Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3619 del 13/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 13/02/2020, (ud. 18/09/2019, dep. 13/02/2020), n.3619

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 32581-2018 proposto da:

O.A., S.F., elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato GIUSEPPE CAMERA;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587;

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 55/2018 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositato il 10/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA

FALASCHI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con decreto n. 3285 del 10 aprile 2018 la Corte d’appello di Salerno ha rigettato la domanda proposta da O.A. e S.F. intesa ad ottenere l’equa riparazione del danno non patrimoniale conseguente alla durata non ragionevole di un giudizio introdotto nell’anno 1998 dinanzi al Tribunale di Salerno e proseguito poi avanti alla Corte di appello di Salerno, con atto notificato il 23 maggio 2008, definito con sentenza pubblicata il 15 novembre 2016, nel quale erano stati condannati al pagamento della sola somma di Euro 221,98 ciascuno in favore degli attori, non essendo stata superata la presunzione di insussistenza del paterna d’animo per irrisorietà della condanna.

Per la cassazione di tale decreto la O. ed il S. hanno proposto ricorso, affidato ad un unico motivo.

Il Ministero della giustizia intimato non ha svolto difese.

La proposta del relatore, ex art. 380-bis c.p.c., nel senso della manifesta fondatezza del ricorso, è stata comunicata alla parte ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Osserva il Collegio, in via pregiudiziale, che i ricorrenti hanno notificato il presente ricorso al Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Salerno, Corso Garibaldi n. 58, e non già presso l’Avvocatura Generale dello Stato, con conseguente nullità della notifica del ricorso all’intimato Ministero.

Nel caso di ricorso proposto nei confronti della P.A., la nullità della notificazione eseguita presso l’Avvocatura distrettuale anzichè presso l’Avvocatura generale dello Stato resta sanata, con effetto “ex tunc”, non soltanto dalla costituzione in giudizio, anche dopo il decorso del termine dell’art. 370 c.p.c., dell’Amministrazione medesima rappresentata dall’Avvocatura generale, ma anche dalla rinnovazione della notificazione stessa presso detta Avvocatura generale, ancorchè posteriore alla scadenza del termine per impugnare, sia quando il ricorrente a ciò provveda di propria iniziativa, anticipando l’ordine contemplato dall’art. 291 c.p.c., sia quando agisca in esecuzione di tale ordine (cfr. Cass. 27 aprile 2011 n. 9411; Cass. 4 ottobre 2013 n. 22767; Cass. 17 ottobre 2014 n. 22079).

Infatti, i ricorsi per Cassazione avverso sentenze rese all’esito di processi in cui è stato assunto il patrocinio di una delle parti dall’Avvocatura dello Stato vanno notificati, a pena di nullità rilevabile di ufficio, all’Avvocatura Generale e non a quella Distrettuale, che già aveva prestato i suoi uffici defensionali nel precedente grado di merito e, ove non vi abbia posto rimedio sua sponte il notificante e il destinatario della notifica non si sia altrettanto spontaneamente costituito (o, nella specie, non abbia altrettanto spontaneamente svolto le attività defensionali tipiche del giudizio di legittimità), ne va ordinata la rinnovazione (per tutte, Cass., Sez. Un., 15 gennaio 2015 n. 608, a composizione di un contrasto sul punto insorto tra le sezioni semplici; tra molte successive: Cass. 18 gennaio 2016 n. 710; Cass. 28 ottobre 2016 n. 21973; Cass., Sez. Un., 6 aprile 2018 n. 8569; Cass. 14 dicembre 2018 n. 32394).

A tanto deve allora prima di ogni altra cosa provvedersi come in dispositivo, in applicazione dell’art. 291 c.p.c., disponendo la rinnovazione della notificazione del ricorso, con l’avvertenza che il termine di trenta giorni ivi fissato decorrerà dalla comunicazione della presente ordinanza; la causa va rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte dispone la rinnovazione della notificazione del ricorso al Ministero della giustizia presso l’Avvocatura Generale dello Stato ed assegna alla parte ricorrente termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per provvedervi;

rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI – 2 Sezione civile della Corte di Cassazione, il 18 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2020

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