Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3624 del 14/02/2011

Cassazione civile sez. II, 14/02/2011, (ud. 25/11/2010, dep. 14/02/2011), n.3624

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI STIGNANO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato

e difeso, in forza di Delib. G.C. n. 78 del 5 novembre 2008 e di

procura speciale a margine del ricorso, dall’Avvocato Carnuccio

Francesco, presso lo studio del quale in Roma, via Ottaviano n. 32,

e’ elettivamente domiciliato;

– ricorrente –

contro

D.S.;

– intimata –

avverso la sentenza del Tribunale di Locri – Sezione distaccata di

Siderno n. 248/08, depositata in data 25 giugno 2008;

Udita, la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25 novembre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il Comune di Stignano ha impugnato per cassazione la sentenza n. 24 9, depositata in data 25 giugno 2008, con la quale il Tribunale di Locri – Sezione staccata di Siderno ha rigettato l’appello da esso Comune proposto avverso la sentenza del Giudice di pace di Stilo depositata il 19 maggio 2006, che aveva accolto l’opposizione proposta, L. n. 689 del 1981, ex art. 22 da D. S. avverso il verbale di accertamento e contestazione di infrazione del Comando della Polizia municipale di Stignano in data (OMISSIS), avente ad oggetto la violazione dell’art. 142 C.d.S., commi 1 e 7;

che, a fondamento della opposizione, la D. aveva dedotto la violazione dell’art. 345 reg. esec. C.d.S., comma 4, per incompetenza dell’organo accertatore; l’incertezza sul piano soggettivo e oggettivo della violazione del codice della strada, anche per la mancata contestazione immediata; l’inidoneita’ tecnica, per mancata taratura, della strumentazione di accertamento;

che il Tribunale, dopo aver rilevato che, nel caso di specie, la violazione del limite di velocita’ era stata accertata a mezzo velomatic 512 e che non vi era stata contestazione immediata, ha rigettato l’appello del Comune osservando che il quadro normativo conseguente alla entrata in vigore del D.L. n. 121 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 168 del 2002, esclude la sussistenza di un’arbitraria facolta’ per l’amministrazione di precostituirsi un’ipotesi di deroga al principio di contestazione immediata della violazione, che costituisce ora la regola della contestazione, essendo al contrario predeterminati sia i casi che le sedi stradali interessate dall’utilizzazione degli strumenti elettronici di rilevazione della velocita’;

che, nella specie, la violazione era stata accertata in un tratto di strada non ricompresa dal Prefetto tra le strade extraurbane secondarie in cui era stata accertata, l’esistenza di obiettive circostanze che legittimavano l’impiego di apparecchiature a distanza;

che, inoltre, il Tribunale, pur dando atto che l’apparecchiatura utilizzata risultava dal verbale di accertamento omologata con decreto del Ministero dei Lavori pubblici del 27 novembre 1989, ha rilevato che il Comune, nei due gradi di giudizio, non aveva prodotto il certificato di omologazione del velomatic in concreto utilizzato, sicche’ questo non poteva ritenersi una valida fonte di prova della violazione dell’art. 142;

che il Comune di Stignano propone quattro motivi di ricorso;

che l’intimata non ha svolto attivita’ difensiva;

che essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380-bis cod. proc. civ., ai sensi di tale norma e’ stata redatta relazione, che e’ stata notificata alle parti e comunicata al pubblico ministero.

Considerato che il relatore designato, nella relazione depositata il 2 agosto 2010, ha formulato la seguente proposta di decisione:

“… Con il primo motivo, (il ricorrente) deduce violazione e falsa applicazione del D.L. n. 121 del 2002, art. 4 nonche’ violazione degli artt. 142, 200 e 201 C.d.S., affermando che la disposizione del citato D.L., art. 4 non preclude la possibilita’ per gli agenti di polizia di procedere a rilevazione delle violazioni del limite di velocita’ a mezzo di apparecchiature elettroniche tutte le volte in cui, non rientrando la strada tra quelle espressamente previste dalla citata disposizione e non essendo la strada stessa inclusa dal Prefetto nell’elenco delle strade in cui possono essere utilizzate dette apparecchiature, queste siano utilizzate direttamente dagli agenti stessi, i quali devono procedere a contestazione immediata salvo il caso in cui cio’ non sia possibile ai sensi dell’art. 201 C.d.S. e dell’art. 384 reg. esec. C.d.S.; evenienza, questa, che si era verificata nel caso di specie, essendosi dato atto nel verbale di contestazione che non era stato possibile procedere a contestazione immediata dell’infrazione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 201 C.d.S., comma 1 bis, lett. e), e dell’art. 384 reg. esec. C.d.S.. Il Comune formula il seguente quesito di diritto:

“Dica la Corte Suprema che gli agenti di polizia in servizio sulle strade per le quali non e’ applicabile la speciale disciplina di cui al D.L. n. 121 del 2002, art. 4 convertito in L. n. 168 del 2002 (per l’assenza del decreto prefettizio ex art. 4, comma 2, cit.) possono parimenti procedere al rilevamento della velocita’ tenuta dai conducenti gli autoveicoli a mezzo apparecchiature elettroniche (autovelox) dagli stessi (agenti) direttamente gestite (se pur con l’obbligo della immediata contestazione della velocita’ vietata, salvo pero’ le eccezioni espressamente previste dall’art. 201 C.d.S. ed esemplificate dall’art. 384 reg. esec. C.d.S.)”.

Il motivo e’ manifestamente fondato, trovando applicazione il principio reiteratamente affermato da questa Corte, secondo cui il disposto del D.L. n. 121 del 2002, art. 4, comma 1 convertito, con modificazioni, nella L. n. 168 del 2002, integrato con la previsione del comma 2 dello stesso art. 4 – che indica, per le strade extraurbane secondarie e per le strade urbane di scorrimento, i criteri di individuazione delle situazioni nelle quali il fermo del veicolo, al fine della contestazione immediata, puo’ costituire motivo d’intralcio per la circolazione o di pericolo per le persone, situazioni ritenute sussistenti a priori per le autostrade e per le strade extraurbane principali -evidenziai come il legislatore abbia inteso regolare l’utilizzazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 C.d.S. (limiti di velocita’ e sorpasso), tra l’altro, anche in funzione del comma 4 del medesimo art. 4, con il quale si esclude tout court l’obbligo della contestazione immediata. Ne consegue che la norma del predetto art. 4 non pone una generalizzata esclusione delle apparecchiature elettroniche di rilevamento al di fuori delle strade prese in considerazione, ma lascia, per contro, in vigore, relativamente alle strade diverse da esse, le disposizioni che consentono tale utilizzazione ma con l’obbligo della contestazione immediata, salve le eccezioni espressamente previste dall’art. 201 C.d.S., comma 1 bis” (Cass., n. 376 del 2008; Cass., n. 1889 del 2008).

Con il secondo motivo, il Comune deduce violazione e falsa applicazione del D.L. n. 121 del 2002, art. 4 e degli artt. 142, 200 e 201 C.d.S., in relazione all’art. 384 reg. esec. C.d.S., sostenendo che il Tribunale avrebbe errato nel non considerare che l’art. 201 C.d.S. e l’art. 384 reg. esec. C.d.S. devono trovare applicazione anche dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 121, art. 4 per il caso di violazioni accertate direttamente dagli agenti di polizia con l’ausilio di apparecchiature elettroniche su strade non comprese nel decreto prefettizio adottato in applicazione dell’art. 4, comma 2, del citato D.L.. Il ricorrente formula il seguente quesito di diritto: “Dica la Corte Suprema che nel caso di accertamento della violazione dei limiti di velocita’ a mezzo autovelox (art. 142 C.d.S.), da parte degli a-genti di polizia che direttamente gestiscono l’apparecchiatura elettronica, e’ consentita la contestazione differita dell’infrazione quando si verificano le situazioni di impossibilita’ contemplate dall’art. 201 C.d.S., comma 1 bis (lett. e); e cio’ pur con l’obbligo della specificazione a verbale delle ostative ragioni, che se riconducibili a quelle tipizzate dall’art. 384 (lett. e) del regolamento divengono insindacabili”. Anche questo motivo e’ manifestamente fondato, trovando applicazione il principio per cui “in materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocita’ compiuto mediante apparecchiature di controllo (autovelox), l’indicazione nel relativo verbale notificato di una delle ragioni, tra quelle indicate dall’art. 384 reg. esec. C.d.S., che rendono ammissibile la contestazione differita dell’infrazione (nella specie, art. 384 reg. esec. C.d.S., lett. e, concernente l’ipotesi in cui l’accertamento avvenga a mezzo di appositi apparecchi di rilevazione che permettono la determinazione dell’illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto di rilievo sia gia’ a distanza dal posto di accertamento o comunque nell’impossibilita’ di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari) rende Ipso facto legittimi il verbale medesimo e la conseguente irrogazione della sanzione, senza che, in proposito, sussista alcun margine di apprezzamento da parte del giudice di merito, cui e’ inibito il sindacato sulle scelte organizzative dell’Amministrazione” (v. tra le piu’ recenti, Cass., n. 24355 del 2006; Cass., n. 9308 del 2007, nonche’ Cass., n. 19032 del 2008).

Con il terzo motivo, il Comune di Stignano denuncia violazione dell’art. 142 C.d.S. e violazione e falsa applicazione dell’art. 345 reg. esec. C.d.S. nonche’ del decreto del Ministero dei lavori pubblici n. 2971 del 27 novembre 1989. Ai fini della sussistenza del requisito della omologazione dell’apparecchiatura elettronica utilizzata per la rilevazione della velocita’ e la contestazione dell’infrazione, osserva il ricorrente, cio’ che rileva e’ che il modello di apparecchiatura sia omologato e non anche la singola specifica apparecchiatura in concreto usata. Nel caso di specie, lo stesso verbale di accertamento dava atto dell’esistenza di un decreto ministeriale di omologazione del tipo di apparecchiatura utilizzata;

e tanto sarebbe stato sufficiente per poter utilizzare come fonte di prova della velocita’, le risultanze della rilevazione della quale si dava atto nel verbale. Il Comune formula il seguente quesito di diritto:

“Dica la Corte Suprema che non e’ necessario che ogni esemplare di strumento elettronico rilevatore della velocita’ (art. 345 reg.

C.d.S., comma 2) – prima dell’uso da parte degli organi di polizia – sia sottoposto ad omologazione da parte del Ministero dei LL PP, essendo sufficiente che sia stato preventivamente omologato il tipo di strumento usato”.

Il motivo e’ manifestamente fondato, avendo la Corte di cassazione chiarito che la necessita’ di omologazione dell’apparecchiatura di rilevazione automatica, ai fini della validita’ del relativo accertamento, va riferita al singolo modello e non al singolo esemplare, come si desume, sul piano logico e letterale, dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 345, comma 2, cosi’ come modificato dal D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, art. 197, secondo cui non ciascun esemplare ma le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici (Cass., n. 29333 del 2008, ed ivi precedenti richiamati); il termine di validita’ dell’omologazione da parte dei competenti organi ministeriali attiene non ad un arco di tempo durante il quale l’apparecchiatura puo’ essere validamente utilizzata ed oltre il quale tale utilizzazione non e’ piu’ legittima – dacche’ tale operativita’, una volta omologato il modello, dipende soltanto dalla permanente funzionalita’ della singola apparecchiatura – ma ad un arco di tempo durante il quale le apparecchiature di quel modello possono continuare ad essere commercializzate dal costruttore (Cass., n. 28333 del 2008, cit. ;

Cass., n. 9950 del 2007); – in tema di rilevazione dell’inosservanza dei limiti di velocita’ dei veicoli a mezzo di apparecchiature elettroniche, ne’ il codice della strada (art. 142, comma 6) ne’ il relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 345) prevedono che il verbale di accertamento dell’infrazione debba contenere, a pena di nullita’, l’attestazione che la funzionalita’ del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l’uso, giacche’, al contrario, l’efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica della velocita’ dei veicoli perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall’opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionalita’ dello strumento stesso, o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento, senza che possa farsi leva, in senso contrario, su considerazioni di tipo meramente congetturale, connesse all’idoneita’ della mancanza di revisione o manutenzione periodica dell’attrezzatura a pregiudicarne l’efficacia ex art. 142 C.d.S., (Cass., n. 28333 del 2008, cit., e altre ivi richiamate).

L’ultimo motivo, con il quale il Comune deduce vizio di motivazione in ordine alla ritenuta mancanza del certificato di omologazione dell’apparecchiatura utilizzata pur in presenza dell’attestazione, contenuta nel verbale di accertamento, dell’intervenuta omologazione del tipo di apparecchiatura in concreto usata, e cio’ nonostante che il Tribunale abbia fatto riferimento alla sentenza n. 23978 del 2007, che aveva affermato la piena efficacia probatoria degli strumenti elettronici sino a che non venga dimostrato il malfunzionamento, e’ assorbito.

Sussistono pertanto le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio”;

che il Collegio condivide la richiamata proposta di decisione, alla quale non sono state rivolte critiche di sorta;

che il ricorso va quindi accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata;

che, non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ, , puo’ essere decisa nel merito, con il rigetto dell’opposizione proposta da D. S.;

che quest’ultima, in applicazione del principio della soccombenza, deve essere condannata al pagamento, in favore del Comune, delle spese dell’intero giudizio, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione proposta da D.S.; condanna quest’ultima al pagamento delle spese dell’intero giudizio che liquida, quanto al giudizio di primo grado, in Euro 450,00, di cui Euro 50,00 per spese, Euro 150,00 per diritti, ed Euro 250,00 per onorari; per il giudizio di appello, in Euro 550,00, di cui Euro 50,00 per spese, Euro 100,00 per diritti ed Euro 400,00 per onorari di avvocato; per il giudizio di legittimita’, in Euro 600,00, di cui Euro 400,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge per tutti i gradi del giudizio.

Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte suprema di Cassazione, il 25 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2011

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