Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3622 del 16/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 16/02/2010, (ud. 21/10/2009, dep. 16/02/2010), n.3622

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso

di essa domiciliata in Roma, in via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

G.M.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Emilia-Romagna, sezione 24, n. 19, depositata il 4 aprile 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21 ottobre 2009 dal Relatore Cons. Greco Antonio;

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia- Romagna, sezione 24, n. 19, depositata il 4 aprile 2006, che, rigettando l’appello dell’Agenzia delle entrate, ufficio di Rimini, ha riconosciuto a G.M., consulente del lavoro, il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1998 e 1999.

La contribuente non ha svolto attività difensiva nella presente sede.

Il ricorso contiene due motivi, rispondenti ai requisiti prescritti dall’art. 366-bis c.p.c..

Con i due motivi si denuncia violazione della normativa istitutiva dell’IRAP in relazione al presupposto impositivo costituito dalla sussistenza di autonoma organizzazione: in particolare, con il secondo motivo, sotto il profilo della ritenuta irrilevanza della comprovata esistenza di personale dipendente e di elevate spese per beni strumentali.

La ratio decidendi della sentenza impugnata – che, anche a fronte delle deduzioni della contribuente, trascritte nello svolgimento del processo della sentenza impugnata, circa “l’apporto lavorativo dei dipendenti… costituito da impiegati assunti con contratto di formazione e lavoro o part-time”, afferma che l’attività dell’appellata si esaurisce in un’opera puramente personale… in quanto è l’elemento individuale e umano che ha l’assoluta prevalenza”: e ciò perchè non costituisce “autonoma organizzazione… quel corredo di strumenti e, al limite di collaborazioni, senza il quale la particolare attività professionale, o di lavoro autonomo, sarebbe inconcepibile ed irrealizzabile”, applicandosi l’imposta solo a quelle attività produttive di valore aggiunto in cui l’elemento oggettivo della struttura organizzata assume valore decisivo e preponderante rispetto alle competenze tecniche del professionista; e che afferma che per le libere professioni “in cui l’accesso è protetto da esami abilitativi, per applicarsi l’IRAP occorre l’esistenza di un quid pluris che attiene alle modalità in cui è stata concretamente organizzata l’attività medesima, con l’utilizzo di fattori di produzione (ingenti capitali, numerosi collaboratori) idonei a produrre ricchezza indipendentemente dalla diretta prestazione del professionista” – non è conforme al consolidato principio affermato da questa Corte in materia, secondo cui, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo, e D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata: il requisito della “autonoma organizzazione”, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; costituisce poi onere del contribuente che richieda il rimborso fornire la prova dell’assenza delle condizioni anzidette (ex plurimis, Cass. n. 3676, n. 3673, n. 3678, n. 3680 del 2007).

In conclusione, si ritiene, che, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, e art. 380-bis c.p.c., il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio in quanto manifestamente fondato;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state depositate conclusioni scritte nè memorie;

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il ricorso deve essere accolto, la sentenza deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente;

che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente.

Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2010

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