Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3622 del 10/02/2017
Cassazione civile, sez. VI, 10/02/2017, (ud. 10/01/2017, dep.10/02/2017), n. 3622
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –
Dott. CIRILLO Fracesco Maria – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25243-2015 proposto da:
S.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO
20, presso lo studio dell’avvocato SAVERIO COSI, che la rappresenta
e difende giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI LARIANO, EQUITALIA SUD SPA (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 8662/2015 del TRIBUNALE di ROMA del
18/04/2015, depositata il 22/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 10/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. BARRECA
GIUSEPPINA LUCIANA.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
CHE:
con la decisione ora impugnata il Tribunale di Roma ha rigettato l’appello proposto dalla S. avverso la sentenza del Giudice di Pace, con la quale era stata rigettata l’opposizione proposta dalla medesima avverso il sollecito di pagamento della somma di Euro 354,80, relativo ad una cartella esattoriale precedentemente notificata;
il ricorso per cassazione è svolto con un motivo;
gli intimati non si sono difesi;
ricorrendo uno dei casi previsti dall’art. 375, comma 1, su proposta del relatore della sezione sesta, il presidente ha fissato con decreto l’adunanza della Corte, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;
il decreto è stato notificato come per legge;
parte ricorrente ha depositato memoria.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
CHE:
il ricorso presenta diversi profili di inammissibilità;
in primo luogo, è inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 3, risultando i fatti di causa da un assemblaggio degli atti dei gradi di merito, specificamente dell’atto di citazione in primo grado (riportato integralmente da pag. 2 a pag. 5) e dell’atto di appello (riportato parzialmente da pag. 7 a pag. 8). Al riguardo va richiamato il principio espresso dalle Sezioni Unite, per il quale, in tema di ricorso per cassazione, ai fini del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3, la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata; per altro verso, è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non occorre sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso (Cass. S.U. n. 5698/12); è quindi inammissibile il ricorso articolato con la tecnica dell’assemblaggio, mediante riproduzione di una serie di atti processuali, come nel caso di specie;
peraltro, anche l’unico motivo di ricorso (con cui si denuncia violazione e falsa applicazione delle norme di diritto riguardo agli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., perchè, a detta della ricorrente, il giudice avrebbe omesso di pronunciarsi sulla “domanda di inesistenza del titolo esecutivo e della sua notificazione con riguardo alla cartella…” esattoriale), è inammissibile perchè non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata. Questa non ha affatto omesso la pronuncia sull’asserita impugnazione della cartella di pagamento: piuttosto, ha escluso che potesse essere espresso qualsivoglia giudizio sia in merito al sollecito di pagamento che in merito alla cartella di pagamento perchè l’opponente non ha tempestivamente prodotto in giudizio nè l’uno nè l’altra e perchè, nell’invocare la dichiarazione di invalidità della cartella, l’ha indicata con il numero di riferimento del sollecito di pagamento;
– le affermazioni del Tribunale circa la condotta processuale dell’opponente e le conseguenze che ne sono derivate non sono affatto censurate dalla ricorrente; perciò il ricorso va dichiarato inammissibile;
– non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità poichè gli intimati non si sono difesi;
sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della sesta sezione civile – 3 della Corte suprema di cassazione, il 10 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2017