Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3617 del 10/02/2017


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Cassazione civile, sez. I, 10/02/2017, (ud. 23/11/2016, dep.10/02/2017),  n. 3617

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria G.C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24560-2011 proposto da:

N.B.V. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA SALARIA 227, presso l’avvocato STEFANIA IASONNA,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO PROCACCINI, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI MONTEVERDE, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BUCCARI 3, presso MARIA

TERESA ACONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MODESTINO ACONE,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

D.B.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2985/2010 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 13/09/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/11/2016 dal Consigliere Dott. DI VIRGILIO ROSA MARIA;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato PROCACCINI che si riporta al

ricorso;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato ACONE MODESTINO che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO IMMACOLATA che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEI PROCESSO

Con sentenza del 13 gennaio-13 settembre 2010, la Corte d’appello di Napoli ha respinto l’appello di N.B.V., quale erede di C.V., proposto nei confronti del Comune di Monteverde avverso la sentenza di primo grado, che aveva respinto la domanda della de cuius intesa ad ottenere dal Comune il risarcimento dei danni per il ritardo nell’esecuzione dei lavori post terremoto in immobili di proprietà, lavori delegati al Comune e non realizzati altresì a regola d’arte, per i quali la parte aveva chiesto l’esecuzione di tutte le opere non realizzate ovvero l’eliminazione dei vizi, ed il risarcimento dei danni.

In primo grado, il Comune aveva chiesto ed ottenuto la chiamata in causa dell’appaltatore D.B..

La Corte del merito, nello specifico e per quanto ancora rileva, ha premesso che la materia del contendere era da ritenersi limitata al risarcimento dei danni derivanti dal ritardo nella consegna, non avendo l’appellante impugnato l’ulteriore statuizione del Tribunale, di rigetto delle domande intese a far valere i vizi delle opere eseguite e la presenza di infiltrazioni d’acqua, ha ritenuto che non poteva attribuirsi al Comune ed al D. alcuna colpa per la ritardata consegna, stante la validità delle proroghe concesse e la richiesta di accertamento tecnico preventivo quando il termine non era ancora spirato.

Ricorre avverso detta pronuncia il N., con ricorso affidato ad un unico motivo.

Si difende con controricorso il Comune.

Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 376 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. – Con l’unico motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 112 c.p.c., nonchè il vizio di motivazione.

Sostiene che il Tribunale aveva riconosciuto l’esistenza e l’entità dei danni subiti dalla sig. C. e quindi la fondatezza della relativa domanda, ed aveva sostanzialmente motivato il rigetto della domanda sulla sola assorbente questione della pretesa responsabilità della de cuius, per non avere ” consentito l’ultimazione dei lavori in questione”, per cui la parte aveva formulato i motivi d’appello con esclusivo riferimento alla questione risolta negativamente dal primo giudice, nè ha mai rinunciato nelle conclusioni all’altra domanda.

Rileva inoltre che il termine per l’esecuzione dei lavori era scaduto il 20/1/1987 mentre il giudizio è stato introdotto il 7/6/1988, data nella quale i lavori non erano stati ultimati, nè risulta che la C. fosse rientrata nel possesso prima della notifica della citazione.

2.1. – Il motivo va respinto nel suo primo profilo, ed sostanzialmente inammissibile nel secondo.

Quanto al primo profilo del motivo, si deve rilevare che, alla stregua di quanto dedotto dallo stesso ricorrente, pag. 6 del ricorso, il Tribunale ha ritenuto che “la domanda dell’attrice, secondo le conclusioni dettate a verbale il 23/5/2006, si è concentrata nella richiesta di condanna del Comune di Monteverde o di cui(chi) di ragione al pagamento della somma calcolata dal C.T.U. per le opere ineseguite nonchè alla condanna del Comune o di chi di ragione al risarcimento dei danni patiti per il ritardo nella consegna dei locali di cui al civico quindi la parte, ove si fosse voluta dolere di tale ritenuto sostanziale abbandono della domanda risarcitoria per vizi ed infiltrazioni d’acqua, avrebbe dovuto censurare la sentenza di primo grado sotto detto specifico profilo, mentre ha limitato la propria critica in appello all’argomentazione addotta dal Tribunale in relazione al ritardo nella consegna dell’immobile.

In ogni caso, è chiaramente infondata la tesi dell’odierno ricorrente, della sufficienza della mera riproposizione della domanda in oggetto nelle conclusioni in atto d’appello, richiamate in sede di precisazione delle conclusioni, atteso che, essendo state proposte dalla parte più domande in via cumulativa, ed essendo stata pronunciata dal Tribunale la reiezione delle domande(in tale senso sì è espressa la sentenza impugnata), il soccombente doveva ritenersi onerato dell’impugnazione di tutte le domande con motivi specifici, ex art. 342 c.p.c., nè sì sarebbe potuto limitare alla mera riproposizione ex art. 346 c.p.c., della domanda risarcitoria in oggetto, che sarebbe stata sufficiente solo ove fosse stata ritenuta assorbita la domanda risarcitoria per i vizi e le infiltrazioni d’acqua (ma l’assorbimento si determina solo in presenza di domande articolate in via subordinata o alternativa, non già cumulativa).

Quanto al secondo profilo dei motivo, lo stesso deve ritenersi inammissibile, perchè incongruo e per la novità del fatto dell’immissione in possesso.

Ed infatti, la Corte d’appello ha escluso la colpa per il ritardo in capo agli appellati, rilevando la validità delle proroghe concesse, mai contestate e la richiesta di accertamento tecnico preventivo a termine per la consegna non ancora spirato.

A fronte di detta argomentazione, il ricorrente si è limitato a rilevare che il giudizio è stato introdotto il 7/6/1988 a termine per la consegna già scaduto, ed ha contestato che la de cuius fosse rientrata nel possesso dell’immobile prima del (OMISSIS): è agevole rilevare che il ricorrente non ha in alcun modo impugnato il riferimento della Corte d’appello alle proroghe, non ha considerato che l’atp deve avere preceduto l’introduzione del giudizio di merito, ed ha introdotto un fatto, l’immissione in possesso, di cui non v’è traccia in sentenza, senza indicare quando e con quale atto avesse eventualmente introdotto in giudizio detto fatto, che quindi deve ritenersi di per sè inammissibile.

3.1.- Il ricorso va conclusivamente respinto; le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte respinge il ricorso; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 7000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi; oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2017

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