Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3619 del 16/02/2010

Cassazione civile sez. I, 16/02/2010, (ud. 10/11/2009, dep. 16/02/2010), n.3619

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Gezzi industriale s.r.l., domiciliata in Roma, via Zanardelli 20,

presso l’avv. L. Albisinni, rappresentata e difesa dall’avv. L.

Dalfino, come da procura notarile;

– ricorrente –

contro

S.G. e P.A.M., domiciliati in Roma,

via Villa Carpegna 58, presso l’avv. M. Petrini, rappresentati e

difesi dall’avv. A. Regina, come da mandato a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 937/2004 della Corte d’appello di Bari,

depositata il 29 ottobre 2004;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;

uditi i difensori, avv. L. Delfino per la ricorrente e avv. A. Regina

per i resistenti;

Udite le conclusioni del P.M., Dott. SORRENTINO F., che ha chiesto

dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il 14 giugno 1994, in accoglimento del ricorso proposto dalla Gezzi Industriale s.r.l. sulla base di cambiali protestate, il Presidente del Tribunale di Bari ingiunse ai coniugi S.A. e P.A.M. in solido il pagamento della somma di L. 31.221.776; al solo S.A. il pagamento della somma di L. 41.281.210; ad S.A. e S.G. in solido il pagamento della somma di L. 57.363.950.

Il decreto fu opposto dai debitori, che, oltre a chiedere il rigetto della domanda principale, proposero altresì domanda riconvenzionale di restituzione di quanto pagato in eccesso per interessi ultralegali non validamente pattuiti. E il Tribunale di Bari, espletata una C.T.U., ne accolse integralmente le pretese.

In particolare, in accoglimento dell’opposizione, rigettò la domanda della Gezzi Autoindustriale s.r.l., ritenendola prescritta quale azione cambiaria; in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannò la Gezzi Autoindustriale s.r.l. a restituire ad S. A. la somma di L. 129.198.881. La sentenza di primo grado, appellata dalla Gezzi Autoindustriale s.r.l., fu integralmente confermata dalla Corte d’appello di Bari.

I giudici d’appello giustificarono la propria decisione con tre argomenti:

a) ritennero innanzitutto che sarebbe stata comunque invalida la dedotta pattuizione, per giunta solo implicita, di un tasso di interessi ultralegale genericamente riferito a quello praticato dalle banche;

b) aggiunsero che l’impegno unilateralmente sottoscritto da S. A. al pagamento degli interessi in ragione del 20%, prodotto in secondo grado dalla società opposta, era rivolto al terzo primo prenditore delle sole cambiali per L. 46.500.000 scadute il 15 giugno 1986; ed era limitato alla mora nel pagamento di tali cambiali;

mentre mancava la prova di una surrogazione della Gezzi Autoindustriale s.r.l. anche nel credito relativo agli interessi moratori;

c) considerarono infine inammissibile per genericità il motivo d’appello con il quale la Gezzi Autoindustriale s.r.l. aveva censurato la qualificazione della sua domanda come azione cambiaria, anzichè come azione causale, posto che l’appellante; non aveva affatto contestato il convincimento del tribunale circa l’inesistenza di un suo rapporto sottostante con i debitori.

Contro la sentenza d’appello ricorre ora per cassazione la Gezzi Autoindustriale s.r.l. e propone tre motivi d’impugnazione, cui resistono con controricorso S.G. e P.M. A., che hanno depositato anche memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va preliminarmente disattesa, in quanto infondata, l’eccezione con la quale i resistenti hanno dedotto l’inammissibilità del ricorso per mancata esposizione di fatti di causa.

Il ricorso si apre infatti con un’adeguata narrazione della vicenda processuale, che da conto delle contrapposte pretese delle parti.

2. I primi due motivi del ricorso debbono essere trattati unitariamente, perchè la decisione sul secondo motivo assorbe anche quella sul primo motivo.

2.1- Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione dell’art. 2034 c.c., lamentando che i giudici del merito non abbiano rilevato d’ufficio la irripetibilità di quanto pagato in eccesso per interessi ultralegali non validamente pattuiti. Sostiene infatti che lo spontaneo pagamento di interessi in misura ultralegale, in mancanza di valida pattuizione scritta, costituisce adempimento di un’obbligazione naturale e non è pertanto ripetibile.

Deduce altresì vizio di motivazione della decisione impugnata e si duole che i giudici del merito abbiano omesso di pronunciarsi sulla sua eccezione di irripetibilità di quei pagamenti, benchè formulata, in memorie, difensive, sia in primo grado sia in appello.

2.2- Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione dell’art. 1284 c.c., comma 3 e vizi di motivazione della decisione impugnata.

Sostiene che la prescrizione della forma scritta per la pattuizione del tasso ultralegale degli interessi ne. ammette la determinazione per relationem. Sicchè le cambiali prodotte, in quanto inclusive di capitali e interessi, erano sufficienti alla prova del credito vantato per interessi nella misura corrispondente a quella del tasso praticato dagli istituti bancari sullo scoperto di conto corrente.

Aggiunge che erroneamente i giudici del merito hanno ritenuto prova inidonea della convenzione relativa agli interessi la scrittura del 24 giugno 1986 prodotta in appello, posto che il terzo prenditore delle cambiali, G.S., era amministratore della società ricorrente.

2.3- Con riferimento al primo motivo va innanzitutto rilevato come effettivamente, secondo la giurisprudenza di questa corte, “il debitore che abbia pagato spontaneamente interessi superiori al tasso legale non pattuiti per atto scritto, a norma dell’art. 1284 c.c., non può ripeterne l’importo, dovendo tale pagamento essere qualificato come adempimento di un’obbligazione naturale” (Cass., sez. 3^, 30 maggio 2008, n. 14481, m. 603302).

7 Tuttavia in giurisprudenza si è altresì chiarito che intanto può aversi l’irripetibilità, in quanto un patto, benchè invalidamente documentato, abbia comunque determinato la misura degli interessi (Cass., sez. 1^, 9 aprile 1984, n. 2262, m. 434311). Nel caso in esame, invece, la corte d’appello ha escluso che sia stata acquisita la prova della stessa stipulazione di un tale patto. Il secondo motivo del ricorso che censura sul punto la sentenza impugnata è infatti infondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in realtà, l’inclusione del credito per interessi in u: titolo cambiario non esime dall’onere di provare per iscritto la convenzione per la misura ultralegale (Cass., sez. 1^, 24 luglio 2003, n. 11456, m. 565380), perchè non vale a “soddisfare l’obbligo della forma scritta richiesto dall’art. 1284 c.c.” (Cass., sez. 2^, 15 maggio 2000, n. 6244, m. 536526).

Sicchè è errato l’assunto della ricorrente sull’idoneità delle cambiali stesse a provare la convenzione relativa agli interessi in misura ultralegale, in quanto inclusive del relativo credito. Nel caso in esame comunque, secondo i giudici d’appello la ricorrente non ha affatto provato che l’inclusione dell’importo degli interessi nel credito cambiario fosse stata in qualche modo convenuta con i debitori.

Quanto all’efficacia probatoria della scrittura del 24 giugno 1986, prodotta solo in appello, la ricorrente non oppone censure specifiche all’affermazione dei giudici del merito che la convenzione fosse limitata agli interessi di mora nel pagamento delle sole cambiali cui si riferiva e che mancasse la prova di una surrogazione della Gezzi Autoindustriale s.r.l. anche nel credito relativo agli interessi moratori.

La ricorrente si limita a dedurre inammissibilmente una questione di fatto, sostenendo che il primo prenditore delle cambiali non avesse agito a titolo personale ma in qualità di suo amministratore.

Sicchè, esclusa la prova di un patto anche solo verbale relativo agli interessi, la ricorrente non può invocare l’irripetibilità del pagamento ricevuto.

I primi due motivi del ricorso vanno pertanto disattesi entrambi.

3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione del R.D. n. 1669 del 1933, art. 66, lamentando che i giudici d’appello abbiano erroneamente qualificato come cambiaria l’azione proposta con il ricorso monitorio. Il motivo è inammissibile.

Come s’è detto, i giudici d’appello hanno dichiarato inammissibile per genericità il motivo d’appello con il quale la Gezzi Autoindustriale s.r.l. aveva censurato la qualificazione della sua domanda come azione cambiaria, anzichè come azione causale, posto che l’appellante non aveva affatto contestato il convincimento del tribunale circa l’inesistenza di un suo rapporto sottostante con i debitori. La ricorrente avrebbe dovuto pertanto dedurre che già nel ricorso per decreto ingiuntivo e comunque necessariamente nell’atto d’appello era stata allegata l’esistenza di un rapporto sottostante a quello cambiario.

Nel suo ricorso per cassazione la Gezzi Autoindustriale s.r.l. si limita invece a ribadire, peraltro ancora solo genericamente, che un tale rapporto esisteva. Ma non precisa in quale atto ne fosse stata già allegata l’esistenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese in favore dei resistenti, liquidandole in complessivi Euro 5.700, di cui Euro 5.500 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2010

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