Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3623 del 14/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3623 Anno 2018
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: PICARONI ELISA

ORDINANZA
sul ricorso 9035-2016 proposto da:
ROMANO MARIO, DI IASIO GINA, elettivamente domiciliati in
ROMA, VIALE ERITREA 9, presso lo studio dell’avvocato
EMANUELA PISANTE, rappresentati e difesi dall’avvocato
MICHELE POPPA;
– ricorrenti contro

FIADINO GIORGIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
APPIA NUOVA 251, presso lo studio dell’avvocato MARIA
SARACINO, rappresentato e difeso dall’avvocato NICOLA
SARACINO;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1546/2015 della CORTE D’APPELLO di
BARI, depositata 1’08/10/2015;

Data pubblicazione: 14/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 05/10/2017 dal Consigliere Dott. ELISA
PICARONI.
Ritenuto che Gina Di Iasio e Mario Romano ricorrono per
la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Bari,

proposto da Giorgio Fiadino avverso la sentenza del Tribunale
di Lucera – sezione distaccata di Apricena n. 134 del 2009;
che il giudizio di primo grado si era concluso con
l’accoglimento dell’opposizione proposta da Michele Romano al
decreto ingiuntivo che gli intimava il pagamento dell’importo di
euro 7.763,04 a titolo di saldo della fornitura di merce in
favore di Giorgio Fiadino in quanto l’ingiunto Michele Romano
era estraneo al rapporto contrattuale;
che la Corte d’appello, nel giudizio riassunto nei confronti
degli eredi di Michele Romano, ha ritenuto invece che le prove
acquisite dimostravano che Michele Romano aveva acquistato
la merce in oggetto, e ha dichiarato inammissibili le domande
proposte per la prima volta in appello;
che i ricorrenti si affidano a due motivi, ai quali resiste
con controricorso Giorgio Fiadino;
che il relatore ha formulato proposta di decisione, ai
sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., di manifesta infondatezza
del ricorso;
che i ricorrenti hanno depositato memoria;
che il ricorso è infondato;
che in via preliminare si deve rilevare che la
documentazione depositata dai ricorrenti unitamente alla
memoria ex art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., è
irricevibile, in quanto non rientra nella previsione dell’art. 372
cod. proc. civ., che limita la produzione successiva
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Ric. 2016 n. 09035 sez. M2 – ud. 05-10-2017

depositata in data 8 ottobre 2015, che ha accolto l’appello

all’introduzione del giudizio di legittimità ai soli documenti
riguardanti l’ammissibilità del ricorso (e del controricorso), e la
nullità della sentenza impugnata;
che, inoltre, trova applicazione il principio affermato
ripetutamente da questa Corte con riferimento alla memoria ex

indeterminatezza dei motivi del ricorso per cassazione non
possono essere sanati da integrazioni, aggiunte o chiarimenti
contenuti nella memoria, la cui funzione è quella di illustrare e
chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi già debitamente
enunciati nel ricorso e non già di integrare il ricorso

(ex

plurimis, Cass. 25/02/2015, n. 3780);
che, nel merito, risultano privi di fondamento entrambi i
motivi di ricorso con i quali è denunciato, rispettivamente,
omesso esame del fatto decisivo costituito dalla intestazione
della scheda contabile n. 839, e omesso esame del fatto
decisivo costituito «dall’asserita mancata contestazione delle
fatture» poste a fondamento del decreto ingiuntivo;
che la Corte d’appello ha esaminato tutte le risultanze
probatorie, e tra esse anche la scheda contabile n. 839, e
all’esito dell’esame ha ritenuto che sussistevano plurimi
elementi di prova del fatto che acquirente della merce dal
Fiandino era Michele Romano e non il figlio Mario Romano;
che, più nel dettaglio, la Corte ha rilevato che i
documenti di trasporto indicavano il soggetto acquirente in
Michele Romano; che la scheda contabile riportava anche il
nome Michele Romano, «benché […] in corrispondenza del
codice fiscale»; che né i documenti di trasporto, né le fatture
poste a fondamento del ricorso monitorio risultavano
contestate in epoca antecedente all’emanazione del decreto

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Ric. 2016 n. 09035 sez. M2 – ud. 05-10-2017

art. 378 cod. proc. civ., secondo cui i vizi di genericità o

ingiuntivo per il pagamento del saldo; che, infine, la merce era
destinata ai fondi di proprietà di Michele Romano;
che, pertanto, non sussiste l’omesso esame del
documento scheda contabile, e tale rilievo esime dalla
valutazione di decisività del predetto documento, nel senso

pervenuta la sentenza rispetto alle premesse date nel quadro
del sillogismo giudiziario (Cass. Sez. U. 07/04/2014, n. 8053);
che è inammissibile il secondo motivo di ricorso, con il
quale è prospettata la questione del mancato invio/mancata
ricezione da parte di Michele Romano delle fatture poste a
fondamento del ricorso monitorio, ciò che costituirebbe il fatto
decisivo non esaminato dalla Corte d’appello;
che nella sentenza impugnata non v’è traccia della
questione sicché, come ripetutamente affermato dalla
giurisprudenza di questa Corte regolatrice (ex plurimis, Cass.
22/04/2016, n. 8206; Cass. 18/10/2013, n. 23675), era onere
dei ricorrenti non solo di allegare l’avvenuta deduzione della
questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al
principio di autosufficienza del ricorso, di indicare in quale
specifico atto del giudizio precedente lo abbiano fatto, onde dar
modo di controllare la veridicità di tale asserzione prima di
esaminare il merito della suddetta questione;
che, invece, i ricorrenti si sono limitati a riportare le
deduzioni contenute nella comparsa conclusionale in appello
(pag. 8 del ricorso), e ciò non è sufficiente per ritenere che la
questione era stata devoluta al giudice d’appello;
che al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese,
liquidate in dispositivo;
che sussistono i presupposti per il raddoppio del
contributo unificato.
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Ric. 2016 n. 09035 sez. M2 – ud. 05-10-2017

della sua idoneità a privare di plausibilità le conclusioni cui è

PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al
pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in
complessivi euro 2.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi,
oltre spese generali e accessori di legge.

del 2002, dichiara la sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso,
a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-II
Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 5 ottobre
2017.
Il Presidente
tWk.
lì Funzionario Giudiziric
Paeirr; ,5

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma,

14 FER, 2018

……

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115

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