Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3616 del 16/02/2010

Cassazione civile sez. lav., 16/02/2010, (ud. 14/01/2010, dep. 16/02/2010), n.3616

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IANNIELLO Antonio – Presidente –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 20676/2006 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati TODARO ANTONIO,

LANZETTA ELISABETTA, giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

e contro

A.A., B.F., BO.AR., C.S.,

D.N.W., D.L.A., D.V., L.

M., P.P., R.F.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1998/2005 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 22/12/2005 R.G.N. 919/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/01/2010 dal Consigliere Dott. BANDINI Gianfranco;

udito l’Avvocato LANZETTA ELISABETTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 26.10 – 22.12.2005 la Corte di Appello di Salerno, pronunciando in sede di rinvio dalla Cassazione (disposto da questa Corte con la pronuncia n. 11629/2004), accolse la domanda subordinata originariamente svolta nei confronti dell’Inps da A. A., B.F., Bo.Ar., C.S., D. N.W., D.L.A., D.V., L. M., P.P., R.F.P. (tutti avvocati dell’Inps iscritti all’Assicurazione Generale ed al Fondo di previdenza per il personale dell’Inps) e diretta a vedersi riconosciuta l’anzianità contributiva utile, maturata nel Fondo mediante il riscatto di un anno di pratica forense e dei quattro anni corrispondenti al corso di laurea, ai fini del perfezionamento del diritto a pensione nell’AGO, dichiarando il diritto dei predetti lavoratori a vedersi computata l’anzianità di iscrizione al Fondo per la copertura degli oneri relativi alla Previdenza del personale a rapporto di impiego dell’Inps, limitatamente ai periodi assicurati non coincidenti, nella anzianità utile a conseguire la pensione di vecchiaia nella assicurazione generale obbligatoria. A sostegno del decisum la Corte territoriale osservò che:

– i ricorrenti non avevano maturato, nel momento in cui avevano rassegnato le dimissioni condizionate, il diritto a pensione in alcuna delle forme pensionistiche obbligatorie;

– il fatto che avessero maturato una anzianità contributiva nel Fondo speciale, sufficiente, all’atto del raggiungimento dell’età pensionabile, a far maturare il diritto alla pensione secondo il precedente sistema, non escludeva che gli stessi si trovassero non tutelati contro la perdita de diritto acquisito all’utilizzo degli anni riscattati;

– il vigente sistema di totalizzazione (L. n. 388 del 2000, art. 71, comma 1) costituiva l’unica legittima tutela per i litisconsorti al fine di evitare che si disperdessero anni di contribuzione, non altrimenti usufruibili alla luce della L. n. 449 del 1997, art. 59, nella interpretazione datane dal Giudice di legittimità;

– il diritto da dichiararsi doveva essere limitato ai periodi assicurativi non coincidenti e nell’ambito dell’anzianità utile a conseguire la pensione di vecchiaia nella assicurazione generale obbligatoria.

Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale l’Inps ha proposto ricorso per cassazione fondato su un unico motivo. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge (L. n. 388 del 2000, art. 71, comma 1, in relazione alla L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 25; artt. 1362, 1363, 1366 e 1375 c.c. in relazione agli artt. 2, 13, 21 e 22 del Regolamento per il trattamento di previdenza e quiescenza del personale a rapporto d’impiego dell’Inps), nonchè vizio di motivazione, osservando che:

– la sfera di operatività della L. n. 388 del 2000, art. 71, comma 1, di stretta interpretazione quale eccezione al sistema previdenziale obbligatorio, doveva ritenersi limitata alle forme pensionistiche a carico dell’AGO e a quelle sostitutive, esclusive ed esonerative della stessa, con esclusione quindi di quelle integrative, fra le quali ultime rientrano le prestazioni rese dal Fondo per il personale Inps;

– la finalità della totalizzazione è quella di consentire il conseguimento delle pensioni di vecchiaia o di inabilità e non già quella di determinarne la misura;

– in ogni caso restava esclusa l’applicazione dell’istituto per conseguire la pensione di anzianità, laddove nella specie i periodi non coincidenti oggetto della pretesa sarebbero dovuti servire proprio ad integrare l’anzianità contributiva necessaria per ottenere la pensione di anzianità;

– nel caso di specie i periodi di assicurazione obbligatoria, separatamente considerati, soddisfacevano ampiamente i requisiti minimi stabiliti per la pensione di vecchiaia.

2. La L. n. 388 del 2000, art. 71, comma 1, prevede che “Al lavoratore, che non abbia maturato il diritto a pensione in alcuna delle forme pensionistiche a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonchè delle forme pensionistiche gestite dagli enti di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, è data facoltà di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento dei requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilità, i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le predette gestioni, qualora tali periodi, separatamente considerati, non soddisfino i requisiti minimi stabiliti dagli ordinamenti delle singole gestioni. (…)”.

2.1 La giurisprudenza di questa Corte (cfr, Cass., n. 2490/2008) ha già avuto modo di puntualizzare che il sistema della totalizzazione non ha efficacia generalizzata, ma viene consentito solo nei casi e con le modalità espressamente previste prima dalla suddetta L. n. 388 del 2000, art. 71, e, successivamente, dal D.Lgs. n. 42 del 2006 (quest’ultimo non applicabile alla fattispecie all’esame ratione temporis) e non può quindi essere considerato alla stregua di un principio sistematico.

Ne consegue che, in base all’inequivoco tenore letterale del ricordato L. n. 388 del 2000, art. 71, comma 1, i periodi assicurativi non coincidenti utilizzabili per il conseguimento della pensione di vecchiaia o dei trattamenti pensionistici per inabilità devono essere posseduti presso le gestioni “…delle forme pensionistiche a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonchè delle forme pensionistiche gestite dagli enti di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509”, restando conseguentemente inutilizzabili a tal fine, pur nell’eventuale sussistenza degli altri requisiti richiesti, i contributi posseduti presso le gestioni di forme pensionistiche integrative, stante la loro mancata contemplazione.

2.2 La natura di prestazione integrativa (e non sostitutiva) del trattamento pensionistico obbligatorio da riconoscersi alla pensione a carico del Fondo di previdenza e quiescenza del personale impiegatizio dell’Inps è stata già espressamente affermata dalla sentenza di questa Corte che ha disposto il rinvio (Cass., n. 11629/2004), tenuto conto dell’esplicita qualificazione in tal senso contenuta nella L. n. 70 del 1975, art. 14, comma 2, e della disciplina dettata dallo stesso Regolamento per il trattamento di previdenza e quiescenza del personale impiegatizio dell’Inps, in conformità, del resto, con quanto già in precedenza ritenuto dalla giurisprudenza di questa Corte in ordine all’analoga forma di previdenza prevista in favore di personale dell’INAM, trasferito al servizio sanitario nazionale (cfr, Cass., n, 16062/2003).

2.3 Ne discende, con efficacia assorbente di qualsivoglia ulteriore considerazione, che i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso il Fondo di previdenza per il personale impiegatizio dell’INPS non possono essere utilizzati, con il sistema della totalizzazione, ai fini di cui al ridetto L. n. 388 del 2000, art. 71, comma 1.

3. In forza delle considerazioni che precedono il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata va cassata.

Non essendovi necessità di ulteriori accertamenti in fatto, la controversia va decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., con il rigetto della domanda svolta dagli odierni intimati. Non è luogo a provvedere sulle spese dell’intero processo ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo previgente alla novella, inapplicabile ratione temporis, di cui al D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 11, convertito in L. n. 326 del 2003.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda svolta dagli odierni intimati; nulla per le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2010

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