Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3619 del 10/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 10/02/2017, (ud. 10/01/2017, dep.10/02/2017),  n. 3619

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Fracesco Maria – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1147-2014 proposto da:

RISCOSSIONE SICILIA SPA, in persona del Presidente del Consiglio di

Amministrazione, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI

DI SALVO giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

N.C., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GANDOLFO

BLANDO giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 498/2013 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESE del

28/09/2013, depositata il 30/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. BARRECA

GIUSEPPINA LUCIANA.

Fatto

CONSIDERATO

che la società ricorrente afferma che la sentenza impugnata le sarebbe stata notificata il 21 ottobre 2013;

che il ricorso è improcedibile, poichè in atti risulta essere stata depositata la copia autentica della sentenza senza la relazione di notificazione, richiesta a pena di improcedibilità dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2 (anche nell’indice dei documenti depositati da parte ricorrente è menzionata come prodotta la copia autentica della sentenza, senza alcun riferimento alla notificazione, e la circostanza trova conferma nel tenore della memoria depositata da parte ricorrente);

– che questa Corte ha stabilito che la previsione – di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2 – dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al primo comma della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve. Nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev’essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto dell’art. 372 c.p.c., comma 2, applicabile estensivamente, purchè entro il termine di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1, (cfr. Cass. S.U., 16 aprile 2009, n. 9005);

– che tale previsione non integra alcuna lesione del precetto di cui all’art. 24 Cost., poichè la disposizione dell’art. 369 c.p.c., non limita il diritto di difesa, ma impone di esercitarlo nel rispetto delle forme dettate dal codice di rito (cfr. Cass., 11 maggio 2010, n. 11376);

– che, posto che l’accertamento di una eventuale causa di improcedibilità del ricorso, quale quella indicata, precede l’accertamento relativo alla sussistenza di una causa di inammissibilità dello stesso, quale potrebbe essere il riscontro dell’osservanza del termine per proporre impugnazione (cfr. Cass., 15 marzo 2013, n. 6706);

– che, nel caso di specie, non essendo stata depositata una copia conforme della sentenza unitamente alla relazione di notificazione, deve essere rilevata l’improcedibilità del ricorso preliminarmente ad ogni altra eccezione;

– che va precisato che, nel caso di specie, nemmeno la parte resistente ha depositato la copia della sentenza notificata, sicchè non rileva la rimessione alle Sezioni Unite di questa Corte della questione concernente l’applicabilità dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, nell’eventualità che la relata di che trattasi sia stata prodotta da una parte diversa dalla ricorrente, effettuata con ordinanza interlocutoria del 21 gennaio 2016 n. 1081 (su cui insiste in memoria parte ricorrente);

– che le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;

– che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.000,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sesta sezione civile – 3 della Corte suprema di cassazione, il 10 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2017

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