Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3617 del 13/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 13/02/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 13/02/2020), n.3617

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

ricorso 1789-2015 proposto da:

M.M.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A.

GRAMSCI 54, presso lo studio dell’avvocato GIAMPIERO ASCO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIORGIO POZZI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona dei Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza o 359/2013 cella COMM.TRIB.REG. ROMA, depositata

il 12/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di ‘ consiglio del

20/11/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

Fatto

PREMESSO

che:

1. il Tribunale di Roma, con sentenza n. 22604/2006, accogliendo la domanda ex art. 2932 c.c., proposta da M.M.V., disponeva il trasferimento di un immobile a suo favore subordinatamente al pagamento del prezzo stabilito nel preliminare rimasto inadempiuto;

2. per la registrazione della sentenza veniva versata l’imposta di registro in misura fissa ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 27, comma 1;

3. l’Agenzia delle Entrate notificava alla M. avviso di liquidazione dell’imposta di registro in misura prcporzionale ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 27, comma 3;

4. la contribuente impugnava l’avviso contestando la attualità del presupposto della maggiore imposta in considerazione dei fatto che la sentenza era stata sottoposta ad appello e che il prezzo non era stato pagato;

5. la commissione tributaria provinciale di Roma accoglieva il ricorro;

6. la commissione tributaria regionale del Lazio, ventunesima sezione, con sentenza n. 359, depositata il 12 dicembre 2:013, riformava la decisione di primo grado richiamando la pronuncia di questa Corte n. 6116 del 16 marzo 2011 (secondo cui “la sentenza di condanna all’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di contrarre, pronunciava ai sensi dell’art. 2932 c.c., è soggetta all’imposta di registro in misura proporzionale e non fissa, anche quando non sia ancora passata in giudicatiti” a trilla rilevando che il prezzo non sia stato ancora pagato dall’acquirentè);

7. La contribuente ha presentate ricorso per la cassazione della suddetta sentenza lamentandone la legittimità dipendente da falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 27. Seconda la contribuente, contrariamente a quanto affermato dai giudici di appelo, nella fattispecie non sarebbe applicabile l’art. 27, comma 3, essendo il pagamento del prezzo oggetto di condizione non meramente potestativa. A sostegno ha richiamato la sentenza di questa Corte n. 9097 del 6 giugno 2012 e la conforme ordinanza n1.8180 del 26 luglio 2013;

8. l’Agenzia delle Entrate ha depositato atto di costituzione tardiva;

9. la contribuente ha depositato memoria ex art. 380 bis.1, con la quale ha dedotto e documentato che la sentenza del tribunale di Roma n. 22604/2006 è stata riformata integralmente in appello e che la sentenza di appello, depositata il 28 aprile 2017, è divenuta definitiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. in riferimento a quanto dedotto e documentato dalla contribuente con memoria (v. punto 8 della sJper ore premessa), va dichiarata la cessazione della materia del contendere e la non debenza dell’imposta portata nell’atto impugnato. Occorre premettere che la decisione della commissione regionale del Lazio è in linea con il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, al quale questo Collegio aderisce, secondo cui, in materia d’imposta di registro, la sentenza ex art. 2932 c.c., che abbia disposto il trasferimento di un immobile in favore del promissario acquirente, subordinatamente al pagamento del corrispettivo pattuita, è soggetta ad imposta proporzionale e non in misura fissa, anche se ancora mpugnabile, trovando applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 27, comma 3, del, alla stregua del quale non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva gli atti i cui effetti dipendano, in virtù di condizione meramente potestativa, dalla mera volontà dell’acquirente, ovvero -come nella specie- dall’iniziativa unilaterale del promittente acquirente (in questo senso la Corte si è espressa, oltre che con la sentenza r.6116/2011, a titolo di esempio, con l’ordinanza:27902/2018; l’ordinanza n. 3806 del 14/02/2017, la sentenza n. 13006 del 14/09/2016, la sentenza n. 21625 del 23/10/2015, la sentenza n. 16318 del 24/07/2014; la sentenza n. 8544 del 11/04/2014, la sentenza n. 11780 del 12/05/2008; la sentenza n. 4627 del 27/3/2003). Questo orientamento è stato contraddetto dalle pronunce richiamate dalla ricorrente (sentenza) n. 9097/2)12 e ordinanza n. 18180/2013). Tale diverso indirizzo è stato peraltro già criticato in modo convincente dalla sentenza n. 8544/2014, sulla base, fondamentalmente, cela evidenziazione dell’elemento di specificità del regime tributario, che rende ragione della assimilazione, tratta dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 27, comma 3, tra il versamento del prezzo e la condizione meramente potestativa a proposito della ininfluenza del versamento medesimo ai fini del trattamento fiscale della sentenza di cui all’art. 2932. c.c. Ha stabilito la Corte in tale sentenza che “la differenza esistente tra i commi 3 e 4 del D.P.R. n. 131 del 1985, art. 27, è da ravvisare in ciò che l’art. 27, comma 3, dicendo che “non sono considerati sottoposti a condizione sospensivà” le vendite con riserva di proprietà, e gli atti sottoposti a condizione che ne fanno dipendere gli effetti dalla mera volontà dell’acquirente o dell’obbligato si riferisce alla condizione (finanche meramente) potestativa lecita. E trova giustificazione nell’intento di evitare che si possa sfuggire all’imposizione proporzionale utilizzando strumenti giuridici volti a occultare il risultato economico considerato ai fini dell’imponibile… L’art. 27, comma 4, invece, prevedendo che “gli atti sottoposti a condizione sospensiva che ne fa dipendere gli effetti dalla mera volontà del venditore o dell’obbligato sono soggetti a imposta in misura fissa”, si inserisce nel solco dell’ordinario regime civilistico di cui all’art. 1355 c.c., secondo cui è nullo il negozio cui una siffatta condizione risulti apposta. La sentenza di cui all’art. 2932 c.c., ai fini del tra.13 nere fiscale” va considerata all’interno di tale distinzione funzionale. E quindi, fermo restando che, discorrendosi della registrazione di una sentenza, ogni rinvio al regime del contratto condizionato può essere accettabile solo per assimilazione, si giustifica unicamente la tesi che appunto avvicina alla condizione meramente potestativa lecita (in quanto dipendente dalla volontà della parte acquirente di pagare il prezzo) il condizionamento degli effetti costitutivi della sentenza stessa. La condizione è da trattarsi, nei limiti dell’assimilazione, alla stregua di meramente potestativa in quanto la volontà dell’acquirente opera in tal caso direttamente a livello degli effetti del trasferimento, nell’ambito di valutazioni di convenienza già operate all’atto dell’introduzione del corrispondente giudizio, allorchè, in vista del presupposto dell’art. 2932 c.c., la controprestazione (id est, il prezzo) è già stata oggetto di una seria offerta (art. 2932, comma 2)”. Premesso tutto ciò, la materia del contendere è cessata per effetto del passaggio in giudicato della sentenza di appello che ha riformato integralmente la sentenza del tribunale di Roma, dispositiva del trasferimento” in relazione alla cui registrazione è stato emesso il provvedimento impugnato. Non oste il disposto del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 37 (“1. Gli atti dell’autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio… sono soggetti all’imposta anche se à momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato…. 2. Il contribuente che ha diritto al rimborso deve chiedel1c ai sensi dell’art. 77 all’ufficio che ha riscosso l’imposta”). La norma non può essere interpretata nel senso che l’imposta continua ad essere dovuta pur a seguito della definitiva riforma dell’atto. Simile interpretazione comporterebbe la conseguenza irragionevole di obbligare ad un pagamento il quale dovrebbe essere immediatamente restituito; contrasterebbe con i principi di uguaglianza e capacità contributiva (artt. 3 e 53 Cost.) venendo ad equiparare l’ipotesi di presenza pur se ancora non definitiva, comunque attuale- del presupposto impositivo, all’ipotesi di definitivo accertamento della relativa insussistenza;

2. data la sopravvenienza della ragione del decidere (del ricorso, al momento della proposizione, infondato) le spese devono essere compensate.

P.Q.M.

la Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera d Consiglio 23 gennaio 2020 a seguito di riconvocazione dopo la camera di consiglio, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2020

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