Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3620 del 14/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 14/02/2011, (ud. 20/01/2010, dep. 14/02/2011), n.3620

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 175, presso

la DIREZIONE AFFARI LEGALI POSTE ITALIANE, rappresentata e difesa

dall’avvocato GUADAGNI SIMONETTA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

R.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA

195, presso lo studio dell’avvocato VACIRCA SERGIO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LALLI CLAUDIO, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 222/2006 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 21/02/2006 r.g.n. 516/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/01/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE MELIADO’;

udito l’Avvocato URSINO ANNA MARIA per delega GUADAGNI SIMONETTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 17.2.2006 – 21.2.2006 la Corte di appello di Firenze, in riforma della sentenza resa dal Tribunale di Livorno l’11.6.2003, impugnata da R.F., dichiarava la nullita’ del termine apposto al contratto stipulato fra la predetta e le Poste Italiane il 14.2.2001, ai sensi dell’art. 25 del CCNL 2001 per “esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un piu’ funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi”.

Osservava la corte territoriale , con riferimento all’onere probatorio del datore di lavoro, nella fattispecie non assolto, che non bastava dedurre l’essere in atto un processo di ristrutturazione quale quello posto in essere dall’azienda, ma occorreva provare che, a seguito di quel processo, erano sorte particolari ed eccezionali esigenze, diverse dalla mera attuazione del programma di ristrutturazione stesso, idonee a legittimare l’apposizione del termine al contratto di lavoro. Per la cassazione della sentenza propongono ricorso le Poste Italiane con due motivi.

Resiste con controricorso l’intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, svolto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 la societa’ ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione alla L. n. 56 del 1987, art. 23 e all’art. 1362 c.c. e segg., nonche’ omessa motivazione, rilevando che ne’ la norma legale, ne’ quella contrattuale ponevano vincoli o limiti al contenuto della clausola del contratto individuale, dal momento che la norma legale aveva rilasciato un’ ampia delega all’autonomia collettiva e che la norma contrattuale subordinava la sua applicazione unicamente all’esistenza di un processo di riorganizzazione e di rimodulazione degli assetti occupazionali dell’azienda.

Con il secondo motivo poi la societa’ ricorrente lamenta vizio di motivazione per avere la corte territoriale omesso di esaminare l’eccezione di aliunde perceptum, ritenendo tale eccezione rilevabile esclusivamente in un successivo giudizio relativo al quantum.

Il ricorso e’ fondato in base all’indirizzo ormai consolidato affermato da questa Corte con riferimento ai contratti a termine conclusi ai sensi dell’art. 25 ccnl 2001, in data anteriore all’entrata in vigore della nuova disciplina del contratto a termine (D.Lgs. n. 368 del 2001).

Questa Suprema Corte, decidendo, infatti, in casi analoghi (v. fra le altre Cass. 26 settembre 2007 n. 20162; Cass. 1-10-2007 n. 20608), ha cassato le pronunce di merito che hanno dichiarato illegittimo il termine apposto a contratti stipulati in base alla previsione della norma contrattuale, osservando, in linea generale, che la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 nel demandare alla contrattazione collettiva la possibilita’ di individuare – oltre le fattispecie tassativamente previste dalla L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1 e successive modifiche nonche’ dal D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, art. 8 bis convertito con modificazioni dalla L. 15 marzo 1983, n. 79 -nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria “delega in bianco” a favore delle organizzazioni sindacali, le quali pertanto, non sono vincolate all’individuazione di figure contrattuali comunque omologhe a quelle previste per legge (principio ribadito dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte con sentenza 2 marzo 2006 n. 4588), e che in attuazione della sopra citata “delega in bianco” le parti sindacali hanno legittimamente individuato, quale ipotesi autorizzativa della stipulazione di contratti a termine, quella di cui al citato art. 25, comma 2, del c.c.n.l. 11 gennaio 2001. In specie, quale conseguenza della suddetta delega conferita dal citato art. 23, questa Corte ha precisato che le organizzazioni sindacali, senza essere vincolate alla individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge, possono legittimare il ricorso al contratto di lavoro temporaneo per causali di carattere oggettivo ed anche – alla stregua di esigenze riscontrabili a livello nazionale o locale – per ragioni di tipo meramente “soggettivo”, costituendo l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessita’ del mercato idonea garanzia per i lavoratori e per un’efficace salvaguardia dei loro diritti.

Premesso, poi, che l’art. 25, comma 2, del c.c.n.l. 11 gennaio 2001 prevede, come si e’ visto, quale ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a termine, la presenza di “esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un piu’ funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi”, questa Corte ha ritenuto viziata l’interpretazione dei giudici del merito che, sull’assunto della assoluta genericita’ della disposizione in esame, hanno affermato che la stessa non contiene alcuna autorizzazione ad avvalersi liberamente del tipo contrattuale speciale, senza l’individuazione di ipotesi specifiche di collegamento tra i singoli contratti e le esigenze aziendali cui gli stessi sono strumentali.

Tale orientamento va confermato in questa sede, essendo la tesi accolta dalla corte territoriale (volta a prefigurare, in via interpretativa, limiti di operativita’ non contemplati nell’accordo collettivo) fondata, comunque, sull’erroneo presupposto che il legislatore non avrebbe conferito una “delega in bianco” ai soggetti collettivi ed avrebbe imposto al potere di autonomia negoziale limiti ulteriori e diversi rispetto a quelli autonomamente valutati dalle parti sociali.

In applicazione di tali criteri interpretativi, va, quindi, accolto il primo motivo del ricorso, con conseguente assorbimento del secondo.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con il rigetto della domanda introduttiva del giudizio.

Tenuto conto della complessita’ del quadro giurisprudenziale esistente al tempo della proposizione del ricorso, sussistono giusti motivi per compensare le spese della fase di merito, mentre seguono la soccombenza quelle del presente giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da R.F. nei confronti delle Poste Italiane;

compensa le spese del giudizio di merito e condanna l’intimata al rimborso in favore delle Poste Italiane di quelle del giudizio di legittimita’, che liquida in 34,00 Euro per esborsi ed in Euro 2500,00 per onorario di avvocato, oltre a spese generali, IVA e CPA. Cosi’ deciso in Roma, il 20 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2011

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