Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3619 del 14/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 14/02/2011, (ud. 20/01/2011, dep. 14/02/2011), n.3619

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 175, presso

la DIREZIONE AFFARI LEGALI POSTE ITALIANE, rappresentata e difesa

dall’avvocato URSINO ANNA VIARIA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANAMA 74,

presso lo studio dell’avvocato IACOBELLI GIANNI EMILIO, che lo

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5432/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 13/11/2006 r.g.n. 3958/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/01/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE MELIADO’;

udito l’Avvocato URSINO ANNA MARIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta, che ha concluso per l’inammissibilita’ del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza non definitiva in data 27.6 – 13.11.2006 la Corte di appello di Roma, pronunciando sull’impugnazione proposta da I. E. avverso la sentenza resa dal Tribunale di Roma il 27.5.2004, che aveva rigettato la domanda dallo stesso proposta nei confronti delle Poste Italiane per far accertare l’esistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dichiarava, in via di interpretazione pregiudiziale, ai sensi dell’art. 420 bis c.p.c. che “il combinato delle clausole contrattuali applicate al rapporto fra le parti ed oggetto del contraddittorio di appello, deve essere inteso…nel senso che l’autonomia delle parti collettive regola i tipi di contratto a termine da essa negoziati sicche’ determina la necessita’ che il contratto individuale a termine sia giustificato dalle specifiche e concrete esigenze che ne determinano la stipulazione in coerenza con le tipologie collettive. La sfera di efficacia dei contratti collettivi richiamati limita altresi’ i tempi entro i quali possono essere giustificatamente adottati i tipi di contratto a termine disciplinati”. Per la cassazione della sentenza propongono ricorso le Poste Italiane con un unico motivo. Resiste con controricorso, illustrato con memoria, I.E..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con un unico motivo la societa’ ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione (art. 360 c.p.c., n. 3) della L. n. 230 del 1962, della L. n. 56 del 1987, art. 23 dei criteri di ermeneutica contrattuale in relazione agli accordi collettivi intercorsi, nonche’ vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5), deduce che il potere normativamente attribuito alla contrattazione collettiva di individuare nuove ipotesi di assunzione a termine, in aggiunta a quelle gia’ stabilite dall’ordinamento, poteva essere esercitato senza vincoli di contenuto, e, quindi, prescindendo dall’individuazione di specifiche ipotesi di collegamento tra contratti ed esigenze aziendali o da specifiche condizioni soggettive o oggettive dei lavoratori interessati. Il ricorso e’ inammissibile.

Per come gia’ affermato da questa Suprema Corte in svariati precedenti (v. ad es. Cass. n. 5230/2007; Cass. n. 3370/2007; Cass. n. 22874/2008; Cass (ord) n. 11135/2008), il canone costituzionale della ragionevole durata del processo, coniugato a quello della immediatezza della tutela giurisdizionale, orienta l’interpretazione dell’art. 420 bis c.p.c. nel senso che tale disposizione trova applicazione solo nel giudizio di primo grado e non anche in quello di appello, in sintonia con le scelte del legislatore delegato che ha limitato la possibilita’ del ricorso immediato per cassazione avverso le sentenze non definitive rese in grado di appello, lasciando, invece, inalterata la possibilita’ della impugnazione immediata delle sentenze non definitive rese in primo grado.

Conseguentemente si e’ ritenuto che la sentenza resa, come nella fattispecie in esame, in grado di appello e che non risulti riconducibile al paradigma dell’art. 420 bis c.p.c., non e’ inficiata da nullita’, venendo in rilievo l’inapplicabilita’ del particolare regime dell’impugnazione della sentenza mediante ricorso immediato per cassazione quale canone speciale rispetto alle regole generali che presiedono alla disciplina del ricorso per cassazione e, trattandosi di sentenza che non definisce neppure parzialmente il giudizio, il ricorso deve dichiararsi inammissibile, in base al combinato disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 3 e dell’art. 361 c.p.c., comma 1.

Ne’ tale soluzione, ritiene il Collegio, vanifica l’affidamento che le parti possono aver riposto sulla decisione della corte territoriale emessa ai sensi dell’art. 420 bis c.p.c. atteso che l’interesse all’eventuale impugnazione della sentenza resa dal giudice di appello e’ salvaguardato dall’applicabilita’ dell’art. 360 c.p.c., comma 3, secondo periodo come novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2 che prevede che avverso le sentenze che non definiscono il giudizio e non sono impugnabili con ricorso immediato per cassazione puo’ essere successivamente proposto il ricorso per cassazione, senza necessita’ di riserva, allorche’ sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente, il giudizio. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. La novita’ della questione giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso; compensa le spese.

Cosi’ deciso in Roma, il 20 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2011

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