Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3623 del 10/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 10/02/2017, (ud. 10/01/2017, dep.10/02/2017),  n. 3623

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Fracesco Maria – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25447-2015 proposto da:

S.A., A.M., ST.ST., Q.M.,

elettivamente domiciliate in ROMA, VIA EREDIA 12, presso lo studio

dell’avvocato CARLO TESTA, rappresentate e difese dall’avvocato

LUISA LENZI giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

G.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NOMENTANA 76,

presso lo studio dell’avvocato MARCO SELVAGGI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ANTONIO FRATICELLI giusta procura in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 21109/2014 del TRIBUNALE di BOLOGNA,

depositata il 17/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIANA

BARRECA GIUSEPPINA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

a seguito di ordinanza con la quale la Corte d’Appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l’appello ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., vengono qui impugnate la sentenza di primo grado indicata in epigrafe, nonchè l’ordinanza di inammissibilità (anche quale risultante dopo il provvedimento di correzione dell’errore materiale);

il ricorso è proposto con cinque motivi da S.A., A.M., Q.M. e St.St.;

G.M. ha depositato controricorso;

ricorrendo uno dei casi previsti dall’art. 375, comma 1, su proposta del relatore della sezione sesta, il presidente ha fissato con decreto l’adunanza della Corte, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

il decreto è stato notificato come per legge;

parte resistente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

l’art. 348 ter c.p.c., comma terzo, è chiaro nel prevedere che il termine per impugnare la sentenza di primo grado decorre dalla comunicazione, da parte della cancelleria, dell’ordinanza della Corte d’Appello ovvero dalla sua notificazione, ma soltanto se anteriore. Riserva, inoltre, l’applicazione dell’art. 327 c.p.c., nei limiti di compatibilità, quindi all’eventualità che non vi siano state nè comunicazione nè notificazione (cfr., tra le altre, Cass. S.U. n. 25208/15);

nella specie, l’ordinanza della Corte d’Appello è indicata in ricorso come non notificata, mentre il provvedimento di correzione di errore materiale è indicato come notificato in data 18 settembre 2015. Le ricorrenti non indicano la data di comunicazione dei provvedimenti;

– invece, nel controricorso la resistente specifica che l’ordinanza della Corte d’appello è stata depositata in data 16 marzo 2015, e comunicata dalla cancelleria ai procuratori delle parti a mezzo PEC in pari data, e che l’ordinanza di correzione dell’errore materiale è stata pronunciata il 9 giugno 2015, ed è stata comunicata via PEC dalla cancelleria ai procuratori delle parti costituite il 15 giugno 2015;

il ricorso è stato consegnato per le notificazioni il 18 ottobre 2015, ben oltre il termine di sessanta giorni di cui agli artt. 348 ter e 325 c.p.c.;

– ai fini della tempestività del ricorso, la comunicazione dell’ordinanza, effettuata dalla cancelleria, sarebbe dovuta risultare anteriore di non più di sessanta giorni rispetto alla data di notificazione, tenuto conto del periodo di sospensione feriale;

– in tale situazione processuale sarebbe stato onere delle parti ricorrenti precisare di non avere ricevuto la comunicazione delle ordinanze nelle date indicate nel controricorso;

– in mancanza di contestazioni di queste date da parte delle ricorrenti, il ricorso va dichiarato inammissibile;

– le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ai sensi dell’art. 93 c.p.c.;

non sussistono i presupposti per la condanna delle ricorrenti ai sensi dell’art. 96 c.p.c., così come richiesto dalla resistente;

sussistono i presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, in solido, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna le ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore della resistente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.600,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori, avv.ti Marco Selvaggi e Antonio Fraticelli, in solido, ai sensi dell’art. 93 c.p.c..

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, in solido, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il giorno 10 gennaio 2017, nella Camera di Consiglio della sesta sezione civile – 3 della Corte suprema di cassazione.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2017

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