Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3623 del 16/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 16/02/2010, (ud. 21/10/2009, dep. 16/02/2010), n.3623

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.F., rappresentato e difeso dall’avv. Granata

Fabrizio e con lui elettivamente domiciliato presso la Cancelleria

della Corte di cassazione;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso

di essa domiciliata in Roma, in via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 53/4/06, depositata l’8 marzo 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21 ottobre 2009 dal Relatore Cons. Dott. GRECO Antonio;

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“ M.F., ingegnere, propone ricorso per Cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 53/4/06, depositata l’8 marzo 2006, che, accogliendo l’appello dell’Agenzia delle entrate, ufficio di Avellino, gli ha negato il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1998, 1999 e 2000.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Il ricorso contiene tre motivi, che rispondono ai requisiti prescritti dall’art. 366 bis c.p.c..

Con il primo motivo si lamenta violazione della normativa istitutiva dell’IRAP sotto il profilo del presupposto impositivo costituito dalla sussistenza di autonoma organizzazione; con il secondo si denuncia la nullita’ della sentenza per la non corrispondenza fra motivazione e dispositivo e per omessa pronuncia sull’appello incidentale relativo al regolamento delle spese; con il terzo motivo si censura la sentenza per vizio di motivazione.

La ratio decidendi della sentenza impugnata – secondo la quale l’attivita’ di un professionista svolta in modo continuativo e abituale presuppone un’autonoma organizzazione, dovendosi dotare il libero professionista di quell’autonoma organizzazione che non devono avere i collaboratori coordinati e continuativi e tutti i liberi professionisti eterodiretti, e secondo la quale nel caso di specie l’ingegnere esercita la propria attivita’ con una pur minima organizzazione che e’ insita nell’attivita’ – non e’ conforme al consolidato principio affermato da questa Corte in materia, secondo cui, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), del l’esercizio delle attivita’ di lavoro autonomo di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, e’ escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attivita’ non autonomamente organizzata: il requisito della autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed e’ insindacabile in sede di legittimita’ se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilita’ ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attivita’ in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; costituisce poi onere del contribuente che richieda il rimborso fornire la prova dell’assenza delle condizioni anzidette (ex plurimis, Cass. n. 3676, n. 3673, n. 3678, n. 3680 del 2007).

In conclusione, si ritiene, che, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, e art. 380 bis c.p.c., il ricorso possa essere deciso in Camera di consiglio in quanto il primo motivo e’ manifestamente fondato, assorbito l’esame del secondo e del terzo motivo”;

che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state depositate conclusioni scritte ne’ memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il ricorso deve essere accolto, la sentenza deve essere cassata e la causa rinviata, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Campania.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia,anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Campania.

Cosi’ deciso in Roma, il 21 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2010

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