Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3618 del 14/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 14/02/2011, (ud. 20/01/2011, dep. 14/02/2011), n.3618

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 175, presso

la DIREZIONE AFFARI LEGALI POSTE ITALIANE, rappresentata e difesa

dall’avvocato URSINO ANNA MARIA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

L.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 53/2006 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 16/02/2007 r.g.n. 1857/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/01/2 011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE MELIADO’;

udito l’Avvocato URSINO ANNA MARIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 17.1.2006 – 16.2.2006 la Corte di appello di Torino confermava la sentenza resa dal Tribunale di Biella il 25.6.2004, impugnata dalle Poste Italiane, nella parte in cui dichiarava la nullita’ del termine apposto al contratto stipulato fra L.S. e le Poste Italiane con riferimento al periodo 2.10.2001 – 31.1.2002, ai sensi dell’art. 25 del CCNL 2001 per “esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un piu’ funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi”.

Osservava la corte territoriale, con riferimento all’onere probatorio del datore di lavoro, nella fattispecie non assolto, che non bastava dedurre l’essere in atto un processo di ristrutturazione quale quello posto in essere dall’azienda, ma occorreva provare che, a seguito di quel processo, erano sorte particolari ed eccezionali esigenze, diverse dalla mera attuazione del programma di ristrutturazione stesso, idonee a legittimare l’apposizione del termine al contratto di lavoro. Per la cassazione della sentenza propongono ricorso le Poste Italiane con un unico motivo Non ha svolto attivita’ difensiva l’intimato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con un unico motivo, svolto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 la societa’ ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione alla L. n. 56 del 1987, art. 23 e all’art. 1362 c.c. e segg., nonche’ omessa motivazione, rilevando che ne’ la norma legale, ne’ quella contrattuale ponevano vincoli o limiti al contenuto della clausola del contratto individuale, dal momento che la norma legale aveva rilasciato un’ ampia delega all’autonomia collettiva e che la norma contrattuale subordinava la sua applicazione unicamente all’esistenza di un processo di riorganizzazione e di rimodulazione degli assetti occupazionali dell’azienda.

Il ricorso e’ fondato in base all’indirizzo ormai consolidato affermato da questa Corte con riferimento ai contratti a termine conclusi ai sensi dell’art. 25 ccnl del 2001, in data anteriore all’entrata in vigore della nuova disciplina del contratto a termine (D.Lgs. n. 368 del 2001).

Questa Suprema Corte, decidendo, infatti, in casi analoghi (v. fra le altre Cass. 26 settembre 2007 n. 20162; Cass. 1-10-2007 n. 20608), ha cassato le pronunce di merito che hanno dichiarato illegittimo il termine apposto a contratti stipulati in base alla previsione della norma contrattuale, osservando, in linea generale, che la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 nel demandare alla contrattazione collettiva la possibilita’ di individuare – oltre le fattispecie tassativamente previste dalla L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1 e successive modifiche nonche’ dal D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, art. 8 bis convertito con modificazioni dalla L. 15 marzo 1983, n. 79 -nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria “delega in bianco” a favore delle organizzazioni sindacali, le quali pertanto, non sono vincolate all’individuazione di figure contrattuali comunque omologhe a quelle previste per legge (principio ribadito dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte con sentenza 2 marzo 2006 n. 4588), e che in attuazione della sopra citata “delega in bianco” le parti sindacali hanno legittimamente individuato, quale ipotesi autorizzativa della stipulazione di contratti a termine, quella di cui al citato art. 25, comma 2, del c.c.n.l. 11 gennaio 2001. In specie, quale conseguenza della suddetta delega conferita dal citato art. 23, questa Corte ha precisato che le organizzazioni sindacali, senza essere vincolate alla individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge, possono legittimare il ricorso al contratto di lavoro temporaneo per causali di carattere oggettivo ed anche – alla stregua di esigenze riscontrabili a livello nazionale o locale – per ragioni di tipo meramente “soggettivo”, costituendo l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessita’ del mercato idonea garanzia per i lavoratori e per un’efficace salvaguardia dei loro diritti.

Premesso, poi, che l’art. 25, comma 2, del c.c.n.l. 11 gennaio 2001 prevede, come si e’ visto, quale ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a termine, la presenza di “esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un piu’ funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi”, questa Corte ha ritenuto viziata l’interpretazione dei giudici del merito che, sull’assunto della assoluta genericita’ della disposizione in esame, hanno affermato che la stessa non contiene alcuna autorizzazione ad avvalersi liberamente del tipo contrattuale speciale, senza l’individuazione di ipotesi specifiche di collegamento tra i singoli contratti e le esigenze aziendali cui gli stessi sono strumentali.

Tale orientamento va confermato in questa sede, essendo la tesi accolta dalla corte territoriale (volta a prefigurare, in via interpretativa, limiti di operativita’ non contemplati nell’accordo collettivo) fondata, comunque, sull’erroneo presupposto che il legislatore non avrebbe conferito una “delega in bianco” ai soggetti collettivi ed avrebbe imposto al potere di autonomia negoziale limiti ulteriori e diversi rispetto a quelli autonomamente valutati dalle parti sociali.

In applicazione di tali criteri interpretativi, la sentenza impugnata va, pertanto, cassata e la causa rimessa ad altro giudice di pari grado il quale la riesaminera’ alla luce degli stessi, provvedendo anche all’esame degli ulteriori contratti stipulati fra le parti e a regolare le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte di appello di Torino in diversa composizione.

Cosi’ deciso in Roma, il 20 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA