Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3620 del 14/02/2018
Civile Ord. Sez. L Num. 3620 Anno 2018
Presidente: MANNA ANTONIO
Relatore: LEO GIUSEPPINA
ORDINANZA
sul ricorso 23723-2013 proposto da:
SBARAGLIA
GIANLUCA
C.F.
SBRGLC87L09H501A,
elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE, 16,
presso lo studio dell’avvocato GUIDO CHIODETTI, che
lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente contro
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
2017
4635
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA VIA C. MONTEVERDI 16, presso lo
studio dell’avvocato GIUSEPPE CONSOLO, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controricorrente –
Data pubblicazione: 14/02/2018
avverso la
sentenza n.
2467/2013
della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 16/04/2013 R.G.N.
6875/2010.
–
RG. 23723/2013
RILEVATO
che, con sentenza depositata in data 16/4/2013, la Corte di Appello di
Roma ha respinto il gravame interposto da Sbaraglia Gianluca, nei
confronti di Poste Italiane S.p.A., avverso la pronunzia del Tribunale
della stessa sede, con la quale era stata rigettata la domanda del
medesimo Sbaraglia volta all’accertamento della nullità del termine
Italiane S.p.A., per i periodi 2/11/2006-31/1/2007 e 20/4/200729/9/2007, ed al conseguente riconoscimento della sussistenza, tra le
parti, di un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato a decorrere dal 2/11/2006;
che avverso tale sentenza lo Sbaraglia ha proposto ricorso per
cassazione affidato a sei motivi;
che Poste Italiane S.p.A. ha resistito con controricorso;
che il P.G. non ha formulato richieste
CONSIDERATO
che, preliminarmente, deve rilevarsi che è stato depositato presso la
cancelleria della Sezione lavoro della Corte di Cassazione l’originale
dell’atto di rinunzia al ricorso, sottoscritto da Sbaraglia Gianluca e dal
difensore, avv. Guido Chiodetti, ritualmente notificato a Poste Italiane
S.p.A., nel quale si dà atto che, nelle more del giudizio, il lavoratore è
stato assunto dalla predetta società a seguito dell’accertata nullità del
termine apposto ad un terzo contratto di lavoro intercorso tra le parti,
relativamente al periodo 28/1/2007-30/1/2008, in ordine alla quale si
è pronunziata la Suprema Corte con la sentenza n. 6599/2015,
depositata il 31/3/2015;
che sussistono, pertanto, i presupposti di cui agli artt. 390 e 391 c.p.c.
per dichiarare l’estinzione del giudizio;
che la condotta processuale tenuta dalla parte ricorrente, diretta alla
definizione non contenziosa del procedimento, giustifica la
compensazione delle spese del giudizio di legittimità
UL
apposto ai due contratti di lavoro stipulati tra il ricorrente e Poste
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio; spese compensate.
Così deciso nella Adunanza camerale del 22 novembre 2017.