Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3623 del 14/02/2011

Cassazione civile sez. II, 14/02/2011, (ud. 25/11/2010, dep. 14/02/2011), n.3623

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.G., rappresentato e difeso, per procura speciale

in calce al ricorso, dall’Avvocato Lazzarino Fini, elettivamente

domiciliato in Roma, via Verona n. 9, presso lo studio dell’Avvocato

Romano Granozio;

– ricorrente –

contro

D.D., rappresentata e difesa dall’Avvocato Mongelli

Michele per procura speciale a margine del controricorso, domiciliata

in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte

suprema di cassazione;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 63 del 2009,

depositata in data 29 gennaio 2009.

Udita, la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25 novembre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che e’ stata depositata, in data 2 agosto 2010, relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., che di seguito si trascrive:

“La Corte d’appello di Bari, con sentenza n. 63 del 2009, depositata il 29 gennaio 2009, in accoglimento dell’appello proposto da D. D. avverso la sentenza del Tribunale di Foggia, sezione distaccata di Manfredonia, e in totale riforma della stessa, ha condannato M.G. alla rimozione dell’intera struttura consistente nella tenda parasole dal medesimo installata sul suo terrazzo, nonche’ al pagamento, in favore della D., della somma di Euro 3.600,00 a titolo di risarcimento del danno della limitazione del diritto di veduta da costei, subito a causa della illegittima presenza del manufatto a distanza inferiore a quella legale.

La Corte d’appello ha ritenuto che l’attrice, al fine di esercitare dal balcone del suo appartamento la veduta sul sottostante terrazzo del M., palesemente costituito iure servitutis per destinazione del padre di famiglia ad opera del costruttore della palazzina, avesse inteso esercitare l’azione confessoria ex art. 1079 cod. civ., per far cessare la molestia di diritto e di fatto compiuta dal proprietario del fondo servente con l’opera eseguita sul terrazzo di sua proprieta’. E ha quindi ritenuto che la domanda fosse fondata, dovendosi riconoscere nella tenda installata dal M. una costruzione idonea a ledere il diritto di veduta.

La Corte d’appello ha altresi’ reputato fondato il secondo motivo di gravame, concernente la dedotta illegittimita’ dell’installazione del manufatto anche sotto il diverso profilo della lesione del bene comune costituito dal decoro architettonico dell’edificio condominiale.

M.G. propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza sulla base di due motivi; resiste, con controricorso, D.D., la quale eccepisce la inammissibilita’ del ricorso.

Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata e’ stata pronunciata in “totale violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ed, inoltre, risulta essere viziata da contraddittoria e/o insufficiente motivazione circa la qualificazione giuridica dell’azione proposta da parte attrice”. Il ricorrente rileva che la Corte d’appello avrebbe modificato la qualificazione giuridica dell’azione proposta dalla D., sia in primo che in secondo grado, in quanto giammai la medesima attrice aveva sostenuto di esercitare l’azione confessoria di cui all’art. 1079 cod. civ. Il motivo appare inammissibile per genericita’ della doglianza e per mancata formulazione del quesito di diritto, necessario allorquando venga proposto un motivo di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 1, 2, 3 e 4.

Per quanto attiene poi il denunciato vizio di contraddittorieta’ e/o insufficienza di motivazione, deve rilevarsi che, pur volendosi ammettere la formulazione con un unico motivo di censure di violazione di legge e di vizio di motivazione, cio’ nondimeno e’ necessario che l’illustrazione del motivo si concluda con un quesito di diritto in ordine alla denunciata violazione di legge e contenga la chiara indicazione del fatto controverso, in relazione al quale la motivazione si assume che sia omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza la renda inidonea a giustificare la decisione; non anche che il quesito di diritto e gli elementi necessari alla illustrazione del vizio di motivazione siano prospettati in motivi distinti.

Orbene, nel primo motivo difetta tale indicazione e non risulta puntualmente denunciato l’errore nel quale sarebbe incorsa la Corte d’appello nel qualificare la domanda proposta nei termini prima richiamati. E’ noto, del resto che l’interpretazione della domanda giudiziale costituisce operazione riservata al giudice del merito, il cui giudizio, risolvendosi in un accertamento di fatto, non e’ censurabile in sede di legittimita’ quando sia motivato in maniera congrua ed adeguata avuto riguardo all’intero contesto dell’atto e senza che ne risulti alterato il senso letterale, tenuto conto, in tale operazione, della formulazione testuale dell’atto nonche’ del contenuto sostanziale della pretesa in relazione alle finalita’ che la parte intende perseguire, elemento rispetto al quale non assume valore condizionante la formula adottata dalla parte medesima (Cass., n. 22893 del 2008).

Con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per falsa applicazione di norme di diritto laddove ha ritenuto che l’installazione del manufatto sia da ritenersi illegittima anche sotto il diverso profilo della lesione del bene comune costituito dal decoro architettonico dell’edificio condominiale. Il secondo motivo appare inammissibile perche’ non corredato dalla formulazione di un quesito di diritto ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ. Sussistono pertanto le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio”.

che il Collegio condivide la richiamata proposta di decisione, alla quale non sono state rivolte critiche di sorta;

che il ricorso va quindi rigettato;

che, in applicazione del principio della soccombenza, il ricorrente deve essere condannato alla rifusione delle spese del giudizio di legittimita’, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte suprema di Cassazione, il 25 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA