Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3622 del 14/02/2011

Cassazione civile sez. II, 14/02/2011, (ud. 07/10/2010, dep. 14/02/2011), n.3622

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.B.G. (OMISSIS) in proprio e nella qualita’ di

coerede del marito Di.Nu.Gu. ed inoltre D.N.R.

nella qualita’ di coerede del padre Di.Nu.Gu., elettivamente

domiciliate in ROMA, VIA FRANCESCO SAVERIO NITTI 11, presso lo studio

dell’avvocato VINCENZO PESCITELLI (Studio Legale GIRARDI &

VISCIONE),

rappresentate e difese dall’avvocato MARINO NICOLA, giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

D.F.G.B., G.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 607/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

30.1.08, depositata il 15/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/10/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. GIAMPAOLO

LECCISI.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si legge quanto segue:

“Con la sentenza impugnata viene respinto l’appello principale delle attuali ricorrenti ed accolto l’appello incidentale degli attuali intimati avverso la sentenza resa in primo grado in controversia relativa alla proprieta’ e al conseguente rilascio di un appezzamento di terreno con conseguente risarcimento del danno.

I tre motivi di ricorso, dedotti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 si concludono con la formulazione di un quesito, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., comma 1 del tutto inidoneo perche’ consistente in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata (cfr. Cass. 19892/2007).

Il ricorso e’ pertanto inammissibile,…”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che detta relazione e’ stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata all’avvocato di parte ricorrente, i quali non hanno presentato conclusioni o memorie;

che la stessa e’ condivisa dal Collegio;

che neppure puo’ avere seguito l’istanza di concessione di “un termine perentorio, ex art. 164 c.p.c., per la rinnovazione dell’impugnazione”, presentata dalla difesa di parte ricorrente sul rilievo della omessa notifica del ricorso presso il domicilio eletto della parte intimata a causa del trasferimento dello studio dell’avvocato domiciliatario della stessa;

che, infatti, qualora la notificazione di un atto processuale, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facolta’ e l’onere – anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio – di richiedere all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avra’ effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, sempreche’ la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l’esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie (Cass. Sez. Un. 17352/2009);

che, invece, nessuna delle predette attivita’ risulta posta in essere dai ricorrenti, il cui difensore si e’ limitato a presentare a questa Corte l’irrituale istanza di cui si e’ detto;

che pertanto alle ragioni di inammissibilita’ del ricorso si aggiunge quella della omessa notifica del medesimo;

che, in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, senza che debba provvedersi sulle spese del giudizio di legittimita’, in mancanza di attivita’ difensiva della parte avversa ai ricorrenti.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, il 7 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2011

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