Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3621 del 16/02/2010
Cassazione civile sez. lav., 16/02/2010, (ud. 18/11/2009, dep. 16/02/2010), n.3621
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 32206/2006 proposto da:
P.A., in proprio, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZALE DELLE BELLE ARTI 8, presso il proprio studio, rappresentato
e difeso da se stesso;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,
rappresentato e difeso dagli avvocati TRIOLO VINCENZO, FABIANI
GIUSEPPE, giusta procura in calce al ricorso notificato;
– resistente –
avverso la sentenza n. 597/2005 della CORTE D’APPELLO di REGGIO
CALABRIA del 15/11/05, depositata il 24/11/2005;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18/11/2009 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI;
udito l’Avvocato P.A., difensore di se stesso
(ricorrente) che si riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. PATRONE IGNAZIO che conferma
le conclusioni scritte.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI
La Corte d’appello di Reggio Calabria, in parziale accoglimento dell’appello proposto, nei confronti dell’Inps, da F.L. ed altri nove lavoratori-assicurati, avverso la sentenza di primo grado (in un giudizio avente ad oggetto l’integrazione della indennità agricola relativa ad alcuni anni), condannava l’Inps al pagamento nei confronti degli appellanti delle spese del giudizio di primo grado (dal relativo giudice riconosciute in misura inferiore e parzialmente compensate), liquidate in complessivi Euro 1690,00, oltre IVA e contributi di legge, mentre compensava le spese del giudizio di appello.
L’avv. P.A., nella sua qualità di procuratore antistatario degli assicurati propone personalmente, nei confronti dell’Inps, ricorso per cassazione, Deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., carenza assoluta di motivazione e omessa pronuncia su un capo della domanda, lamentando che, presumibilmente per un errore materiale, la Corte non abbia previsto la distrazione in suo favore delle spese come liquidate in appello.
L’Inps si è limitato a depositare procura difensiva. Il ricorrente ha depositato memoria.
Il ricorso merita accoglimento.
L’esame degli atti permette di verificare, preliminarmente, l’insussistenza della ragione di improcebilità segnalata dal P.G. nella sua requisitoria scritta (mancata attestazione di autenticità nella prodotta copia della sentenza impugnata), e, con riferimento al merito, che effettivamente la richiesta di distrazione delle spese, già formulata in primo grado, e accolta dal Tribunale, era stata ribadita in appello. E’ quindi ravvisabile il vizio di omessa pronuncia al riguardo, che può essere denunciato mediante impugnazione della sentenza.
Sussistono le condizioni ex art. 384 c.p.c., comma 1, per la decisione nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, con riconoscimento quindi della richiesta distrazione delle spese a favore dell’avv. P.A. in relazione alla pronuncia sulle spese intervenuta nel giudizio di merito.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, distrae a favore dell’avv. P. A. le spese liquidate per il giudizio di primo grado; condanna l’Inps a rimborsare al ricorrente le spese del giudizio in Euro 30,00 oltre Euro mille per onorari, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2010