Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3621 del 13/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 13/02/2020, (ud. 18/09/2019, dep. 13/02/2020), n.3621

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 35998-2018 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ATTILIO

REGOLO, 12/D, presso lo studio dell’avvocato ITALO CASTALDI,

rappresentato e difeso dall’avvocato CARMELO SANDOMENICO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. R.G. 2258/2017 della CORTE D’APPELLO di

NAPOLI, depositata il 07/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella ca era di consiglio non

partecipata del 18/09/2019 dal Consigliere relatore Dott. MILENA

FALASCHI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con decreto n. 1302 del 7 maggio 2018 la Corte d’appello di Napoli rigettava definitivamente la domanda proposta da C.G. intesa ad ottenere l’equa riparazione del danno non patrimoniale conseguente alla durata non ragionevole di un giudizio introdotto dinanzi al Tribunale di Benevento (Sezione distaccata di Airola) nel 2007 e definito con sentenza pubblicata il 17 gennaio 2017, affermando che non poteva essere depositata in sede di opposizione L. n. 89 del 2001, ex art. 5 ter, documentazione integrativa necessaria non depositata dinanzi al Consigliere delegato nel termine allo scopo concesso.

Per la cassazione di tale decreto il C. ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo.

Il Ministero della giustizia intimato non ha svolto difese.

La proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel senso della manifesta fondatezza del ricorso, è stata comunicata alla parte ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Osserva il Collegio, in via pregiudiziale, che il ricorrente ha notificato il presente ricorso al Ministero della giustizia, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, all’indirizzo di posta elettronica certificata riferito a siffatta sede, e non già presso quello dell’Avvocatura Generale dello Stato, con conseguente nullità della notifica del ricorso all’intimato Ministero.

Nel caso di ricorso proposto nei confronti della P.A., la nullità della notificazione eseguita presso l’Avvocatura distrettuale resta sanata, con effetto “ex tunc”, non soltanto dalla costituzione in giudizio, anche dopo il decorso del termine dell’art. 370 c.p.c., dell’Amministrazione medesima rappresentata dall’Avvocatura generale, ma anche dalla rinnovazione della notificazione stessa presso detta Avvocatura generale, ancorchè posteriore alla scadenza del termine per impugnare, sia quando il ricorrente a ciò provveda di propria iniziativa, anticipando l’ordine contemplato dall’art. 291 c.p.c., sia quando agisca in esecuzione di tale ordine (cfr. Cass. 27 aprile 2011 n. 9411; Cass. 4 ottobre 2013 n. 22767; Cass. 17 ottobre 2014 n. 22079).

Infatti, i ricorsi per Cassazione avverso sentenze rese all’esito di processi in cui è stato assunto il patrocinio di una delle parti dall’Avvocatura dello Stato vanno notificati, a pena di nullità rilevabile di ufficio, non solo all’Avvocatura Generale e non a quella Distrettuale (che già aveva prestato i suoi uffici defensionali nel precedente grado di merito), e in ipotesi di posta certificata, all’indirizzo all’uopo deputato e, ove non vi abbia posto rimedio sua sponte il notificante e il destinatario della notifica non si sia altrettanto spontaneamente costituito (o, nella specie, non abbia altrettanto spontaneamente svolto le attività defensionali tipiche del giudizio di legittimità), ne va ordinata la rinnovazione (per tutte, Cass., Sez. Un., 15 gennaio 2015 n. 608, a composizione di un contrasto sul punto insorto tra le sezioni semplici; tra molte successive: Cass. 18 gennaio 2016 n. 710; Cass. 28 ottobre 2016 n. 21973; Cass., Sez. Un., 6 aprile 2018 n. 8569; Cass. 14 dicembre 2018 n. 32394).

A tanto deve allora prima di ogni altra cosa provvedersi come in dispositivo, in applicazione dell’art. 291 c.p.c., disponendo la rinnovazione della notificazione del ricorso, con l’avvertenza che il termine di trenta giorni ivi fissato decorrerà dalla comunicazione della presente ordinanza; la causa va rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte dispone la rinnovazione della notificazione del ricorso al Ministero della giustizia presso l’Avvocatura Generale dello Stato ed assegna alla parte ricorrente termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per provvedervi;

rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI – 2 Sezione civile della Corte di Cassazione, il 18 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2020

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