Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3618 del 14/02/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 3618 Anno 2018
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: BLASUTTO DANIELA

ORDINANZA

sul ricorso 4833-2012 proposto da:
SATTI DAVIDE C.F.

STTDVD55E30L424T,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 79, presso lo studio
dell’avvocato LUCA LENTINI, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato PIERPAOLO SAFRET,
giusta delega in atti;
– ricorrente nonchè contro
2017

AUTORITA’ PORTUALE DI TRIESTE;
– intimata –

4586

avverso la sentenza n. 211/2011 della CORTE D’APPELLO
di TRIESTE,
2Y7)U00.

depotata 1 Q3/11/2011, R. G. N.

Data pubblicazione: 14/02/2018

R.G. 4833/2012

RILEVATO CHE
1. La Corte di appello di Trieste, confermando la sentenza di primo grado, ha rigettato
l’appello proposto da Satti Davide che, quale dipendente di VI qualifica dell’Autorità Portuale
di Trieste fino al 2001, aveva dedotto che sin dal novembre 1996 era divenuto responsabile
unico dell’Ufficio Gestione Attrezzi, sino ad allora diretto da un dipendente inquadrato nel
VII livello, e che pertanto aveva diritto, ai sensi dell’art. 2103 cod. civ., al superiore
inquadramento professionale con decorrenza 6 febbraio 1997 e comunque al trattamento

1.1. Nel respingere il gravame proposto dal Satti, la Corte di appello ha osservato che il
ricorrente ebbe a subentrare in attività ad esaurimento; che la documentazione acquisita
agli atti, le cui risultanze non erano smentite dalle deposizioni testimoniali, aveva
dimostrato che il settore attrezzi stava subendo un marcato ridimensionamento a partire dal
1996; che il lavoro di noleggio era in fase di abbandono; che le funzioni del settore attrezzi
erano ridotte rispetto al passato ed anche il numero degli addetti era stato ridotto; che non
vi era prova che il Satti fosse stato preposto ad un settore della stessa consistenza di quello
suo tempo diretto dal dipendente di VII livello; che le mansioni svolte erano perfettamente
riconducibili alla declaratoria del VI livello contrattuale.
2. Per la cassazione di tale sentenza il Satti propone ricorso affidato ad un motivo, articolato
in plurime censure. L’Autorità Portuale di Trieste è rimasta intimata.
CONSIDERATO CHE
1. Il ricorso, nelle sue diverse articolazioni, denuncia sub specie violazione di legge (artt.
132 n. 4, 115 e 116 cod. proc. civ.) errata od omessa valutazione delle risultanze istruttorie
in ordine alla ricostruzione delle mansioni svolte dal ricorrente nel periodo dedotto in
giudizio e alla consistenza delle funzioni demandate all’Ufficio Gestione Attrezzi. Censura
altresì l’erronea sussunzione della fattispecie nell’alveo della declaratoria del VI livello
contrattuale e la mancata ammissione delle richieste istruttorie.
2. Il ricorso è infondato.
3. L’art. 116, primo comma, cod. proc. civ. consacra il principio del libero convincimento del
giudice, al cui prudente apprezzamento – salvo alcune specifiche ipotesi di prova legale – è
pertanto rimessa la valutazione globale delle risultanze processuali. In particolare, in tema
di valutazione delle risultanze probatorie in base al principio del libero convincimento del
giudice, la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. è apprezzabile, in sede di ricorso
per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360, primo comma, numero
5, cod. proc. civ., e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal
riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità (Cass. 24434 del 2016, n.
14267 del 2006). Nel quadro del principio, espresso nell’art. 116 cod. proc. civ., di libera
valutazione delle prove (salvo che non abbiano natura di prova legale), il giudice civile b

economico corrispondente.

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può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la
decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri
mezzi istruttori richiesti dalle parti. Il relativo apprezzamento è insindacabile in sede di
legittimità, purché risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per
implicito, agli elementi utilizzati (Cass. n. 11176 del 2017).
4. Nel caso in esame, la Corte di appello ha dato conto delle fonti di prova utilizzate e il
relativo apprezzamento non è affetto da alcun vizio logico, mentre il ricorso in esame
sollecita, nella forma apparente della denuncia di error in iudicando, un riesame dei fatti,

5. Quanto alla presunta erronea sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta
della declaratoria contrattuale di VI livello, va rilevato che la censura è sostanzialmente
incentrata su una diversa ricostruzione degli elementi di fatto ritenuti decisivi e non
sull’interpretazione ed applicazione alla fattispecie della disciplina contrattuale di
riferimento. Al riguardo, va ricordato che il vizio di violazione di legge consiste nella
deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della
fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un
problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della
fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione
della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è
possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione (Cass. n.7394 del
2010, n. 8315 del 2013, n. 26110 del 2015, n. 195 del 2016). E’ dunque inammissibile una
doglianza che fondi il presunto errore di sussunzione – e dunque un errore interpretativo di
diritto – su una ricostruzione fattuale diversa da quella posta a fondamento della decisione,
alla stregua di una alternativa interpretazione delle risultanze di causa.
6. Per il resto, esclusa l’applicabilità al pubblico impiego privatizzato dell’art. 2103 c.c., va
osservato che il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 56, ora D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165,
art. 52, pur nelle varie formulazioni susseguitesi nel tempo, recependo una costante norma
del pubblico impiego, esclude che dallo svolgimento delle mansioni superiori possa
conseguire l’automatica attribuzione della qualifica superiore, ma riconosce il diritto del
dipendente

che

le

abbia

svolte

al

corrispondente

trattamento

retributivo.

Nell’interpretazione fornita dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, con la sentenza n.
25837 del 2007, la suddetta norma va intesa nel senso che l’impiegato cui sono state
assegnate, al di fuori dei casi consentiti, mansioni superiori ha diritto, in conformità alla
giurisprudenza della Corte costituzionale (tra le altre, sentenze n. 908 del 1988; n. 57 del
1989; n. 236 del 1992; n. 296 del 1990), ad una retribuzione proporzionata e sufficiente ai
sensi dell’art. 36 Cost.; tale regola trova applicazione sempre che le mansioni superiori
siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza e sempre

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inammissibile in questa sede.

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che, in relazione all’attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le
responsabilità correlate a dette superiori mansioni (Cass. n. 23741 del 17 settembre 2008 e
molte altre successive; ex plurimis, Cass. n. 4382 del 23 febbraio 2010).
6.1. L’applicabilità anche al pubblico impiego dell’art. 36 Cost. nella parte in cui attribuisce
al lavoratore il diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro
prestato è stata affermata più volte dalla Corte costituzionale: cfr. sentenze n. 57 del 1989,
n. 296 del 1990, n. 101 del 1995, n. 115 e n. 229 del 2003, nonché ordinanze n. 408 del
1990, n. 337 del 1993 e n. 347 del 1996 (v. pure Cass. n. 13809 del 2015, nn. 6530, 6538,

6.2. Nel merito, la pretesa volta al riconoscimento delle differenze retributive è infondata,
perché – alla stregua della ricostruzione compiuta dai giudici di merito – difetta il
presupposto che l’interessato sia stato effettivamente adibito a mansioni superiori.
7. Infine, in tema di poteri istruttori d’ufficio del giudice del lavoro, l’emanazione di ordine di
esibizione è discrezionale e la valutazione di indispensabilità non deve essere neppure
esplicitata nella motivazione; ne consegue che il relativo esercizio è svincolato da ogni onere
di motivazione e il provvedimento di rigetto dell’istanza di ordine di esibizione non è
sindacabile in sede di legittimità, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione,
trattandosi di strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti
non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e l’iniziativa della parte instante
non abbia finalità esplorativa (Cass. 24188 del 2013).
8. Per tali assorbenti considerazioni, il ricorso va rigettato. Nulla dev’essere disposto quanto
alle spese del giudizio di legittimità, stante l’assenza di attività difensiva di parte intimata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale del 21 novembre 2017

5288 e 796 del 2014).

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