Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3618 del 04/02/2022
Cassazione civile sez. lav., 04/02/2022, (ud. 22/12/2021, dep. 04/02/2022), n.3618
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8747-2020 proposto da:
E.N., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la
CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall’avvocato FELICE PATRUNO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BARI, in persona
del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis
dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia
in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 2633/2019 della CORTE D’APPELLO di BARI,
depositata il 23/12/2019 R.G.N. 431/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del
22/12/2021 dal Consigliere Dott. PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.
Fatto
RILEVATO
che:
1. con sentenza 23 dicembre 2019, la Corte d’appello di Bari rigettava il gravame di E.N., cittadino nigeriano, avverso l’ordinanza di primo grado, di reiezione delle sue domande di protezione internazionale e umanitaria;
2. essa non riteneva credibile il racconto del richiedente, per la sua inverosimiglianza e implausibilità, posto che egli aveva riferito: di essere di etnia esan, religione cristiana e confessione cattolica; di avere abbandonato la propria città di Uromi, in Edo State (nella regione meridionale della Nigeria), per essere stato picchiato e minacciato di morte da alcuni membri della setta degli Ogboni, cui il padre aveva funerale secondo il loro rito, avendo sempre ignorato l’appartenenza del congiunto a tale setta, né intendendo parteciparvi; di avere quindi raggiunto l’Italia il 14 ottobre 2015, dopo avere attraversato la Libia;
3. la Corte barese negava, per la ritenuta inattendibilità dello straniero, la ricorrenza dei requisiti di concedibilità delle misure di protezione richieste, anche alla luce delle informazioni assunte sulla setta degli Ogboni (Rapporto 28 gennaio 2019 Università Roma Tre, Dipartimento di Giurisprudenza Human Rights and Refugee Legal Clinic Nigeria) e negava l’esistenza di conflitti armati interni nella sua zona di provenienza (risultando le persecuzioni di cristiani nel nord della Nigeria, per la presenza ivi del gruppo terrorista Boko Haram); neppure potendo essere riconosciuta la protezione umanitaria, per la ravvisata irrilevanza della produzione di una semplice “Comunicazione di assunzione” inviata il 23 luglio 2019;
4. con atto notificato il 19 febbraio 2020, lo straniero ricorreva per cassazione con unico motivo; il Ministero dell’Interno intimato non resisteva con controricorso, ma depositava atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ult. alinea, cui non faceva seguito alcuna attività difensiva.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, e vizio motivazionale, per il mancato adempimento dalla Corte territoriale dell’obbligo di cooperazione istruttoria per inadeguato approfondimento dell’effettivo pericolo della setta degli Ogboni, diffusa in tutta la Nigeria (unico motivo);
2. esso è fondato;
3. la valutazione di credibilità del richiedente deve essere sempre frutto di una valutazione complessiva di tutti gli elementi e non può essere motivata soltanto con riferimento ad elementi isolati e secondari o addirittura insussistenti, quando invece venga trascurato un profilo decisivo e centrale del racconto (Cass. 8 giugno 2020, n. 10908);
3.1 prima di pronunciare il proprio giudizio sulla sussistenza dei presupposti per la concessione della protezione, il giudice deve allora osservare l’obbligo di compiere le valutazioni di coerenza e plausibilità delle dichiarazioni del richiedente, non già in base alla propria opinione, ma secondo la procedimentalizzazione legale della decisione sulla base dei criteri indicati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 (Cass. 11 marzo 2020, n. 6897; Cass. 6 luglio 2020, n. 13944; Cass. 9 luglio 2020, n. 14674): sicché, esso è tenuto a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda, i cui esiti in termini di inattendibilità costituiscono apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. 19 giugno 2020, n. 11925); 3.2. nell’ambito di una tale valutazione procedimentalizzata è centrale l’esame delle dichiarazioni rese dal richiedente (in particolare: D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. b), riscontrate da “tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese d’origine al momento della domanda” (D.Lgs. cit., art. 3, comma 3, lett. a): nel caso di specie, l’esame del racconto (al quarto capoverso di pg. 2 della sentenza) è stato ritenuto non credibile dalla Corte territoriale per una valutazione di implausibilità e inverosimiglianza, in base alle fonti consultate (Rapporto 28 gennaio 2019 Università Roma Tre, Dipartimento di Giurisprudenza Human Rights and Refugee Legal Clinic Nigeria), pure contraddittorie tra la percezione diffusa di “un culto segreto che elimina i membri che cercano di uscire o che dicono di non volerne essere più parte”, confermata da una testimonianza accreditata “durante l’EASO COI Meeting sulla Nigeria del 2017” e la narrazione riabilitativa dello stesso gruppo alla stregua di social club (così all’ultimo capoverso di pg. 3 della sentenza);
3.3. le fonti suddette, in quanto non elaborate dalla Commissione nazionale sulla base dei dati forniti dall’ACNUR, dal Ministero degli affari esteri, o comunque acquisite dalla Commissione stessa (cd. COI, ossia Country of Origin Information) sono prive di ufficialità (Cass. 12 maggio 2020, n. 8819; Cass. 29 dicembre 2020, n. 29701; Cass. 14 ottobre 2021, n. 28179), né sono accreditate siccome non provenienti dalle principali organizzazioni non governative attive nel settore dell’aiuto e della cooperazione internazionale (come Amnesty International e Medici senza frontiere: Cass. 30 giugno 2020, n. 13253; Cass. 8 luglio 2021, n. 19534);
3.4. in adempimento dell’obbligo di cooperazione istruttoria giudiziale, appare necessario uno specifico e adeguato approfondimento sulla setta degli Ogboni, alla base della vicenda migratoria del richiedente, già avendo questa Corte ritenuto, in tema di protezione sussidiaria, che le minacce di morte da una setta religiosa integrino gli estremi del danno grave ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b), e non possano essere considerate un fatto di natura meramente privata, anche se provenienti da soggetti non statuali; sicché, l’autorità giudiziaria adita ha il dovere di accertare, avvalendosi dei suoi poteri istruttori anche ufficiosi ed acquisendo le informazioni sul paese di origine, l’effettività del divieto legale di simili minacce, ove sussistenti e gravi, ovvero se le autorità del Paese di provenienza siano in grado di offrire adeguata protezione al ricorrente (Cass. 15 febbraio 2018, n. 3758; Cass. 30 ottobre 2019, n. 27859; Cass. 14 luglio 2021, n. 20107: tutte in riferimento alla setta degli Ogboni);
4. pertanto il ricorso deve accolto, con la cassazione della sentenza e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione.
PQM
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 22 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2022