Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3620 del 10/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 10/02/2017, (ud. 10/01/2017, dep.10/02/2017),  n. 3620

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Fracesco Maria – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12526-2015 proposto da:

G.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TEODORO

MONTICELLI, 12, presso lo studio dell’avvocato CORRADO MATERA,

rappresentata e difesa da se stessa e dall’avvocato PASQUALE VILLANI

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

N.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1913/2014 del TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE,

depositata il 03/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. BARRECA

GIUSEPPINA LUCIANA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

– con la sentenza impugnata il Tribunale ha accolto l’appello proposto dalla G. avverso la sentenza del Giudice di Pace che aveva accolto l’opposizione a precetto avanzata nei confronti della medesima G. da parte di N.R.. Il Tribunale ha dichiarato la nullità della sentenza impugnata per difetto di competenza del giudice di pace ed ha compensato tra le parti le spese dei due gradi;

il ricorso è proposto con un motivo riguardante la compensazione delle spese;

– l’intimato non si è difeso;

– ricorrendo uno dei casi previsti dall’art. 375, comma 1, su proposta del relatore della sezione sesta, il presidente ha fissato con decreto l’adunanza della Corte, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

– il decreto è stato notificato come per legge.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITO

che:

– con l’unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e vizio di motivazione, reputando la ricorrente che non costituiscano gravi ed eccezionali ragioni di compensazione le due circostanze indicate dal giudice a sostegno della decisione sulle spese e che comunque si tratti di circostanze “in astratto assolutamente inconferenti ed in concreto totalmente inesistenti”;

– il ricorso è ammissibile in base ai principi di cui a Cass. S.U. n. 14205/05 ed il motivo è manifestamente fondato;

– che la sentenza contiene la seguente motivazione: “poichè dagli atti e dalla discussione orale si apprende che la sentenza non è stata eseguita e non ha provocato danni ed atteso il comportamento processuale eccellente dell’appellato le spese dei due gradi di giudizio vanno interamente compensate”;

– la decisione viola il disposto dell’art. 92 c.p.c. poichè l’avere adito in primo grado un giudice incompetente e l’avere infondatamente resistito all’atto di appello (per come si evince dalla stessa motivazione della sentenza) non sono certo condotte processuali “eccellenti”, nè tanto meno idonee ad integrare le gravi ed eccezionali ragioni di compensazione richieste dall’art. 92 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis. Anzi, sono espressione della totale soccombenza della parte appellata;

– quanto all’idoneità della sentenza a “provocare danni”, è sufficiente rilevare che, a prescindere dai profili esecutivi, già nell’ambito endoprocessuale, l’appellante è stata costretta a proporre il gravame onde evitare il passaggio in giudicato di una sentenza che comunque l’avrebbe pregiudicata;

– il ricorso va perciò accolto e la sentenza impugnata va cassata, limitatamente alla decisione di compensazione delle spese dei due gradi di giudizio;

– poichè non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, le spese del grado d’appello si liquidano come da dispositivo in favore della ricorrente ed a carico dell’intimato. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del primo grado, poichè la G. è rimasta contumace;

– le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata limitatamente alla decisione di compensazione delle spese. Decidendo nel merito, condanna N.R. a pagare, in favore di G.M., le spese del giudizio di appello e del giudizio di legittimità, liquidate come segue:

– Euro 2.738,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge, per il secondo grado;

Euro 1.200,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 227,00 ed agli accessori di legge, per il giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sesta sezione civile – 3 della Corte suprema di cassazione, 10 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2017

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