Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3620 del 13/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 13/02/2020, (ud. 18/09/2019, dep. 13/02/2020), n.3620

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 35767-2018 proposto da:

R.G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA

DI RIENZO 28, presso lo studio dell’avvocato RICCARDO BOLOGNESI, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 80415740580;

– intimato –

avverso il decreto n. 2900/2018 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositato il 30/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA

FALASCHI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con decreto n. 3514 del 20 ottobre 2018 la Corte d’appello di Perugia ha dichiarato improponibile la domanda proposta da A.G. ROSSIN intesa ad ottenere l’equa riparazione del danno non patrimoniale conseguente alla durata non ragionevole di un giudizio introdotto nell’anno 1997 dinanzi al TAR Lazio e definito con sentenza pubblicata il 15 giugno 2011, per non essere stata depositata nel giudizio presupposto istanza di prelievo.

Per la cassazione di tale decreto il R. ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo.

Il Ministero dell’economia e delle finanze intimato non ha svolto difese.

La proposta del relatore, ex art. 380-bis c.p.c., nel senso della manifesta fondatezza del ricorso, è stata comunicata alla parte ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Osserva il Collegio, in via pregiudiziale, che il ricorrente ha notificato il presente ricorso al Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Perugia, a mezzo posta certificata, mentre presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma è stata effettuata all’indirizzo “roma.mailcert.avvocaturastato.it “, piuttosto che al corretto indirizzo “ags.rm.rnailcert.avvocaturastato.it “, con conseguente nullità della notifica del ricorso all’intimato Ministero.

Nel caso di ricorso proposto nei confronti della P.A., la nullità della notificazione eseguita presso l’Avvocatura distrettuale ovvero presso un non idoneo indirizzo di posta certificata resta sanata, con effetto “ex tunc”, non soltanto dalla costituzione in giudizio, anche dopo il decorso del termine dell’art. 370 c.p.c., dell’Amministrazione medesima rappresentata dall’Avvocatura generale, ma anche dalla rinnovazione della notificazione stessa presso detta Avvocatura generale, ancorchè posteriore alla scadenza del termine per impugnare, sia quando il ricorrente a ciò provveda di propria iniziativa, anticipando l’ordine contemplato dall’art. 291 c.p.c., sia quando agisca in esecuzione di tale ordine (cfr. Cass. 27 aprile 2011 n. 9411; Cass. 4 ottobre 2013 n. 22767; Cass. 17 ottobre 2014 n. 22079).

Infatti, i ricorsi per Cassazione avverso sentenze rese all’esito di processi in cui è stato assunto il patrocinio di una delle parti dall’Avvocatura dello Stato vanno notificati, a pena di nullità rilevabile di ufficio, non solo all’Avvocatura Generale e non a quella Distrettuale (che già aveva prestato i suoi uffici defensionali nel precedente grado di merito), e in ipotesi di posta certificata, all’indirizzo all’uopo deputato e, ove non vi abbia posto rimedio sua sponte il notificante e il destinatario della notifica non si sia altrettanto spontaneamente costituito (o, nella specie, non abbia altrettanto spontaneamente svolto le attività defensionali tipiche del giudizio di legittimità), ne va ordinata la rinnovazione (per tutte, Cass., Sez. Un., 15 gennaio 2015 n. 608, a composizione di un contrasto sul punto insorto tra le sezioni semplici; tra molte successive: Cass. 18 gennaio 2016 n. 710; Cass. 28 ottobre 2016 n. 21973; Cass., Sez. Un., 6 aprile 2018 n. 8569; Cass. 14 dicembre 2018 n. 32394).

In materia di notificazioni questa Corte ha già avuto modo di affrontare con alcune recenti pronunce, pervenendo alla conclusione che, a seguito dell’introduzione del “domicilio digitale”, corrispondente all’indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell’Ordine di appartenenza, la notificazione dell’impugnazione va eseguita all’indirizzo PEC del difensore costituito risultante dal ReGIndE; poichè solo quest’ultimo è qualificato ai fini processuali ed idoneo a garantire l’organizzazione preordinata all’effettiva difesa, non è idonea a determinare la decorrenza del termine breve di cui all’art. 326 c.p.c., la notificazione della sentenza effettuata ad un indirizzo di PEC diverso da quello inserito nel ReGIndE (Cass. n. 30139 del 2017; Cass. n. 13224 del 2018). In continuità con il citato orientamento è stato affermato il seguente principio di diritto: “Il domicilio digitale previsto dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16-sexies, conv. con modif. in L. n. 221 del 2012, come modificato dal D.L. n. 90 del 2014, conv., con modif., in L. n. 114 del 2014, corrisponde all’indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell’Ordine di appartenenza e che, per il tramite di quest’ultimo, è inserito nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) gestito dal Ministero della giustizia. Solo questo indirizzo è qualificato ai fini processuali ed idoneo a garantire l’effettiva difesa, sicchè la notificazione di un atto giudiziario ad un indirizzo PEC riferibile – a seconda dei casi – alla parte personalmente o al difensore, ma diverso da quello inserito nel ReGIndE, è nulla, restando del tutto irrilevante la circostanza che detto indirizzo risulti dal/’l’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC)” (cfr Cass. n. 3709 del 2019).

Facendo applicazione del principio nel caso di specie, si deve concludere che la notificazione del ricorso presso un indirizzo di posta elettronica dell’Avvocatura dello Stato diverso da quello inserito nel ReGIndE non è idonea ad una corretta istaurazione del contraddittorio.

A tanto deve allora prima di ogni altra cosa provvedersi come in dispositivo, in applicazione dell’art. 291 c.p.c., disponendo la rinnovazione della notificazione del ricorso, con l’avvertenza che il termine di trenta giorni ivi fissato decorrerà dalla comunicazione della presente ordinanza; la causa va rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte dispone la rinnovazione della notificazione del ricorso al Ministero dell’economia e delle finanze presso l’Avvocatura Generale dello Stato ed assegna alla parte ricorrente termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per provvedervi;

rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI – 2 Sezione civile della Corte di Cassazione, il 18 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA