Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3622 del 13/02/2020
Cassazione civile sez. VI, 13/02/2020, (ud. 18/09/2019, dep. 13/02/2020), n.3622
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 3376-2019 proposto da:
D.M.B., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
LUCA D’AMBROGIO;
– ricorrente –
contro
MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– resistente –
avverso il decreto n. R.G. 300/2018 V.G. della CORTE D’APPELLO di
NAPOLI, depositato il 29/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 18/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA
FALASCHI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte di appello di Napoli, con decreto n. 821/2018 depositato il 29 maggio 2018, respingeva l’opposizione proposta dall’avv. Biagio DI MARO, ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 5 ter, avverso il decreto del magistrato designato che accogliendo la domanda di equa riparazione formulata dallo stesso ricorrente in relazione alla durata non ragionevole del processo civile svolto avanti al Tribunale di Napoli, stimata in 10 anni, liquidava l’indennizzo in complessivi Euro 4.000,00, pari ad Euro 400,00 per ciascun anno di ritardo, ritendo infondate le doglianze, trovando applicazione il criterio previsto dalla legge.
Avverso il decreto della Corte di appello partenopea propone ricorso per cassazione il DI MARO, fondato su sei motivi.
Il Ministero intimato ha solo depositato “atto di costituzione” finalizzato alla partecipazione alla fase decisoria.
La proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel senso della manifesta infondatezza del ricorso, è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
Il Collegio, all’esito dell’adunanza camerale, ritiene che non sussistano nella specie i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c., n. 5, per la trattazione della causa in Camera di consiglio, ossia dell’evidenza decisoria e, pertanto, la stessa deve essere rimessa al Presidente della Seconda sezione civile per la fissazione in pubblica udienza, stante la rilevanza in tema di equa riparazione della proposta questione di legittimità costituzionale sul quantum debeatur per violazione dell’art. 6 della Convenzione EDU delle previsioni di cui agli artt. 2 e 2 bis della legge.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la rimessione della stessa in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI – 2 Sezione civile della Corte di Cassazione, il 18 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2020