Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3621 del 10/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 10/02/2017,  n. 3621

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16028/2015 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA – DIREZIONE REGIONALE LAZIO -, in persona del

Responsabile Contenzioso Esattoriale, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA PIEMONTE 39, presso lo studio dell’avvocato PASQUALE

VARI’, che la rappresenta e difende giusta mandato in calce al

ricorso;

– ricorrente –

e contro

C.M., ROMA CAPITALE (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 25178/2014 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 15/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA

LUCIANA BARRECA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

RILEVATO CHE:

– con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, pronunciando sull’appello proposto dalla C. nei confronti di Equitalia Sud S.p.A. e del Comune di Roma Capitale avverso la sentenza del giudice di pace concernente che aveva rigettato l’opposizione avanzata dalla stessa C. avverso una cartella di pagamento della somma di Euro 896,50 per violazione C.d.S., ha accolto solo parzialmente il gravame. Infatti, ha accolto soltanto il motivo concernente le maggiorazioni L. n. 689 del 1981, ex art. 27, ed ha rideterminato il dovuto nell’importo di Euro 541,65, condannando gli appellati in solido al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio;

– il ricorso è proposto con tre motivi;

– gli intimati non si sono difesi;

– ricorrendo uno dei casi previsti dall’art. 375, comma 1, su proposta del relatore della sezione sesta, il presidente ha fissato con decreto l’adunanza della Corte, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

– il decreto è stato notificato come per legge.

CONSIDERATO CHE:

– il ricorso pone questioni identiche a quelle già decise con la sentenza di questa Corte n. 21259/16, che peraltro si è pronunciata su sentenza di contenuto coincidente con quello della sentenza qui impugnata;

– risulta perciò preliminare l’esame del secondo motivo di ricorso, col quale si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 27, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, che Equitalia Sud S.p.A. sostiene essere applicabile anche in caso di sanzioni amministrative per violazioni al C.d.S.;

– in proposito, nel fare rinvio alla motivazione della sentenza anzidetta, si ribadisce il principio di diritto ivi affermato, secondo cui “In materia di sanzioni amministrative per violazioni previste dal Codice della Strada va applicata la maggiorazione del dieci per cento semestrale, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 27, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, sicchè è legittima l’iscrizione a ruolo, e l’emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale e per le spese del procedimento, anche l’aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva”;

– il secondo motivo di ricorso va perciò accolto e la sentenza impugnata va cassata nei limiti dell’accoglimento del motivo di opposizione in esame. Restano assorbiti il primo ed il terzo motivo;

– poichè non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte decide nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, ult. inc.. Alla stregua del principio di diritto di cui sopra, va reputata corretta l’applicazione delle maggiorazioni per le quali è stata fatta l’iscrizione a ruolo ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 27, e quindi va respinta la corrispondente censura dell’opponente. Considerato che sul rigetto degli altri motivi dell’opposizione alla cartella di pagamento si è formato il giudicato per la mancata impugnazione della sentenza d’appello, a conferma della sentenza di primo grado, va integralmente rigettata l’opposizione proposta da C.M. avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS) notificata da Equitalia Sud s.p.a. nell’interesse di Roma Capitale;

– il contrasto esistente in merito all’applicabilità della L. n. 689 del 1981, art. 27, ed il chiarimento soltanto di recente offerto dalla sentenza su citata costituiscono giusti motivi per compensare interamente fra tutte le parti le spese dell’intero giudizio.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti. Cassa la sentenza impugnata nei limiti di quanto specificato in motivazione. Decidendo nel merito, rigetta l’opposizione proposta da C.M. avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS) notificata da Equitalia Sud s.p.a. nell’interesse di Roma Capitale.

Compensa tra tutte le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta – 3 Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2017

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