Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3624 del 13/02/2020

Cassazione civile sez. lav., 13/02/2020, (ud. 31/01/2019, dep. 13/02/2020), n.3624

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15068-2015 proposto da:

Z.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI GRACCHI

137, presso lo studio dell’avvocato CRISTIANO D’UBALDO,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARIA MICHELA FIORANTE;

– ricorrente –

contro

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

G. MERCALLI 13 SC. C, presso lo studio dell’avvocato PIERLUIGI

GIAMMARIA, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9802/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il. 16/12/2014 R.G.N. 11239/2011.

Fatto

RILEVATO

che la Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ha proposto appello avverso la sentenza n. 15235/2011, resa dal Tribunale di Roma, con la quale era stato revocato il decreto ingiuntivo emesso in suo favore, nei confronti di Z.S., per la somma di Euro 5.370,08, oltre interessi legali e spese di lite, a titolo di restituzione di quanto corrisposto in eccesso per compenso per lavoro straordinario, in esecuzione della sentenza del Pretore di Roma, depositata il 15.12.1988, integralmente riformata, in sede di gravame, dal Tribunale della stessa sede, in data 8.3.1999;

che la Corte territoriale di Roma, con sentenza depositata il 16.12.2014, ha accolto l’appello avverso la predetta pronunzia, interposto dalla società datrice, nei confronti di Z.S., ed ha “respinto l’opposizione e confermato il decreto ingiuntivo opposto”;

che la Corte di merito, per quanto ancora in questa sede rileva, ha osservato che la contestazione sollevata dal lavoratore in ordine alla insussistenza di prove relative alla ricezione delle somme di cui la Rete Ferroviaria ha richiesto la restituzione è del tutto generica, poichè – anche prescindendo dal fatto che lo stesso Z. ha riconosciuto di non avere utilmente coltivato la procedura esecutiva intrapresa per ottenere il pagamento delle somme di cui si tratta, procedendo all’incasso delle stesse -, la società, “unitamente al ricorso per ingiunzione, aveva indicato il numero di ruolo della procedura esecutiva e la data di assegnazione delle somme, producendo le fotocopie dei cartellini della procedura esecutiva” e che, pertanto, a fronte di ciò, “l’appellato non poteva limitarsi, in appello, ad affermare di non avere utilmente portato a termine detta procedura, senza eccepire la falsità dei cartellini prodotti in cui risultano indicati: nominativo del debitore (FF.SS.); nominativo del creditore ( Z.S.); nominativo del difensore e domicilio eletto; oggetto (pignoramento presso terzi); data di notifica (16 febbraio 1989); data di deposito presso la Pretura (23 febbraio 1989); importo pignorato (Lire 10.397.918); giudice designato”; che per la cassazione della sentenza ricorre Z.S. sulla base di tre motivi, cui resiste con controricorso la Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.;

che il P.G. non ha formulato richieste.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il ricorso, si censura: 1) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 633 e 634 c.p.c. in relazione alla mancanza dei requisiti di accoglibilità della domanda monitoria, nonchè, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame circa il fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, e si lamenta che la Corte di merito avrebbe erroneamente ritenuto di dovere confermare il decreto ingiuntivo opposto, nonostante fosse stato emesso in palese carenza dei requisiti di accoglibilità, mancando, a sostegno, qualsiasi documento di sicura autenticità in ordine all’esistenza del diritto fatto valere ed avendo i giudici di appello omesso ogni valutazione circa la dedotta eccezione di carenza dei requisiti di accoglibilità del decreto ex art. 633 c.p.c.; 2) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione agli artt. 416 e 421 c.p.c., nonchè, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, e si deduce, in sostanza, la violazione del principio dell’onere della prova, in quanto la Corte di merito avrebbe “dato ampio ed irragionevole spazio ai propri poteri istruttori sino ad arrivare ad una interpretazione di un documento, privo di ogni requisito di determinatezza e determinabilità, sulla base di semplici presunzioni, ritenendo che la prova del pagamento ben può essere fornita per presunzioni”; 3) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 2697 c.c. in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. e art. 2729 c.c., nonchè, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, e si censura il fatto che la decisione della Corte di Appello si fondi esclusivamente sulla circostanza che l’intervenuta assegnazione delle somme pignorate “si presenta per sua natura liquidativa e satisfattiva”; si deduce, altresì, che la “illogicità di tale motivazione si ravvisa nel fatto che nell’ambito dei due gradi di giudizio non risulta in alcun modo provata l’intervenuta assegnazione delle somme che si reclamano in restituzione” e che “illogica e contraddittoria appare, inoltre, la motivazione del giudice di appello in ordine alla presunzione dell’intervenuta assegnazione in favore di Z. delle somme reclamate”, poichè la semplice produzione di una fotocopia del documento indicato come “cartellino di esecuzione”, privo di data e di sottoscrizione da parte di un cancelliere abilitato, contestato dal lavoratore, non può costituire prova certa che vi sia stata una ordinanza di assegnazione delle somme in favore di Z.;

che il primo motivo non è meritevole di accoglimento: è da rilevare, innanzitutto, la non conferenza della lamentata violazione nei termini in cui è stata sollevata, in quanto il ricorrente, avendo dedotto “la palese carenza dei requisiti di accoglibilità del decreto ingiuntivo”, asseritamente sottolineata dallo stesso anche nei gradi di merito, avrebbe dovuto censurare la omessa pronunzia, da parte della Corte di merito, in ordine alla mancanza di prova scritta; peraltro, il ricorrente non ha dimostrato di avere specificamente contestato, anche nei gradi di merito, la idoneità del “cartellino del fascicolo del pignoramento” a costituire prova scritta per l’emissione del provvedimento di cui si tratta (al riguardo, come riferito in narrativa, i giudici di seconda istanza, a pag. 2 della sentenza impugnata, hanno osservato che la contestazione di Z., circa la insussistenza di prove relative al pagamento delle somme di cui si tratta, da parte della società datrice, si presenta del tutto generica, a fronte della prova documentale fornita, in merito, dalla Rete Ferroviaria S.p.A., di cui non è stata eccepita la falsità); pertanto, deve reputarsi che si tratti di doglianza nuova (cfr., ex plurimis, Cass. n. 1562/2010), anche in considerazione del fatto che il ricorrente non ha prodotto gli atti di primo e di secondo grado, nè quelli relativi alla procedura monitoria, dai quali potesse eventualmente evincersi il contrario; e ciò, in violazione del principio più volte ribadito da questa Corte, che definisce quale onere della parte ricorrente quello di indicare lo specifico atto precedente cui si riferisce (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), in modo tale da consentire alla Corte di legittimità di controllare ex actis la veridicità delle proprie asserzioni prima di esaminare il merito della questione (Cass. n. 14541/2014). Il ricorso per cassazione deve, infatti, contenere tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed a consentire la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza che sia necessario fare rinvio a fonti esterne al ricorso e, quindi, ad elementi o atti concernenti il pregresso grado di giudizio di merito (cfr., tra le molte, Cass. nn. 10551/2016; 23675/2013; 1435/2013); per la qual cosa, questa Corte non è stata messa in grado di apprezzare la veridicità delle censure mosse al procedimento di sussunzione operato dai giudici di seconda istanza; infine, è comunque, da osservare che la Corte territoriale ha dato atto che la società, in sede monitoria, ha documentalmente provato la intervenuta assegnazione del credito fatto valere dal lavoratore (cfr., quanto riportato innanzi, nella parte narrativa) e, dunque, il percorso argomentativo della sentenza risulta ricostruibile in modo lineare e coerente e si sottrae alle doglianze avanzate;

che neppure il secondo ed il terzo motivo – da esaminare congiuntamente per ragioni di connessione – possono essere accolti; premesso, infatti, che la delibazione dell’avvenuta ricezione, da parte del lavoratore, della somma di cui la società ha richiesto la restituzione non è avvenuta per presunzioni semplici, ma, come innanzi riportato, attraverso la documentazione analiticamente elencata nella sentenza impugnata; si osserva che il compito di valutare le prove e di controllarne l’attendibilità e la concludenza spetta in via esclusiva al giudice di merito; per la qual cosa, “la deduzione con il ricorso per cassazione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata, per omessa, errata o insufficiente valutazione delle prove (come, nella sostanza, è avvenuto nella fattispecie: v., in particolare le pagg. 14 e 17 del ricorso, laddove si deduce la illogica motivazione circa la prova della detta ricezione) non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito” (cfr., ex multis, Cass., S.U., n. 24148/2013; Cass. n. 14541/2014 citt.; Cass. n. 2056/2011); e, nella fattispecie, la Corte distrettuale, come innanzi osservato, è pervenuta alla decisione impugnata attraverso un percorso motivazionale condivisibile e scevro da vizi logico-giuridici anche in ordine alla sussistenza della più volte menzionata ricezione delle somme di cui si tratta, da parte di Z., mentre le censure sollevate, al riguardo, da quest’ultimo, appaiono, all’evidenza, finalizzate ad una nuova valutazione degli elementi di fatto, attraverso la mera contestazione della valutazione degli elementi delibatori;

che, inoltre, come sottolineato dalle Sezioni Unite di questa Corte (con la sentenza n. 8053/2014), per effetto della riforma del 2012, per un verso, è denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione); per l’altro verso, è stato introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Orbene, poichè la sentenza oggetto del giudizio di legittimità è stata depositata, come riferito in narrativa, il 16.12.2014, nella fattispecie si applica, ratione temporis, il nuovo testo dell’art. 360, comma 1, n. 5), come sostituito dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, a norma del quale la sentenza può essere impugnata con ricorso per cassazione per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Ma nel caso in esame, il motivo di ricorso che denuncia il vizio motivazionale non indica il fatto storico (Cass. n. 21152 del 2014), con carattere di decisività, che sarebbe stato oggetto di discussione tra le parti e che la Corte di Appello avrebbe omesso di esaminare; nè, tanto meno, fa riferimento, alla stregua della pronunzia delle Sezioni Unite, ad un vizio della sentenza “così radicale da comportare” in linea con “quanto previsto dall’art. 132 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza per mancanza di motivazione”. E, dunque, non potendosi più censurare, dopo la riforma del 2012, la motivazione relativamente al parametro della sufficienza, rimane il controllo di legittimità sulla esistenza e sulla coerenza del percorso motivazionale dei giudici di merito (cfr., tra le molte, Cass. n. 25229/2015), che, nella specie, è stato condotto dalla Corte territoriale con argomentazioni logico-giuridiche del tutto congrue poste a fondamento della decisione impugnata;

che per tutto quanto in precedenza esposto, il ricorso va rigettato;

che le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;

che, avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 31 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2020

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