Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3621 del 04/02/2022

Cassazione civile sez. I, 04/02/2022, (ud. 28/10/2021, dep. 04/02/2022), n.3621

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. CENICCOLA Aldo – est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 27839/2016 proposto da

FOCHI SUD s.p.a. in Amministrazione Straordinaria, (CF (OMISSIS)), in

persona del Commissari Liquidatori, rapp.ta e difesa per procura in

calce al ricorso dagli avv. Concetta M. Rita Trovato, e Andrea

Carroli, elettivamente domiciliata presso lo studio della prima in

Roma alla v. della Balduina n. 7;

– ricorrente –

contro

T.M., (CF (OMISSIS)) e L.F.R., (CF (OMISSIS)),

eredi di T.S., rapp.ti e difesi per procura in calce

al ricorso dagli avv. Italo Basso, ed Angela Maieli, elettivamente

domiciliati in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1733/16, pubblicata in data 5 ottobre 2016,

della Corte d’appello di Bologna;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 28 ottobre 2021 dal relatore Dott. Aldo Ceniccola.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza n. 1733 del 5 ottobre 2016 la Corte di appello di Bologna, confermata l’ammissione di T.S. al passivo della Fochi Sud s.r.l., in amministrazione straordinaria, per l’importo di cui al dispositivo della sentenza appellata, in privilegio e art. 2751 bis c.c., n. 1, oltre alla rivalutazione monetaria, fissava il termine finale degli interessi legali, decorrenti dal deposito del ricorso, alla liquidazione delle attività mobiliari, anziché al saldo.

La controversia traeva origine dalla domanda di ammissione tardiva, proposta da un ex dipendente della società, volta ad ottenere il riconoscimento del diritto alla restituzione di somme trattenute dalla società quale sostituto d’imposta e da questa non versate in ragione della sospensione temporanea, disposta a seguito del sisma di Siracusa del 1990; avendo infatti la società, in adesione al condono fiscale di cui alla L. n. 289 del 2002, provveduto al versamento all’Erario di una quota pari al 10% delle somme trattenute al lavoratore, quest’ultimo domandava, tramite l’ammissione al passivo, il riconoscimento della somma pari al residuo 90% della quota a suo tempo trattenuta e non versata dalla società.

La Corte di appello confermava la fondatezza del ragionamento svolto dal giudice di prime cure, osservando che il rapporto tra sostituto e sostituito doveva configurarsi alla stregua di un’obbligazione solidale passiva nei confronti del fisco, sicché, con riferimento al condono, l’estinzione dell’obbligazione tributaria derivante dall’adempimento da parte del sostituto aveva comportato l’estinzione dell’obbligazione anche nei confronti del sostituito, ai sensi dell’art. 1301 c.c.; di conseguenza, la somma residua trattenuta dal sostituto e non versata all’Erario per effetto del condono, ab origine facente parte della retribuzione lorda del lavoratore, ritornava ad essere dovuta dal datore al lavoratore, secondo i principi della ripetizione dell’indebito oggettivo.

Diversamente ragionando, proseguiva il giudice di appello, il sostituto si sarebbe trovato in una posizione di indebito vantaggio anche nei confronti dello Stato, finendo per incamerare definitivamente una parte dell’imposta non dovuta.

Avverso tale sentenza Fochi Sud s.r.l. in a.s. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. Resistono T.M. e L.F.R., quali eredi di T.S., mediante controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 17, e degli artt. 1294,130 e 2033 c.c., nonché del principio lex posterior derogat priori, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la Corte di appello, ritenendo che la remissione del debito tributario, conseguente all’adesione al condono, produce effetti anche nei confronti del sostituito, avrebbe omesso di considerare che l’art. 9, comma 17 Legge cit. prevede il beneficio della definizione agevolata ad esclusivo vantaggio del sostituto di imposta e non anche del sostituito.

1.1. Il motivo è infondato.

1.2. Come condivisibilmente statuito da questa Corte in fattispecie analoghe (cfr. Cass. n. 10259 del 2021 e n. 14502 del 2019), se è vero che l’obbligazione tributaria grava sul sostituto, così statuendo il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 64, comma 2, è anche vero che il soggetto passivo della stessa rimane il sostituito, con il cui denaro il debito tributario è soddisfatto dal sostituto.

1.3. Secondo il primo dei due citati arresti, in particolare, il sostituto trattiene il denaro del contribuente direttamente dalle sue fonti di reddito e poi le versa al creditore, ma “i fondi con cui il sostituto soddisfa l’obbligazione tributaria sono di regola prelevati alla fonte dalla retribuzione del sostituito”.

1.4. Diversamente opinando, e dunque predicando la possibilità per il datore di lavoro di trattenere definitivamente le eventuali somme non versate all’Erario, “l’invocato L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, prevederebbe un eccentrico spostamento patrimoniale, per di più coatto – spostamento invero non facile a qualificarsi in termini di consueti istituti civilistici -, dal sostituito al sostituto: giacché il sostituto avrebbe in buona sostanza trattenuto, ossia non versato, il tributo dovuto dal sostituito, coi suoi denari, in relazione all’arco temporale previsto dalla norma, e, grazie, alla norma medesima, potrebbe poi trattenere il 90% di quanto non versato, ossia della relativa quota-parte di retribuzione del lavoratore” (Cass. n. 10259 del 2021).

1.5. Al contrario, deve osservarsi che “nell’art. 9, comma 17 non c’e’ assolutamente nulla, nessun benché minimo e sia pure labile elemento letterale, indispensabile alla costruzione del precetto, dal quale arguire che il legislatore abbia voluto effettuare uno spostamento patrimoniale dall’uno all’altro soggetto del rapporto di sostituzione di imposta” (Cass. n. 10259 del 2021).

1.6. In definitiva, sulla scorta di tali considerazioni, deve negarsi che la norma in oggetto possa essere interpretata nel senso di precludere ai controricorrenti di ottenere il riconoscimento della somma di loro spettanza: correttamente, dunque, il credito è stato ammesso al passivo all’esito del giudizio conclusosi con la sentenza impugnata.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 429 c.p.c., comma 3, art. 2033 c.c. e L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendo che del tutto erroneamente il giudice di merito avrebbe riconosciuto la rivalutazione monetaria a far tempo dall’effettuazione delle ritenute, mentre invece, venendo in rilievo un credito restitutorio ex art. 2033 c.c., sorto per effetto della definizione agevolata, occorrerebbe assegnare rilevanza al momento del perfezionamento della medesima e dunque al momento versamento della prima rata.

2.1. Il motivo è infondato.

2.2. Come statuito da Cass. n. 14502 del 2019, in fattispecie analoga, “Il credito vantato dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro per le somme indebitamente trattenute sullo stipendio a titolo di ritenute fiscali ha natura retributiva e, conseguentemente, ad esso si applica l’intera disciplina afferente al rapporto di lavoro, comprese le disposizioni di cui all’art. 429 c.p.c. in tema di interessi e rivalutazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito con la quale era stato affermato il diritto del lavoratore alla ripetizione delle somme, maggiorate di interessi e rivalutazione, trattenute per ritenute fiscali dal datore di lavoro per la parte eccedente quella effettivamente versata all’Erario in seguito alla definizione agevolata prevista dalla L. n. 289 del 2002)”.

2.3. Anche Cass. n. 10259 del 2021, nel richiamare tale precedente, ha osservato che “nel sistema configurato dall’art. 429 cit., il credito lavorativo, maggiorato di tali elementi, rappresenta, nel tempo, l’originario credito nel suo reale valore man mano aggiornato, sicché, ai fini della determinazione del rimborso ai lavoratori, nessuna rilevanza può avere la circostanza che la società, al momento della trattenuta, sia obbligata a tanto per legge e che il versamento sia stato sospeso prima della normativa di definizione agevolata”.

3. Le considerazioni che precedono impongono, dunque, il rigetto del ricorso. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

PQM

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore dei controricorrenti, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.900,00 per compenso ed Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2022

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