Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3622 del 17/02/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 3622 Anno 2014
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: LANZILLO RAFFAELLA

SENTENZA

sul ricorso 9915-2008 proposto da:
IANNUZZI MAURIZIO NNZMRZ58L21H501S, domiciliato ex
lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI
CASSAZIONE rappresentato e difeso dall’avvocato DI
GRAVIO VALERIO, che lo rappresenta e difende giusta
delega in atti;
– ricorrente contro

ZURICH INSURANCE COMPANY S.A. nuova denominazione
della ZURIGO ASSIC SA 01627980152 in persona del
procuratore speciale Sig. FABRIZIO TORRIANI,

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Data pubblicazione: 17/02/2014

domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentanta e difesa
dall’avvocato LAURO GROTTO GIUSEPPE giusta delega in
atti;
– controricorrente –

IMM STELLA ALPINA SRL ;
– intimati –

avverso la sentenza n. 3417/2007 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 31/07/2007, R.G.N. 3989/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/12/2013 dal Consigliere Dott. RAFFAELLA
LANZILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso;

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nonchè contro

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 9 novembre 1999 la s.r.l.
Immobiliare Stella Alpina ha convenuto davanti al Tribunale di
Roma Michele e Maurizio Iannuzzi, in proprio e nella qualità di
soci dello studio associato Iannuzzi, chiedendone la condanna al

agli stessi – dottori commercialisti – errori e inadempimenti
nella compilazione delle dichiarazioni IVA relative agli anni
1990 – 1991, in conseguenza dei quali la società ha perso un
credito IVA di importo pari alla somma di cui sopra.
I convenuti hanno resistito alla domanda ed hanno chiesto ed
ottenuto di chiamare in causa la s.a. Zurigo Assicurazioni, per
esserne garantiti.
Quest’ultima si è costituita ed ha resistito alla domanda.
Esaurita l’istruttoria, il Tribunale ha condannato Maurizio
Iannuzzi a pagare la somma di 182.907.000, oltre interessi e
spese di lite, in favore dell’Immobiliare Stella Alpina; ha
respinto la domanda attrice nei confronti di Michele Iannuzzi e
la domanda di garanzia proposta dai convenuti nei confronti
della compagnia assicuratrice.
Proposto appello da Maurizio Iannuzzi, a cui hanno resistito la
Immobiliare Stella Alpina e la Zurigo, con sentenza 21 giugno 31 luglio 2007 n. 3417 la Corte di appello di Roma ha confermato
la sentenza di primo grado.
Maurizio Iannuzzi propone due motivi di ricorso per cassazione.

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risarcimento dei danni per l’importo di £ 182.907.000, imputando

Resiste con controricorso la sa. Zurich Insurance Company,
nuova denominazione della Zurigo Assicurazioni.
Motivi della decisione

1.- La Corte di appello ha motivato la sua decisione in base al
rilievo che l’illecito addebitato all’assicurato risale agli

1994, da cui decorre l’efficacia della polizza di assicurazione.
Ha ritenuto irrilevante la clausola n. 4 del contratto medesimo,
secondo cui

“La garanzia vale per le richieste di risarcimento

presentate per la prima volta all’assicurato nel periodo di
assicurazione” e la circostanza che la domanda risarcitoria sia
stata inoltrata il

19.4 1999,

nel corso del periodo

assicurativo 15.10.1996 – 15.10.1999, con la motivazione che
l’alea coperta dalla garanzia deve riguardare un evento futuro
ed incerto; non un evento già verificatosi prima della
conclusione del contratto, e che nella specie non risulta essere
stata pattuita alcuna deroga al principio di cui all’art. 1917
cod. civ.
2.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione degli
art.

1362 e 1322 cod.

civ.,

e con il secondo motivo

contraddittorietà ed insufficienza della motivazione, sul
rilievo che la Corte di appello ha illegittimamente disatteso
l’efficacia della clausola n. 4 – c.d. clausola

claim made,

largamente praticata nei contratti di assicurazione della
responsabilità professionale la quale garantisce
all’assicurato la copertura assicurativa in tutti i casi in cui
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anni 1990 e 1991, cioè a data anteriore a quella del 30 dicembre

la domanda di risarcimento dei danni sia proposta contro
l’assicurato nel periodo di validità-efficacia della polizza,
pur se il comportamento illecito da cui deriva la responsabilità
si sia verificato prima della stipulazione del contratto.
Assume che la Corte di appello ha interpretato la clausola

cui le parti, nell’esercizio della loro autonomia contrattuale,
possono derogare alle caratteristiche del tipo negoziale e
richiama

la giurisprudenza di questa Corte, che ha ritenuto

valide le clausole claim made,

enunciando il principio per cui

i contratti di assicurazione che le contengono non rientrano
nella fattispecie tipica di cui all’art. 1917 cod. civ., ma
configurano contratti atipici, meritevoli di tutela ai sensi
dell’art. 1322 cod. civ. (Cass. civ. Sez. 3, 25 marzo 2005 n.
5624).
Soggiunge che la compagnia assicuratrice è tanto consapevole di
quanto sopra che neppure ha eccepito, nel giudizio di primo
grado, l’inoperatività della garanzia, affidando la sua difesa a
diverse eccezioni ed argomentazioni.
3.- I due motivi, che vanno congiuntamente esaminati perché
, connessi, sono fondati.
La clausola

claim made

prevede il possibile sfasamento fra

prestazione dell’assicuratore (obbligo di indennizzo in
relazione all’alea del verificarsi di determinati eventi) e
controprestazione dell’assicurato (pagamento del premio), nel
senso che possono risultare coperti da assicurazione
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contro il suo testo letterale; ha disatteso il principio per

comportamenti

dell’assicurato

anteriori

alla

data

della

conclusione del contratto, qualora la domanda di risarcimento
del danno sia per la prima volta proposta dopo tale data, come
nel caso in esame; e possono risultare viceversa sforniti di
garanzia comportamenti tenuti dall’assicurato nel corso della

risarcimento dei danni sia proposta successivamente alla
cessazione degli effetti del contratto.
Va premesso che il problema dell’efficacia della clausola

claim

made viene qui esaminato e deciso con esclusivo riferimento al
caso oggetto di esame, cioè al caso in cui la copertura
assicurativa sia estesa ai comportamenti anteriori alla
stipulazione del contratto.
La Corte di appello ha ritenuto inefficace la clausola sulla
base del presupposto
dalla motivazione)

(non chiaramente espresso, ma intuibile
che l’alea è elemento essenziale del

contratto di assicurazione, la cui mancanza determina la nullità
del contratto medesimo (cfr. art. 1895, 1904 cod. civ., nonché
le varie disposizioni che prevedono la modifica degli effetti
del contratto nei casi di variazione dei rischi: art. 1892,
1893, 1896, 1897, 1898 ed altri, cod. civ., fra cui lo stesso
art. 1917 cod. civ., là dove esclude la responsabilità
dell’assicuratore per fatti dolosi dell’assicurato, in quanto il
dolo altera in base a fattori del tutto irrazionali le
possibilità di previsione e preventiva valutazione del rischio
assicurato).
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piena validità ed efficacia della polizza, qualora la domanda di

La sentenza impugnata ha però ingiustificatamente equiparato il
caso in esame a quello di inesistenza del rischio, mentre in
realtà nel caso in esame un’alea esiste, pur se di natura e
consistenza diverse da quella avente ad oggetto i comportamenti
colposi del professionista.
l’estensione della

copertura ai comportamenti anteriori alla stipulazione della
polizza è frutto di una precisa scelta dell’assicuratore, che di
sua iniziativa inserisce la clausola fra le condizioni generali
di contratto (presumibilmente a fini promozionali), sulla base
di una consapevole valutazione dei rischi, che peraltro vengono
sapientemente circoscritti tramite altre disposizioni.
Quanto all’alea,

essa concerne non la possibilità che

l’assicurato tenga comportamenti colposi, ma che li abbia
commessi in passato, pur non essendo ancora a conoscenza della
loro illiceità o idoneità a produrre danno. E’ incongrua quindi
la motivazione della Corte di appello, là dove ha ritenuto di
dover escludere la sussistenza dell’alea con riferimento ad
eventi già verificatisi.
L’alea non concerne i comportamenti passati nella loro
materialità, ma la consapevolezza da parte dell’assicurato del
loro carattere colposo e della loro idoneità ad arrecare danno a
terzi.
In secondo luogo, non è detto che qualunque comportamento
colposo induca il danneggiato a proporre domanda di risarcimento
dei danni.
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Ha poi ha trascurato di considerare che

Sotto entrambi i profili l’assicurazione copre eventi incerti e
peculiari tipi di rischi, contrariamente a quanto affermato
dalla Corte di appello.
In secondo luogo,

i contratti contenenti la clausola

claim

made normalmente delimitano la garanzia a non più di due o tre

cui l’assicurato non sia a conoscenza dell’illecito pregresso,
dei relativi effetti dannosi e dell’intenzione del danneggiato
di agire in risarcimento, serbando intatta, in mancanza, la
possibilità di opporre all’assicurato la responsabilità e gli
effetti delle dichiarazioni inesatte o reticenti, ai sensi degli
art. 1892 e 1893 cod. civ. (cfr., proprio con riferimento ad una
clausola claim made, Cass. civ. Sez. 3, 22 marzo 2013 n. 7273).
Sotto alcun aspetto pertanto appare giustificato, nel caso in
esame, il diniego di efficacia alla clausola

claim made,

poiché la domanda risarcitoria è stata proposta contro
l’assicurato in corso di validità della polizza; non risulta che
questi fosse consapevole degli illeciti commessi, né
dell’intenzione del cliente di agire in responsabilità nei suoi
confronti, alla data della sottoscrizione della polizza.
Va soggiunto che le clausole

claim made sono predisposte dallo

stesso assicuratore, nelle condizioni generali di contratto; che
pertanto è da ritenere che, nella parte in cui prevedono effetti
vantaggiosi per l’assicurato, siano frutto di scelte meditate e
consapevoli, nonché di un’attenta valutazione dei rischi e della

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anni prima della sottoscrizione della polizza, nonché ai casi in

km

remuneratività del corrispettivo convenuto come premio, pur in
relazione ai sinistri verificatisi in data anteriore.
Trattasi poi di clausole

che, nei

casi simili a quello in

esame, sono favorevoli per l’assicurato, sicché non viene in
considerazione il divieto di deroghe alla disciplina ordinaria

Non è rilevante né significativa, invece, la giurisprudenza
citata dal ricorrente a supporto delle sue argomentazioni,
perché relativa a fattispecie del tutto diverse da quella in
oggetto, in cui la clausola

claim made

è stata invocata per

escludere la copertura assicurativa, pur essendosi il sinistro
realizzato nel pieno vigore del contratto di assicurazione, in
quanto la domanda risarcitoria è stata per la prima volta
proposta dopo lo scioglimento del contratto medesimo (cfr. Cass.
civ. Sez. 3, 15 marzo 2005 n. 5624).
In questo secondo caso la clausola potrebbe effettivamente porre
problemi di validità, venendo a mancare, in danno
dell’assicurato, il rapporto di corrispettività fra il pagamento
del premio e il diritto all’indennizzo, per il solo fatto che
la domanda risarcitoria viene proposta dopo lo scioglimento del
contratto (come frequentemente avviene – ben più che nel caso
opposto e qui considerato in tema di responsabilità
professionale).
Ma trattasi di questione che qui non si pone, sulla quale quindi
non vi è luogo a pronunciare.

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di cui all’art. 1932 cod. civ.

4.-

In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve

essere annullata, con rinvio della causa alla Corte di appello
di

Roma,

in

diversa

composizione,

affinché

decida

la

controversia uniformandosi ai principi sopra indicati, con
congrua e logica motivazione.

giudizio.
P.Q.M.

La Corte di cassazione accoglie il ricorso. Cassa la sentenza
impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Roma, in
diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del
giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2013
nsore

Il Preside e

5.- La Corte di rinvio deciderà anche sulle spese del presente

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