Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3617 del 04/02/2022
Cassazione civile sez. lav., 04/02/2022, (ud. 22/12/2021, dep. 04/02/2022), n.3617
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5256-2020 proposto da:
J.K., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la
CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dagli avvocati TIZIANA ARESI, MASSIMO CARLO SEREGNI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI MILANO, in persona
del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis
dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia
in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 4982/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
depositata il 12/12/2019 R.G.N. 793/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del
22/12/2021 dal Consigliere Dott. PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.
Fatto
RILEVATO
che:
1. con sentenza 12 dicembre 2019, la Corte d’appello di Milano rigettava il gravame di J.K., cittadino nigeriano, avverso l’ordinanza di primo grado, di reiezione delle sue domande di protezione internazionale e umanitaria;
2. essa riteneva non credibile per genericità, scarsa verosimiglianza e contraddittorietà tra quanto dichiarato in sede amministrativa e in sede giudiziale, il racconto del richiedente, che aveva riferito di appartenere alla confraternita Eiye, responsabile di scontri a fuoco e di omicidi di giovani membri di quella avversaria Vikings, dai quali egli era perseguitato e ricercato, come pure dalla polizia per la detta appartenenza, sicché, temendo di essere arrestato e condannato dalle autorità nigeriane, aveva deciso di abbandonare il Paese per giungere in Italia nel giugno 2015;
3. la Corte milanese escludeva quindi la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, ma pure di protezione sussidiaria, anche avuto riguardo all’inesistenza di una situazione di violenza generale indiscriminata (nell’area centrale della Nigeria, di sua provenienza) tale da integrare il danno grave previsto dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c). Infine, la Corte territoriale negava l’esistenza di una condizione specifica di vulnerabilità dello straniero, neppure allegata; e pertanto la concedibilità della protezione umanitaria;
4. con atto notificato il 11 gennaio 2020, lo straniero ricorreva per cassazione con due motivi; il Ministero dell’Interno intimato non resisteva con controricorso, ma depositava atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ult. alinea, cui non faceva seguito alcuna attività difensiva.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
1. in assorbente via preliminare, il ricorso per cassazione è stato notificato, a mezzo PEC all’Avvocatura Generale dello Stato in data 11 gennaio 2020 e depositato nella cancelleria di questa Corte il 6 febbraio 2020, ossia venticinque giorni dopo e quindi oltre il termine di venti giorni dalla data di notificazione alla parte contro la quale esso è stato proposto, previsto, a pena di improcedibilità, dall’art. 369 c.p.c., comma 1.
2. esso deve per tale ragione essere dichiarato improcedibile, dovendo tale tardivo deposito essere rilevato d’ufficio, per il carattere perentorio del termine (Cass. 26 gennaio 2006, n. 1635; Cass. 8 ottobre 2013, n. 22914; Cass. 15 novembre 2018, n. 29406), senza assunzione di un provvedimento sulle spese del giudizio, non avendo il Ministero vittorioso svolto difese e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).
PQM
La Corte dichiara improcedibile il ricorso; nulla sulle spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 22 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2022