Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3617 del 13/02/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3617 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA

ORDINANZA
sul ricorso 14724-2012 proposto da:
VALENTE LUCIANO VENLCN58D28C545V, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEGLI ORTI GIANICOLENSI 5,
presso lo studio dell’avvocato MARCONI RICCARDO, rappresentato
e difeso dall’avvocato ZAMBARDI OTELLO, giusta procura speciale
in calce al ricorso per regolamento di competenza;

– ricorrente contro
COMUNE DI SORA,
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587,
EQUITALIA GERIT SPA,
BANCA DI ROMA SPA;

– intimati –

Data pubblicazione: 13/02/2013

avverso la sentenza n. 374/2012 del TRIBUNALE di CASSINO del
24.4.2012, depositata il 30/04/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/01/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA
BARRECA.

SGROI.
PREMESSO IN FATTO
Il Tribunale di Cassino, con la sentenza impugnata, ha dichiarato la
propria incompetenza per materia a conoscere della controversia <> ed ha rimesso <> la
decisione sulle spese.
Luciano Valente ha proposto ricorso per regolamento di competenza
avverso la sentenza, ritenendo <>.
Gli intimati non si sono difesi.
Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha
chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.- Il regolamento di competenza d’ufficio è inammissibile poiché nel caso di
specie si controverte se competente a decidere sull’opposizione all’esecuzione
proposta dall’odierno ricorrente rispetto alla pretesa esecutiva (in relazione ad
un pignoramento presso terzi notificato ad istanza di Equitalia Gerit S.p.A.,
relativo, tra l’altro a contributi previdenziali, che il ricorrente assume essere
stati oggetto di sgravio da parte dell’IN PS, di cui il concessionario non avrebbe
tenuto conto) sia del giudice addetto agli affari civili ordinari del Tribunale di
Cassino ovvero del giudice competente a decidere in materia previdenziale.
In proposito, va richiamato e ribadito il principio per il quale la ripartizione
delle funzioni tra le sezioni specializzate e le sezioni ordinarie del medesimo
tribunale non implica l’insorgenza di una questione di competenza, attenendo
invece alla distribuzione degli affari giurisdizionali all’interno dello stesso
ufficio. Il principio è stato affermato, tra l’altro, proprio nei rapporti tra la
sezione lavoro e la sezione ordinaria, con la conseguenza che <>. (Cass. ord. n. 20494/09).

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