrente avverso l’ordinanza RG. 21864/09 del GIUDICE DI PACE di
ROMA del 26.3.2010, depositata il 30/03/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

GIORGIO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MAURIZIO
VELARDI.
RITENUTO IN FAI l’O
È stata depositata la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:
< Con ordinanza del 30 marzo 2010 il giudice di pace di Roma ha dichiarato inammissibile per tardività l'opposizione che Giovanni Aloi aveva proposto il 10 marzo 2009 avverso la cartella di pagamento notificatagli il 31 gennaio 2009 per la riscossione di somme dovute al Comune di Roma a titolo di sanzione pecuniaria per la violazione di norme sulla circolazione stradale. Contro tale provvedimento Giovanni Aloi ha proposto ricorso per cassazione, in base ad un motivo. L'ente Roma Capitale si è costituito con controticorso. Con il motivo addotto a sostegno del ricorso Giovanni Aloi lamenta che erroneamente il giudice di pace ha ritenuto che nella specie fosse applicabile il termine di trenta giorni stabilito dall'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, anzichè quello di sessanta giorni stabilito dall'art. 204-bis dei codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La censura appare manifestamente fondata, alla luce della giurisprudenza richiamata nel ricorso (cui adde Cass. 6 agosto 2009, n. 18015), poiché con l'opposizione avverso la cartella di pagamento era stata dedotta la nullità della notificazione del verbale di accertamento dell'irafrazione, con funzione quindi "recuperatoria" dell'impugnazione che a suo tempo, a causa di tale invalidità, non aveva potuto essere proposta: impugnazione per la quale il termine era fissato in 2 Ric. 2011 n. 14078 sez. M2 - ud. 12-12-2012 12/12/2012 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ROSARIA SAN sessanta giorni dal citato art. 304-bis del codice della strada, nel testo vigente alP6poca e qui applicabile ratione temporis. Si ritiene quindi possibile definire il giudkio ai sensi dell'ari. 375, n. 5, prima ipotesi, cp.e. >.
La suddetta relazione è stata notificata agli avvocati delle parti

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Collegio condivide le osservazioni in fatto e le argomentazioni e le
conclusioni in diritto della relazione.
Le parti non hanno mosso rilievi.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto. La sentenza impugnata deve
essere cassata, e la causa rinviata ad un diverso giudice — che viene
designato nel giudice di pace di Roma in persona di diverso giudicante,
cui è demandato anche il regolamento delle spese del presente giudizio
– che riesaminerà la controversia alla luce del richiamato principio di
diritto.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche
per le spese del presente giudizio, al giudice di pace di Roma in
persona di diverso giudicante.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione
civile, il 12 dicembre 2012.

costituite e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

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