Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3620 del 16/02/2010

Cassazione civile sez. I, 16/02/2010, (ud. 09/12/2009, dep. 16/02/2010), n.3620

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14904/2004 proposto da:

GENERALI ASSICURAZIONI S.P.A. (c.f. (OMISSIS)), in persona dei

legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA VITTORIO VENETO 7, presso l’avvocato TARTAGLIA PAOLO, che la

rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ ITALIANA PER CONDOTTE D’ACQUA S.P.A. (c.f. (OMISSIS)),

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA ARCHIMEDE 97, presso l’avvocato DE’ MEDICI

LEOPOLDO, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3415/2003 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 15/07/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/12/2009 dal Consigliere Dott. CECCHERINI ALDO;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato P. TARTAGLIA che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato L. DE’ MEDICI che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA AURELIO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data (OMISSIS), la Società Italiana per Condotte d’Acqua s.p.a. (nel seguito: Condotte) stipulò con Assicurazioni Generali s.p.a. (nel seguito: Generali) un contratto di assicurazione. La polizza – la cui durata, prorogata, scadeva il 31 ottobre 1990 per l’esecuzione dell’opera, e il 31 ottobre 1992 per la manutenzione e conservazione della stessa – aveva ad oggetto l’indennizzo per la perdita o per i danni derivanti all’opera assicurata (progettazione costruttiva e realizzazione di opere civili e di armamento del prolungamento di una linea della metropolitana di (OMISSIS)) verificatisi nei luoghi di ubicazione del rischio durante il periodo di assicurazione, quale che ne fosse la causa, escludendosi peraltro l’indennizzo per i costi di modifica o di rifacimento dei lavori, eseguiti in difformità del progetto approvato dal Comune di Roma, oppure non a regola d’arte, per gli errori di progettazione e calcolo. La Condotte aveva denunciato il sinistro con lettera 2 febbraio 1994, e la società assicurativa, compiuti gli accertamenti del caso, aveva escluso l’applicabilità della garanzia, essendosi l’evento lesivo verificato successivamente alla scadenza pattuita nel contratto, ed essendo i danni riconduciteli ad ipotesi escluse dalla polizza.

La Condotte promosse allora l’arbitrato irrituale previsto dal contratto, nominando il proprio arbitro con lettera spedita 4 agosto 1995, alla quale la Generali rispose con un fax in data 28 agosto 1995 nominando il suo arbitro. La Condotte, assumendo di non aver avuto risposta, chiese ed ottenne dal Presidente del Consiglio di Stato la nomina dell’arbitro di competenza della controparte, e i due arbitri nominarono il terzo. All’esito del procedimento il collegio emise il lodo 23 giugno 1998, con il quale dichiarava la Società assicurativa tenuta a indennizzare la società Condotte per la somma complessiva di 6.297.107.041, oltre agli accessori.

La Condotte ottenne quindi dal Presidente del Tribunale di Roma, per il pagamento del dovuto, un decreto ingiuntivo, al quale Generali si oppose in data 23 ottobre 1998. Contro la sentenza del tribunale, che respingeva l’opposizione, la Generali propose appello, che fu rigettato dalla Corte d’appello di Roma con sentenza 15 luglio 2003.

Per la cassazione di questa sentenza, non notificata, la Assicurazioni Generali s.p.a. ricorre con atto il 21 giugno 2004 per tre motivi.

La Società Italiana per Condotte d’Acqua s.p.a. resiste.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo mezzo si denuncia la violazione delle norme in. tema di interpretazione della clausola compromissoria contenuta nel contratto, e di esecuzione in buona fede (artt. 1362, 1363, 1366 e 1367 c.c.), con riguardo specifico alle modalità di comunicazione della nomina dell’arbitro. Si censura l’affermazione dell’invalidità della comunicazione della nomina, perchè fatta da Generali a mezzo fax, invece che a mezzo raccomandata come previsto in contratto.

Con il secondo motivo sì denuncia la violazione delle norme in tema di disconoscimento delle scritture nel processo, avendo il giudice di merito ritenuto generico il disconoscimento dell’atto, prodotto in giudizio, nel quale era stata ravvisata – sul presupposto dell’inesistenza della nomina dell’arbitro da parte di Generali – la ratifica da parte di questa della nomina dell’arbitro da parte del Presidente del Consiglio di Stato.

I due mezzi sono collegati, vertendo sul medesimo punto dell’impugnata sentenza, concernente la validità del procedimento di nomina del collegio arbitrale, e precisamente dell’arbitro di parte Generali. Di essi, il secondo è certamente infondato. In base alla giurisprudenza di questa corte in tema di disconoscimento della scrittura privata a norma dell’art. 214 c.p.c., perchè tale disconoscimento sia validamente effettuato, con l’onere per l’avversario (che insista nell’avvalersi dello scritto) di chiederne la verificazione, si richiede un’articolata dichiarazione di diversità della firma risultante sul documento rispetto alle sottoscrizioni di tutti gli organi rappresentativi, specificamente identificati od identificabili, atteso che, nel caso della persona giuridica, assistita da una pluralità di organi con il potere di firmare un determinato atto, sussistono più sottoscrizioni qualificabili come proprie dell’ente (Cass. 1 dicembre 1997 n. 12179). Nel caso oggi sottoposto all’esame della corte, il giudizio di genericità della corte territoriale non è adeguatamente censurato dalla società ricorrente, che non chiarisce neppure se il disconoscimento movesse dalla contestazione dell’identificazione del sottoscrittore, dell’esistenza di poteri rappresentativi in capo al sottoscrittore, dell’autografia dell’apparente autore della sottoscrizione, o della riferibilità della sottoscrizione a tutte le pagine del documento.

Quanto al valore di prova del contenuto del documento – che pure è contestata, assumendosi che una ratifica della nomina sarebbe stata superflua nelle circostanze ipotizzate – si tratta di una questione di apprezzamento riservata al giudice del merito.

Il rigetto di questo mezzo comporta che il giudizio della corte territoriale, circa la ratifica della nomina dell’arbitro di parte Assicurazioni Generali risulti immune da censure. Resta in tal modo assorbita – perchè inidonea ad influenzare l’esito della causa -la questione della regolarità della nomina medesima, oggetto del primo mezzo.

Con il terzo mezzo si denunciano la violazione delle norme in tema di mandato arbitrale e vizi di motivazione della sentenza impugnata. Gli arbitri avevano omesso ogni accertamento, e quindi ogni decisione, sul contenuto della clausola di “postagibilità”, che delimitava l’ambito di applicazione della copertura assicurativa. Il collegio arbitrale, pur ammettendo che il manifestarsi del sinistro andava collocato al tempo in cui la committente aveva avvisato Condotte, e dunque oltre il periodo di vigenza della polizza, ne avevano affermato la risarcibilità. Erroneamente quindi la corte d’appello aveva condiviso la sentenza di primo grado, che aveva affermato essere il collegio arbitrale ben consapevole della portata dell’eccezione e dei riferimenti contrattuali su cui essa era fondata.

Secondo la ricorrente poi, gli errori e le carenze progettuali, pur chiaramente emersi dalla consulenza, avrebbero dovuto condurre ad escludere l’indennizzabilità del sinistro; e il lodo si sarebbe contraddetto affermando che intendeva prendere in considerazione la questione del rispetto delle “regole d’arte” e poi affermando che è impossibile valutare il rispetto delle regole dell’arte. Il lodo infine sarebbe affetto da errore per non aver considerato parti essenziali della relazione tecnica, per aver dato per pacifici fatti contestati e averne supposto altri in realtà inesistenti, e la ricorrente prosegue indicando i punti sui quali il collegio arbitrale avrebbe frainteso i dati emergenti dalla consulenza.

Il complesso mezzo, nella parte in cui possa considerasi ammissibile, è infondato. Esso è certamente inammissibile con riguardo a tutte le affermazioni che muovono da premesse di fatto in contrasto con quelle ritenute dal giudice di merito, specialmente sul contenuto del lodo arbitrale. Esso è altresì inammissibile nella parte in cui censura direttamente il lodo, per il suo asserito contrasto con le risultanze della relazione di consulenza, e quindi sollecita in sostanza un riesame nel merito degli atti di causa, laddove il sindacato ammesso in questa sede è limitato al riscontro dell’intrinseca congruità della motivazione dell’impugnata sentenza ai motivi d’appello sui quali era richiesta la decisione.

Quanto al resto occorre premettere che il giudice di merito ha dato, nella sentenza impugnata, una spiegazione puntuale ed esauriente delle ragioni per le quali il lodo arbitrale è esente dai vizi denunciati. In essa si osserva in particolare:

– quanto alla determinazione temporale della copertura assicurativa, che il lodo, movendo esplicitamente dalla lettura ed interpretazione delle clausole contrattuali che la prevedono, aveva collocato il sinistro – interpretato come evento e distinto dal danno, quale conseguenza economica del primo – entro il margine temporale in questione, in ciò richiamando le conclusioni della consulenza che avevano individuato le condizioni favorevoli al danneggiamento del calcestruzzo nella “maturazione e conseguente ritiro della soletta di serraggio”, nella fase di esecuzione delle opere, inclusa nella copertura assicurativa;

– quanto al preteso contrasto tra l’affermazione dell’indennizzabilità del sinistro e, da un lato, l’accertamento peritale che aveva rivelato errori e carenze progettuali, dall’altro l’impossibilità di valutare il rispetto delle regole dell’arte, che il collegio arbitrale aveva escluso l’esame del progetto, perchè non aveva costituito oggetto degli scritti difensivi ed era stato introdotto da Generali con scritti conclusionali, sui quali l’altra parte aveva rifiutato il contraddittorio, e aveva poi negato che vi fosse stata violazione delle regole dell’arte nell’esecuzione;

– quanto, infine, al travisamento delle risultanze della consulenza circa la collocazione temporale del sinistro e circa la composizione del calcestruzzo, che su questi punti il lodo aveva recepito puntualmente il contenuto della consulenza tecnica.

Ora, secondo la costante giurisprudenza di questa corte, l’arbitrato irrituale postula l’affidamento ad un privato della soluzione di controversie mercè uno strumento esclusivamente negoziale (composizione amichevole o negozio di accertamento) riconducibile alla volontà delle stesse parti, che si impegnano a considerare la decisione come espressione della loro stessa volontà; con la conseguenza che il lodo arbitrale irrituale è impugnabile, davanti al giudice ordinariamente competente, soltanto per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale (errore, violenza, dolo, incapacità delle parti o dell’arbitro). Ne deriva che la violazione delle regole del mandato, qualora si verifichi nel corso di un arbitrato irrituale può astrattamente assumere rilevanza, nel giudizio d’impugnazione del lodo, non già per la nullità o la revocazione dell’atto, ma ai sensi dell’art. 1429 c.c., e cioè dell’errore che, procedendo da violazione dei limiti del mandato conferito agli arbitri, abbia inficiato la volontà contrattuale da costoro espressa, con la conseguenza che la sua deduzione comporta un’indagine sull’effettivo contenuto del mandato stesso ed apprezzamenti riservati al giudice del merito e non censurabili in Cassazione, se correttamente motivati ed ispirati ai criteri legali di ermeneutica contrattuale (v. per tutte Cass. 18 gennaio 1992 n. 595).

Nel caso oggi all’esame della corte, il mezzo d’impugnazione prospetta una violazione del mandato consistente nell’omessa interpretazione preliminare della clausola, contrattuale applicata, che la corte territoriale ha invece motivatamente escluso con argomenti non puntualmente censurati dalla ricorrente, e della quale neppure è stata illustrata la riconducibilità ai requisiti dell’errore essenziale (art. 1429 c.c.).

In conclusione il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso, e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 12.200,00, di cui Euro 12.000,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima sezione della Corte suprema di Cassazione, il 9 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2010

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