Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 362 del 10/01/2017

Cassazione civile, sez. VI, 10/01/2017, (ud. 14/10/2016, dep.10/01/2017),  n. 362

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13709-2013 proposto da:

C.M.A., (OMISSIS), V.L. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CLAUDIO MONTEVERDI 20, presso

lo studio dell’avvocato PAOLA TANFERNA che li rappresenta e difende

unitamente e disgiuntamente all’avvocato SANDRO CASTRO giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

L.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 45/2013 della CORTE D’APPELLO DI GENOVA,

emessa il 12/12/2012 e depositata il 10/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA.

Fatto

FATTO E RAGIONI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione del 6.7.1999, V.L. e C.M.A. convenivano in giudizio, dinanzi il Tribunale di La Spezia, V.S. e L.A. e, premesso di essere comproprietari di un immobile sito in (OMISSIS), contestavano che i convenuti avessero costruito un garage nel terreno confinante con la proprietà degli attori, senza rispettare le distanze tra le costruzioni stabilite dalla legge.

Chiedevano quindi l’arretramento del fabbricato e l’accertamento dell’esatto confine tra le rispettive proprietà.

I convenuti, costituitisi in giudizio, rilevavano che il V. non era comproprietario dell’immobile oggetto di controversia, e che il manufatto era stato costruito nel 1974, con maturazione per usucapione del diritto di tenerlo a distanza inferiore a quella legale.

In via riconvenzionale chiedevano, oltre all’acquisto della servitù per usucapione, l’accertamento della violazione delle distanze da parte degli attori, con riferimento ad alcune vedute aperte nel loro immobile.

2) Il Tribunale di La Spezia, con sentenza n.134/2008, rilevato che il sig. V. era estraneo alla causa in questione, determinava l’esatto confine tra le proprietà delle parti. Accoglieva la domanda riconvenzionale della L. di usucapione della servitù e di demolizione della sopraelevazione dell’edificio costruito dagli attori, e rigettava la domanda formulata dagli attori.

3) V.L. e C.M.A. hanno proposto appello. L’appellata L. si è costituita in giudizio.

4) La Corte di appello di Genova, con sentenza n. 45 dell’11.1.2013, ha rigettato l’appello e confermato la sentenza impugnata.

5) I ricorrenti V.L. e C.M.A. hanno proposto ricorso per cassazione, notificato il 24.05.2013, articolato su due motivi.

L’intimata non ha svolto attività difensiva.

Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio. Ha proposto l’accoglimento del solo secondo motivo di ricorso.

Parte ricorrente ha depositato avviso di ricevimento comprovante la notifica del ricorso alla L., al domicilio eletto presso il difensore in appello.

5.1) Con il primo motivo i ricorrenti lamentano “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. – violazione e falsa applicazione di risultanze istruttorie – motivazione insufficiente e contraddittoria”.

Sostengono che la Corte di appello non avrebbe tenuto in debita considerazione la documentazione allegata agli atti di causa nè le dirimenti osservazioni effettuate, in grado di appello, dal consulente tecnico di parte per criticare gli errori della ctu.

5.2) Il motivo risulta inammissibile, in quanto formulato sulla base del vecchio testo dell’art. 360 c.p.c..

Il provvedimento impugnato è stata pubblicato l’11.1.2013, per cui trova applicazione il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 3, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134 (applicabile alle sentenze pubblicate dopo l’11.9.2012).

Alla luce della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 il vizio di motivazione è denunciabile solo “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

Pertanto “è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali” (SU Cass. 8053/2014).

Nel caso di specie, i ricorrenti lamentano il fatto che la Corte di appello abbia, sulla base delle risultanze del consulente tecnico d’ufficio, qualificato la sopraelevazione costruita dai ricorrenti come “finestrata”, assoggettandola alla disciplina dello strumento urbanistico che richiede una distanza minima di mt 10 fra i fabbricati.

Così facendo, la Corte non avrebbe tuttavia preso in considerazione che nelle osservazioni del consulente tecnico di parte si ribadiva la natura “non finestrata” della parete in questione, che, in quanto tale, non avrebbe potuto essere presa a riferimento per determinare la demolizione o meno della sopraelevazione realizzata dagli odierni ricorrenti.

I ricorrenti, nel prospettare tale doglianza, non hanno tuttavia offerto, a questa Corte, gli elementi necessari per evidenziare una presunta omessa valutazione di elementi probatori che, qualora correttamente esaminati, avrebbero potuto condurre ad un esito differente della controversia.

Gli stessi si sono infatti limitati a richiamare genericamente le osservazioni del consulente tecnico di parte – senza peraltro riportarne il contenuto – di segno avverso alle conclusioni cui è pervenuto il ctu, nonchè il fatto che il ctu U., nel rispondere alle osservazioni del consulente di parte T., avrebbe indicato, quale parete finestrata, il fronte della proprietà L., ossia il fabbricato antistante, e non il locale/deposito della resistente.

In tale modo, però, hanno prospettato una spiegazione delle risultanze istruttorie con una mera logica alternativa la quale, anche laddove fosse supportata dalla possibilità o dalla probabilità di corrispondenza alla realtà fattuale, non fa emergere alcuna omissione o irrisolvibile illogicità da parte del giudice di merito, unica ipotesi attualmente censurabile.

5.3) Nel primo motivo, inoltre, i ricorrenti si dolgono del fatto che la Corte di appello avrebbe disposto la demolizione della sopraelevazione costruita dai ricorrenti. Affermano che “la documentazione versata in atti dimostra chiaramente che il fabbricato degli odierni ricorrenti è stato costruito per primo e che, dunque, avrebbe dovuto essere la resistente a rispettare le distanze previste per i fabbricati fronteggianti, arretrandosi”. Ritengono altresì “ingiustificata la mancata integrale rinnovazione dell’istruttoria”; aggiungono: “non si comprende il motivo per cui il giudice di seconda istanza abbia ritenuto che la documentazione fotografica fosse contraddittoria e confusa, avendo, al contrario, ritenuto indubitabili le risultanze dell’erronea perizia officiosa”.

Anche questo profilo di doglianza incorre nei rilievi già svolti: poichè l’accertamento di fatto compiuto dalla Corte territoriale è sindacabile in cassazione solo in presenza di anomalie motivazionali che si tramutino in violazioni di legge costituzionalmente rilevanti (SU Cass. 8053/2014), nel caso in esame la Corte di appello di Genova ha esaustivamente motivato in relazione alle doglianze dei ricorrenti.

Nella relazione preliminare alle pagine 4, 5 e 6 sono state riportate dettagliatamente le frasi con cui la Corte di appello ha descritto i manufatti, analizzato le fotografie, discusso la situazione dei luoghi.

Pertanto in presenza di puntuale valutazione delle circostanze di fatto rilevanti e in assenza di indicazioni su omissioni decisive, rilevanti ex art. 360 c.p.c., n. 5 novellato, le censure di cui al primo motivo non possono essere accolte.

6) Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano “violazione e falsa applicazione dell’art. 1142 c.c.”.

Sostengono che la Corte di appello sarebbe incorsa in un “errore interpretativo e logico”, poichè, nel caso di specie, l’originario manufatto era stato demolito e costruito in ampliamento dopo diverso tempo dalla demolizione. Per tale motivo, non potrebbe parlarsi nè di acquisto per usucapione nè di continuità nel possesso.

6.1) Il motivo appare fondato.

L’art. 1142 c.c. stabilisce che: “Il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia posseduto anche nel tempo intermedio”.

Nella sentenza oggetto di impugnazione la Corte di appello ha stabilito che: ” V.L. e C.M.A. non sono riusciti a fornire la prova della discontinuità nel possesso della servitù in discoro, non essendo stato dimostrato con ragionevole certezza che vi fu un’apprezzabile discontinuità fra demolizione del pollaio e sua sostituzione con l’attuale garage, al di là di quella, inevitabile, necessaria per la edificazione di tale ultimo manufatto”.

In tal modo però la Corte ha inequivocabilmente riconosciuto che discontinuità vi fu, giacchè il bene su cui stava decorrendo il tempo utile per usucapire la servitù relativa alla distanza legale venne demolito.

Ciò ebbe a creare una frattura nel possesso, che invano la Corte di appello ha inteso superare discutendo di non apprezzabile discontinuità temporale. Rileva in proposito sia la diversità dei due beni a favore dei quali viene invocata la servitù, sia il principio di diritto secondo il quale per la configurabilità del possesso ad usucapionem è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all’uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno jus in re aliena (Cass. n. 11000/01).

Il ricorso coglie nel segno laddove deduce che non può parlarsi di continuità del possesso. E’ stata infatti adottata una nozione di tale istituto che non corrisponde al senso stesso che esso ha, che si fonda proprio sulla persistenza ininterrotta e protratta per oltre venti anni dell’esercizio di un potere di fatto.

Secondo le Sezioni Unite (Cass. 21578/11) nell’ambito delle opere edilizie – anche alla luce dei criteri di cui alla L. 5 agosto 1978, n. 457, art. 31, comma 1, lett. d), – la semplice “ristrutturazione” si verifica ove gli interventi, comportando modificazioni esclusivamente interne, abbiano interessato un edificio del quale sussistano e rimangano inalterate le componenti essenziali, quali i muri perimetrali, le strutture orizzontali, la copertura, mentre è ravvisabile la “ricostruzione” allorchè dell’edificio preesistente siano venute meno, per evento naturale o per volontaria demolizione, dette componenti, e l’intervento si traduca nell’esatto ripristino delle stesse operato senza alcuna variazione rispetto alle originarie dimensioni dell’edificio, e, in particolare, senza aumenti della volumetria. In presenza di tali aumenti, si verte, invece, in ipotesi di “nuova costruzione”, come tale sottoposta alla disciplina in tema di distanze vigente al momento della medesima.

La Corte di appello ha ritenuto che il manufatto L. fosse utile a usucapire il diritto a mantenere le distanze legali, pur essendo stato modificato e trasformato da pollaio a garage. Descrive quindi una realtà fattuale concettualmente contrastante con la possibilità di acquisire il diritto vantato sulla base di una situazione di possesso immutata nel tempo per venti anni.

Una nuova costruzione, come secondo il lessico corrente deve considerarsi un garage rispetto ad un pollaio, va soggetta alle distanze legali vigenti e non a quelle minori rispettate dal manufatto sostituito, salvo verifica che non risulta essere stata esperita.

Mette conto aggiungere che a poco giova il precedente di cui a Cass. 14902/13, relativo a fabbricato ricostruito in sede diversa. Discende da quanto esposto l’accoglimento del secondo motivo di ricorso.

La sentenza impugnata va cassata e la cognizione rimessa ad altra sezione della Corte di appello di Genova per nuova valutazione della fattispecie, alla luce del principio di diritto ribadito e per la liquidazione delle spese di questo giudizio.

PQM

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso.

Accoglie il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Genova, che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile – 2, il 14 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2017

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